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Lunedì, 23 Gennaio 2017 10:15

Mobilità scuola

LA PROSSIMA SETTIMANA POSSIBILE LA SIGLA DEL CONTRATTO
Il giorno 20 gennaio 2017 è proseguito e si è concluso l'esame dell'articolato relativo al contratto nazionale sulla mobilità del personale docente ed educativo. Per il personale Ata ci sono ancora aspetti da definire. La prossima settimana, dopo una rilettura e una messa a punto del testo ci potrebbe essere la sigla del contratto.

L'articolato recepisce pienamente quanto stabilito dall'accordo politico sottoscritto tra le parti il 29 dicembre. Di seguito riportiamo le modifiche più significative.

Personale docente
Detto personale con un'unica domanda potrà esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali. La mobilità potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa. Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province, l'unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5. Nel caso di mobilità su scuola si acquisirà la titolarità di scuola, nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia si acquisirà la titolarità di ambito. Una delle novità proposte dall'amministrazione riguarda le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi che avranno un organico unico. Nel caso specifico le parti hanno convenuto che i criteri e le modalità dell'assegnazione dei docenti alle varie sedi venga definito dalla contrattazione d'istituto.

Licei musicali
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo viene comunque assegnato alla mobilità professionale.

Sistema delle precedenze
Le parti, per dare un segnale di attenzione ai familiari che assistono persone con disabilità, hanno deciso di dare priorità all'assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.

Individuazione e trattamento perdenti posto
Ai fini del l'individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell'organico. Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni.

Personale educativo
Aumentate da tre a nove le province esprimibili. Si potranno esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. Per questo personale c'è l'impegno dell'amministrazione, su richiesta UIL, ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione delle domande.

Tabelle di valutazione
Le parti hanno deciso di equiparare, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.

Personale Ata
Le questioni relative al personale Ata verranno definite nel corso del prossimo incontro già programmato per martedì 24 gennaio. Dopo la sigla il testo dovrà essere inviato al MEF e alla funzione Pubblica per i pareri di competenza. Solo successivamente si procederà all'eventuale firma definitiva del contratto.

Ai fini dall'esito positivo del contratto sulla mobilità, per la UIL resta prioritaria la definizione dell'accordo, mediante l'individuazione di procedure imparziali e trasparenti, per il passaggio del personale docente da ambito a scuola.
I due aspetti sono fortemente collegati e i due percorsi dovranno concludersi contemporaneamente.

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Come già accennato nel resoconto successivo alla riunione di ieri in cui sindacati e Ministero hanno cominciato a delineare il nuovo contratto per la mobilità, una delle novità più significative nelle preferenze sarà quella di dover inserire il codice unico dell'istituto comprensivo o superiore, e non più i singoli codici meccanografici.

Conseguenza dell'organico dell'autonomia introdotto dalla legge 107/2015, per cui non si distingue più tra i diversi organici (nulla però è stato ancora deciso per quanto riguarda le graduatorie interne di istituto) delle singole scuole afferenti all'istituto.

Pertanto nelle preferenze –  ricordiamo che i docenti potranno indicare fino ad un massimo di 15 preferenze di cui massimo 5 scuole, con massima libertà di scelta tra scuole, ambito o codice provincia – non si potrà esprimere singola sede, ma intero codice meccanografico dell'istituto comprensivo o superiore.

Discorso a parte invece per i diversi organici costituiti tra scuola serale e diurno che, anche se appartenenti allo stesso istituto, sarebbero ancora distinti così come gli organici costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e ospedali.

Tali sedi, quindi, saranno ancora esprimibili nella domanda di mobilità e il docente che aspiri ad una di queste sedi dovrà esprimerli chiaramente nella domanda (anche il docente che all'interno dello stesso istituto debba passare da corso diurno a serale e viceversa).

Cosa comporterà tale modifica rispetto alla consueta modalità con la quale fino allo scorso si richiedeva il trasferimento?

Facciamo un esempio molto comune, di un Istituto di Istruzione Superiore, comprendente istituto professionale, tecnico e Liceo. Il docente non potrà più scegliere solo uno dei tre istituti, ma dovrà indicare il codice meccanografico unico dell'IIS.

