Due nuove tranches del Reddito di emergenza e una nuova indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
È quanto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. "Decreto Ristori", in vigore dallo scorso 29 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute, il sostegno ai lavoratori e alle attività produttive.
Il provvedimento stabilisce inoltre i termini entro i quali presentare le domande di indennizzo sia per i destinatari delle misure previste dal decreto Agosto n. 104/2020, sia per il riconoscimento della nuova indennità introdotta dal Dl Ristori.
I lavoratori che devono ancora presentare domanda per beneficiare dell'indennità COVID onnicomprensiva di 1000 euro, introdotta dal Dl Agosto n. 104/2020, hanno avuto tempo fino al prossimo 13 novembre per presentare domanda all'INPS.
C'è tempo, invece, fino al prossimo 30 novembre per chiedere all'INPS la nuova indennità prevista dal Dl Ristori n. 137/2020, pari sempre a 1000 euro (al momento non è ancora disponibile la procedura INPS per presentare le domande telematiche).
Vediamo quali sono i lavoratori che possono beneficare della nuova indennità pari a 1000 euro prevista dal decreto Ristori:
lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;alcune categorie di lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali), ai lavoratori intermittenti e autonomi (privi di partite IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), agli incaricati alle vendite a domicilio;lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
REDDITO DI EMERGENZA
Il Dl Ristori ha previsto, tra le varie misure, anche il riconoscimento di due nuove mensilità del Reddito di Emergenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020. INPS rende noto che dal 10 novembre 2020 è possibile presentare la nuova domanda di ReM esclusivamente per:
- i nuclei familiari che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno mai presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
- i nuclei che hanno ottenuto solo il primo ReM (quello introdotto dal DL Rilancio n. 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal DL Agosto n. 104/2020).
Coloro che già sono beneficiari del ReM (di cui al DL Agosto) non dovranno presentare una nuova domanda all'INPS poiché il riconoscimento avverrà d'ufficio.
Il Patronato ITAL fornisce informazioni e assistenza per l'invio telematico all'INPS delle misure previste dai Decreti.
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