Due nuove tranches del Reddito di emergenza e una nuova indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
È quanto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. "Decreto Ristori", in vigore dallo scorso 29 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute, il sostegno ai lavoratori e alle attività produttive.
Il provvedimento stabilisce inoltre i termini entro i quali presentare le domande di indennizzo sia per i destinatari delle misure previste dal decreto Agosto n. 104/2020, sia per il riconoscimento della nuova indennità introdotta dal Dl Ristori.
I lavoratori che devono ancora presentare domanda per beneficiare dell'indennità COVID onnicomprensiva di 1000 euro, introdotta dal Dl Agosto n. 104/2020, hanno avuto tempo fino al prossimo 13 novembre per presentare domanda all'INPS.
C'è tempo, invece, fino al prossimo 30 novembre per chiedere all'INPS la nuova indennità prevista dal Dl Ristori n. 137/2020, pari sempre a 1000 euro (al momento non è ancora disponibile la procedura INPS per presentare le domande telematiche).
Vediamo quali sono i lavoratori che possono beneficare della nuova indennità pari a 1000 euro prevista dal decreto Ristori:
lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;alcune categorie di lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali), ai lavoratori intermittenti e autonomi (privi di partite IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), agli incaricati alle vendite a domicilio;lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
REDDITO DI EMERGENZA
Il Dl Ristori ha previsto, tra le varie misure, anche il riconoscimento di due nuove mensilità del Reddito di Emergenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020. INPS rende noto che dal 10 novembre 2020 è possibile presentare la nuova domanda di ReM esclusivamente per:
- i nuclei familiari che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno mai presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
- i nuclei che hanno ottenuto solo il primo ReM (quello introdotto dal DL Rilancio n. 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal DL Agosto n. 104/2020).
Coloro che già sono beneficiari del ReM (di cui al DL Agosto) non dovranno presentare una nuova domanda all'INPS poiché il riconoscimento avverrà d'ufficio.
Il Patronato ITAL fornisce informazioni e assistenza per l'invio telematico all'INPS delle misure previste dai Decreti.
Fino al prossimo 15 ottobre, è possibile presentare domanda all'INPS per richiedere un'ulteriore mensilità del Reddito di emergenza (Rem). L'INPS nella Circolare n. 102 di venerdì scorso ha illustrato i requisiti per il riconoscimento di questa ulteriore mensilità di Rem, ai sensi del DL Agosto.
Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato di un mese il Reddito di emergenza e previsto il pagamento di una ulteriore mensilità aggiuntiva per i nuclei familiari in possesso dei requisiti già fissati dal decreto Rilancio.
L'ulteriore quota aggiuntiva del Rem, compresa tra i 400 e gli 800 euro (elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi nel nucleo familiare), sarà riconosciuta ai nuclei familiari che ne faranno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di legge (di residenza, economici e i requisiti di compatibilità con le prestazioni pensionistiche, i redditi da lavoro dipendente e il Reddito/pensione di cittadinanza). Rispetto alle precedenti mensilità, la verifica del valore del reddito familiare riguarderà il mese di maggio anziché su quello di aprile.
La domanda per la quota aggiuntiva di Rem può essere presentata all'INPS in via telematica, entro il prossimo 15 ottobre, sia da coloro che hanno già presentato domanda di Rem, sia da coloro che non hanno mai presentato domanda ovvero sia stata respinta per carenza dei requisiti richiesti.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per le informazioni necessarie, assistenza, tutela e per l'inoltro delle domande in via telematica all'INPS.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande del Reddito di Emergenza viene prorogato al 31 luglio 2020.
Lo rende noto l'INPS, precisando che il recente decreto-legge n. 52/2020, in deroga a quanto stabilito dal Decreto "Rilancio" che aveva fissato il termine al 30 giugno 2020, prevede che dette domande possano essere presentate entro il prossimo 31 luglio.
DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)
È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.
REQUISITI
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;
• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
CONDIZIONI
Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:
• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;
• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.
QUANTO SPETTA?
A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote. Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosucienza come definite a fini ISEE. INCOMPATIBILITÀ Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio". COME OTTENERLO La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.
L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS
DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)
È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.
REQUISITI
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo no ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosucienza come definite ai fini dell'ISEE;
• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
CONDIZIONI
Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda
risultino in una delle seguenti condizioni:
• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo
previste per il REM;
• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.
QUANTO SPETTA
A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote.
Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definite a fini ISEE.
INCOMPATIBILITÀ
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio".
COME OTTENERLO
La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.
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