A questo punto, ottenuto il trasferimento insieme ad altri docenti, a fronte di più posti disponibili nei vari istituti, come avverrà la sistemazione nell'uno (istituto professionale) o negli altri (tecnico o Liceo)? Il criterio del punteggio infatti è stato utile per ottenere il trasferimento rispetto ad altri colleghi che avevano indicato lo stesso codice, ma non ci risultano criteri guida attraverso i quali, trasferiti nell'organico dell'autonomia di quell'istituto, i docenti saranno assegnati ad un organico o all'altro.

Una modifica, quella del criterio della preferenza con codice unico, che potrebbe anche scoraggiare alcuni docenti dal presentare la domanda di trasferimento. Si pensi infatti alle scuole con istituti dislocati in comuni diversi rispetto a quello che sarebbe gradito. Chi deciderà chi dovrà spostarsi e in quale comune?

Un problema di non poco conto che sfiora e si intreccia (se ci fosse stato bisogno di complicare ancor di più la faccenda) con quello della chiamata diretta. Ci sembra infatti inverosimile che tale scelta possa essere affidata semplicemente al Dirigente Scolastico, per cui si pone il problema di individuare dei criteri, magari da formulare in contrattazione di istituto, affinchè anche prima del trasferimento, sia chiaro il percorso che porterà poi all'assegnazione alla singola scuola.

Naturalmente il contratto mobilità docenti 2017 deve ancora essere sottoscritto, sindacati e Miur sono al lavoro per l'elaborazione del testo, e il tavolo per l'accordo sulla chiamata diretta deve ancora costituirsi, per cui il problema dovrà, ci auguriamo, ancora essere affrontato.

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Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di concilazione:

A)  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ATP di "partenza"), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.

B)  Per la  materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

C)  La richiesta deve indicare: -

Le generalità del richiedente,

la natura del rapporto di lavoro,

la sede ove il lavoratore è addetto; -

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste  a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

TEMPISTICA

Entro quindici giorni  dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.

Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.

La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria in una data compresa  nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione .

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

PROCEDURA

L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.

L 'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.

In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Mobilità - resoconto. Ulteriori precisazioni

Si forniscono ulteriori precisazioni emerse nella web conference di ieri:

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME

Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che  per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il MIUR ha comunicato che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.

La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

È stato ribadito che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento.

ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE  NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO

Con l'ultima mail del dott. Bonelli è stato chiarito che ai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica esclusivamente l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:

"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".

Pertanto, a differenza della prima comunicazione, agli stessi, NON si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e non si procede alle classiche utilizzazioni ma all'assegnazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.

 

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Come ogni anno, il calendario inizialmente fissato dall'annuale ordinanza sulla mobilità per le varie operazioni ha subito alcune modifiche.

Queste sono attualmente le scadenze previste per la pubblicazione dei movimenti:

fasi B,C e D docenti scuola infanzia e primaria: non più il 23 luglio, ma a margine dell'incontro tra Miur e OO.SS. sulla chiamata diretta è stata comunicata la data del 26 luglio;personale ATA: il termine del il 22 luglio è slittato al 1° agosto;fasi B,C e D docenti scuola secondaria di I grado: la scadenza del 28 luglio è slittata al 2 agosto;fasi B,C e D docenti scuola secondaria di II grado: la scadenza del 9 agosto è slittata al 13 agosto.

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Martedì, 07 Giugno 2016 10:25

Scuola: riapertura domanda di mobilità

Domanda di trasferimento e scadenza: riapertura dei termini per docente che acquisisce specializzazione sul sostegno nei tempi stabiliti dall'OM 241/2016

Questo riconosce il diritto di presentare domanda nei termini stabiliti nell'art. 3 comma 13 dell'OM, cioè entro 10 giorni prima della data prevista dall'art. 2 della stessa ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse, che nel tuo caso, docente di scuola primaria nella seconda fase dei movimenti (fasi B, C o D), è il 24 giugno, quindi il termine ultimo per presentare domanda di mobilità, dopo aver acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno, è il 14 giugno.

Si  presenta domanda in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l'elaborazione online.

Questo aspetto risulta chiarito esplicitamente nell'art.3 comma 2 dell'ordinanza ministeriale dove  si chiarisce che la procedura online è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dai docenti che concludono i corsi di riconversione professionale o i corsi di sostegno, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

Si dovrà compilare  il modello B1 utilizzato per il trasferimento degli insegnanti della scuola Primaria del quale ti fornisco il link:  http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/moduli_fase_a/moduloB12016.pdf

 

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Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento, partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto 2015/16.

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla  tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza

QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?

I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto.

Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:

lettera A) : Promozione per merito distinto

Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3 punti

lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis.

Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis

"""   Il concorso ordinario viene valutato ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei Titoli Generali

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) punti 12

Si valuta solo il concorso relativo al ruolo in cui è assunti a tempo indeterminato.

La mancata valutazione delle altre abilitazioni (Ssis, corso riservato/speciale) e della specializzazione di sostegno è invece indicata alla nota 11:

"Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio"  """

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso

lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti

E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti

lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno

Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006

Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti

lettera G) : Dottorato di ricerca

Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" vengono attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno

lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1 punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico

lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto

I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti

NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI PER IL TRASFERIMENTO?

Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i seguenti:

lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti

lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio

Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3

N.B. Non si valutano le abilitazioni

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Mobilità a.s.2016/17 – Personale docente scuola dell'Infanzia.

Si pubblicano in allegato gli elenchi relativi alla prima fase dei movimenti (fase A) del personale docente scuola dell'Infanzia.

File in allegato:


Dispone mobilità 16-17 Infanzia fase A

BollettinoTrasferimenti Infanzia

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Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

La novità contenuta nel punto V dell'art 13/1 del CCNI 2016

Fino allo scorso anno la precedenza per il figlio era sullo stesso piano di priorità rispetto a quella per l'assistenza al coniuge o al genitore. Con il nuovo contratto l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge o al genitore.

Pertanto, il genitore (anche adottivo) che assiste il figlio disabile ha una precedenza rispetto al marito che assiste la moglie (o viceversa) e al figlio che assiste il genitore.

Precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle

All'interno della precedenza per "assistenza al figlio" c'è la precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

Ci sono quindi due vincoli ben precisi per poter fruire di questa precedenza: i genitori devono essere mancanti o totalmente inabili (quest'ultima ipotesi deve ovviamente essere documentata) e il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve necessariamente essere convivente con quest'ultima. È questo l'unico caso in cui per fruire della precedenza la convivenza con il disabile è obbligatoria.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884.

La connotazione di gravità

Il figlio (assistenza del genitore) può anche avere una connotazione di gravità "rivedibile".

Il coniuge e il genitore devono avere una connotazione di gravità permanente.

Ricordiamo che la connotazione di gravità è l'art 3 comma 3 della legge 104/92.

Il caso del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico

La precedenza viene riconosciuta solo in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

§  documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

§  impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

§  essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria).

Fase comunale, intercomunale, interprovinciale

Nella fase comunale la precedenza è riconosciuta a tutti gli aventi titolo solo se trattasi di comune con più distretti (di solito città metropolitane).

Nella fase intercomunale è riconosciuta a tutti gli aventi titolo.

Nella fase interprovinciale (art. 6 fasi B, C e D) è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Non è riconosciuta al figlio referente unico che assiste il genitore.

Fase comunale e intercomunale: come fruire della precedenza. Quale sede inserire come prima preferenza?

La precedenza è accordata a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti in cui è domiciliato il disabile.

Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

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Lunedì, 11 Aprile 2016 10:11

Guida alle fasi della mobilità scuola

MODELLI PER LE FASI B, C e DUtilizzeranno una nuovo modello di domanda che il MIUR sta predisponendo per l'inserimento degli ambiti o delle province.

Tale modello prevedrà una funzione semplificata per l'inserimento delle preferenze (simile a quella che i neo immessi in ruolo del piano straordinario hanno conosciuto per le domande inviate entro agosto 2015).

FASE A

La fase A di cui all'art 6 del CCNI 2016 comprende i movimenti provinciali (trasferimenti e passaggi) di tutti gli assunti entro il 2014/15 e comprende anche i neo immessi in ruolo nelle fasi 0 e A del piano straordinario di assunzioni i quali dovranno ottenere una sede definitiva nella provincia di attuale assunzione.

Tali docenti effettueranno le operazioni di mobilità con le stesse modalità degli anni passati e con gli stessi modelli (con l'aggiunta di qualche casella es. relativa ai titoli CLIL).

Per loro la presentazione della domanda avverrà presumibilmente nell'ultima settimana di marzo con scadenza fine aprile.

Non cambierà l'indicazione e il numero delle preferenze:

§  si continuerà a scegliere la preferenza di scuola, circolo, distretto, comune e provincia;

§  il numero di preferenze sarà fino a 20 per la scuola dell'infanzia e primaria e fino a 15 per la scuola di I e II grado. Come gli anni passati.

Particolarità DOS

La novità di questo anno già contenuta nel nuovo CCNI 2016 è la titolarità di scuola per i DOS che sarà contenuta anche nell' O.M.

Prima dell'inizio della compilazione delle domande di trasferimento verrà disciplinata attraverso gli Uffici Territoriali competenti la modalità di scelta attraverso cui tali docenti possono decidere di rimanere nella scuola di attuale servizio per acquisirne la titolarità.

Pertanto tale personale, compresi i rientri e le restituzioni al ruolo di provenienza, presenterà domanda all'ATP di riferimento ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

FASE B

La fase B comprende sia i trasferimenti e i passaggi interprovinciali degli assunti entro il 14/15 (fase b1 e b2), sia gli assunti dal concorso in fase B e C del piano assunzionale (fase b3).

Fase b1 e b2

Tali sottofasi riguarderanno i docenti assunti entro il 2014/15 che potranno chiedere trasferimento o passaggio (anche in aggiunta ad un'eventuale domanda provinciale). La domanda è volontaria.

Per tali docenti la particolarità sarà la scelta degli ambiti e delle province (quindi non singole scuole, comuni o distretti come nella fase A), con la possibilità però, nel primo ambito indicato, di indicare le scuole in cui poter ottenere la titolarità di scuola. Mentre dal secondo ambito in poi l'eventuale titolarità ottenuta sarà solo di ambito (chiamate del ds per capirci). Ciò vale sia per i trasferimenti che per i passaggi di cattedra e di ruolo.

Per capire: il docente sceglie come primo ambito il numero 1 della provincia X. In questo ambito ci sono 10 scuole. Le 10 scuole saranno caricate tutte, quindi non c'è possibilità di eliminarne qualcuna. Il docente ha però la possibilità di ordinarle secondo preferenza dal 1 al 10.

Poi indicherà, se vorrà, gli altri ambiti o province. Con l'indicazione della preferenza "provincia" è come se si indicassero con una sola preferenza tutti gli ambiti della provincia secondo l'ordine di vicinanza stabilito dall'USR.

Sarà precisato nell'ordinanza, anche se l'art 13 del CCNI già lo fa, che tali docenti qualora usufruiscano di una precedenza dovranno prioritariamente indicare, all'interno del primo ambito (quindi prima preferenza), le scuole dei comuni per i quali hanno diritto alla precedenza. Ovviamente nel caso in cui in quell'ambito non ci siano le scuole del comune predetto (pensiamo soprattutto alla scuola secondaria), e altresì ovviamente non ci sia il comune viciniore e quest'ultimo si trovi in un altro ambito, si dovrà indicare come primo ambito quello in cui c'è la scuola del comune viciniore rispetto al quale si ha diritto alla precedenza.

Fase b3

I docenti assunti da concorso dovranno indicare tutti gli ambiti della provincia di assunzione. La loro titolarità è su ambito e nella provincia di assunzione. Nel caso la domanda fosse incompleta l'ambito verrà assegnato d'ufficio in quanto il sistema completerà l'elenco degli ambiti seguendo la vicinanza tra gli ambiti provinciali disposti dall'USR.

FASE C

I docenti assunti da GAE in fase B e C del paino straordinario dovranno indicare tutti gli ambiti a livello nazionale (anche utilizzando il codice provincia...quindi in questo caso dovranno indicare 100 province le quali includono tutti gli ambiti nazionali).

Se si dovessero fermare ad un certo numero di preferenze (per esempio 1, 5 ,10) il sistema completerà automaticamente la domanda secondo il sistema di vicinanza tra tutte le province d'Italia stabilito dal MIUR e che sarà allegato all'O.M.. Ricordiamo che già le sequenze contenute nel CCNI prevedono questo e prevedono altresì che se non si dovesse presentare la domanda, l'assegnazione della sede definitiva avverrà a punteggio 0 e secondo l'ordine di vicinanza già detto partendo dalla provincia di attuale assunzione.

NELLA FASE D

I docenti assunti nella fase 0 e A del piano di assunzione e quelli assunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzione potranno produrre domanda di trasferimento interprovinciale oltre a quella provinciale. La domanda è volontaria e la titolarità è su ambito.

MODELLI PER LE FASI B, C e D

Utilizzeranno una nuovo modello di domanda che il MIUR sta predisponendo per l'inserimento degli ambiti o delle province.

Tale modello prevedrà una funzione semplificata per l'inserimento delle preferenze (simile a quella che i neo immessi in ruolo del piano straordinario hanno conosciuto per le domande inviate entro agosto 2015).

NUMERO DI PREFERENZE

Per la b3 concorso abbiamo già detto che si dovranno inserire tutti gli ambiti della provincia di assunzione.

Per la fase C abbiamo detto che dovranno inserire tutti gli ambiti d'Italia mentre per le fasi B (interprovinciali) e D le domande sono volontarie quindi esiste solo il numero minimo di preferenze da inserire, che ovviamente sarà UNA.

In realtà però non è stato ancora stabilito il numero massimo di caselle che saranno presenti nel nuovo modello di domanda. E questo riguarda comunque tutte e tre le fasi B (interprovinciale) C e D.

Il MIUR ha comunicato 100 preferenze in totale sommando il codice provincia con quello degli ambiti.

Probabilmente tale numero sarà superiore.

DATA ENTRO CUI POSSEDERE I TITOLI

Per tutti i docenti e quindi per tutte le fasi, il termine ultimo per far valutare un titolo è possederlo entro il termine ultimo delle scadenze delle domande per la fase A (presumibilmente entro fine aprile).

CERTIFICAZIONI

Tutte le autocertificazioni saranno allegate in modalità online. Probabilmente anche le eventuali certificazioni mediche che danno titolo alle precedenze.

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I docenti D.O.S. potranno partecipare alla mobilità 2016/17 nelle prime due fasi dei movimenti e chiedendo trasferimento comunale (I fase) o intercomunale (II fase) potranno acquisire titolarità in una specifica scuola.

Ora gli scenari che si aprono per loro sono decisamente diversi, ma , per evidenziare le diverse possibilità che si prospettano per i docenti D.O.S. nella mobilità 2016/17, è necessario fare il punto della situazione.

Si ritiene utile, a tal fine, effettuare due importanti premesse:

1 – il vincolo quinquennale sul sostegno rimane valido e non è mai stato messo in discussione sia dalla legge 107, sia dal MIUR in sede di contrattazione con i sindacati e non sembra che ci possano essere margini di intervento in tal senso.

Comunque "mai dire mai" e sarà il CCNI 2016/17 a indicare eventuali disposizioni differenti rispetto alle regole attualmente in vigore.

2 – i docenti D.O.S., per le diverse opportunità di mobilità a cui possono accedere, possono essere distinti nelle due categorie di seguito indicate;

§  docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15

§  docenti neo-immessi nell'anno scolastico 2015/16, nelle diverse fasi previste dalla "Buona scuola": fase 0 – fase A – fase B – fase C

Per un'analisi esaustiva delle diverse possibilità che i docenti D.O.S. avranno per la mobilità 2016/17, si ritiene utile, quindi, effettuarla, in base alla seconda premessa, distinguendo i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 dai docenti neo-immessi nell'a. s. 2015/16.

All'interno di ciascuno dei due gruppi sarà poi indispensabile distinguere i diversi casi presenti.

DOCENTI D.O.S. (immessi in ruolo entro l'a.s.2014/15) CHE NON HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO

Questi docenti potranno partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico soltanto per posti di sostegno in quanto vincolati per un quinquennio a permanere su questa tipologia di posto di insegnamento.

Le domande di mobilità che potranno presentare saranno, pertanto, le seguenti:

1 – trasferimento provinciale sul sostegno con titolarità su scuola (I e II fase)

2 - trasferimento interprovinciale sul sostegno con presumibile titolarità su ambito territoriale (III fase)

3 – Passaggio di ruolo sul sostegno ( da comune a sostegno) sia provinciale che interprovinciale con titolarità su ambito territoriale (III fase). Questo movimento farebbe rincominciare il conteggio del quinquennio

E' utile precisare che la domanda di passaggio di ruolo potrà essere presentata solo dai docenti che hanno superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Nb: Questi docenti non potranno, invece, chiedere, a causa del vincolo quinquennale sul sostegno, mobilità su materia

2- DOCENTI D.O.S. NEO-IMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2015/16

Sono 4 le fasi che hanno determinato l'immissione in ruolo di questo gruppo di docenti e, se la situazione di coloro che sono stati immessi in ruolo nelle fasi 0 e A è più chiara e definita, molte più incertezze e dubbi interessano, invece, coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C

TRASFERIMENTO PROVINCIALE

La possibilità prevista dal MIUR per tutti i docenti D.O.S., senza nessuna distinzione tra loro, di presentare per il prossimo anno scolastico domanda di trasferimento provinciale con acquisizione di titolarità in una specifica scuola e non in un ambito territoriale, permette di dedurre che questa possibilità venga data a tutti i docenti D.O.S. neo-immessi nella provincia di immissione in ruolo a prescindere dalla fase in cui sono stati assunti.

I docenti delle fasi 0 e A dovrebbero rientrare quasi certamente nella I e II fase della mobilità (comunale e intercomunale), mentre molti dubbi ci sono ancora per i docenti delle fasi B e C da GM e da GaE, in relazione alla loro collocazione nelle diverse fasi dei movimenti.

Saranno collocati sempre nella I- II fase o si collocheranno in IV fase?

Dovrebbe essere esclusa per loro la III fase che riguarderebbe, in base esclusivamente la mobilità interprovinciale e professionale dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15.

Sarebbero, quindi, indispensabili e doverosi i chiarimenti in merito per ottenere risposta precisa alla seguente domanda:

Il trasferimento provinciale dei docenti D.O.S. neo- assunti, rientrerebbe, comunque, nella I o II fase sia per coloro che sono stati immessi nelle fasi 0 e A che per i neo-immessi nelle fasi B e C?

Se fosse così non sarebbe rispettato lo schema delle 4 fasi della mobilità prospettata dal MIUR, nel quale i docenti delle fasi 0 e A sarebbero in I e II fase, mentre i docenti delle fasi B e C sia da GM che da GaE, sarebbero in IV fase.

Però se fosse come ipotizzato nella domanda, sarebbe rispettato quanto prevede sempre il MIUR nel succitato schema, dove i docenti D.O.S. risulterebbero inseriti, indistintamente, nelle fasi I (comunale) e II (intercomunale).

Si tratta, quindi, a parere della scrivente, di disposizioni contraddittorie, per cui, anche se si tratta di disponibilità ancora teoriche, sarebbe necessario, prima di concretizzarle con esplicitazione nel CCNI, renderle coerenti e in sintonia fra loro.

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

Se tutti i docenti neo-immessi nell'anno scolastico 2015/16 potranno chiedere sicuramente trasferimento provinciale per il prossimo anno scolastico, la stessa cosa non può essere detta, per ora, per il trasferimento interprovinciale. Si tratta, infatti, di docenti che, in quanto neo-immessi, sarebbero nel vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo e conseguentemente non potrebbero partecipare ai movimenti interprovinciali.

Il piano di mobilità straordinario previsto dal comma 108 della legge 107, però, stabilisce una deroga a tale vincolo consentendo di presentare domanda di mobilità interprovinciale anche ai neo-immessi delle fasi B e C da GaE, escludendo, però, i neo-assunti nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da GM.

ALTRA MOBILITA'

Essendo docenti neo-immessi sono nel vincolo quinquennale, quindi non possono chiedere mobilità su posto comune.

Come docenti neo-immessi, inoltre, non hanno ancora superato l'anno di prova, che si concluderà il 31 agosto, per cui non potranno presentare neanche domanda di passaggio di ruolo sul sostegno in altro ordine o grado di istruzione.

Ci sono, quindi, ancora molte risposte che il MIUR dovrà fornire a tutti i docenti D.O.S. che, oltre al vantaggio di poter ottenere per la prima volta titolarità in una specifica scuola, hanno anche tante incognite da affrontare e per le quali chiedono giustamente precisi chiarimenti per eliminare in modo definitivo tutte le incertezze per il loro futuro professionale.

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