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Prevedere stop a cambio di fatturazione e rendere il mercato più concorrenziale

L'Autorità per le Comunicazioni ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb, ree di non aver rispettato la delibera della stessa Autorità che ordinava di tornare a una cadenza mensile per le fatture della telefonia fissa, delle offerte convergenti (fisso più Internet più mobile) e per il rinnovo delle offerte commerciali. Fatturazione che invece è stata spostata a 28 giorni, con conseguente introduzione di una mensilità in più e di un aumento, nascosto, dell'8,6% a carico degli utenti.

"Apprezziamo ovviamente l'apertura del procedimento sanzionatorio, il cambio di fatturazione degli operatori di telefonia è particolarmente inviso ai consumatori – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'Adoc – dato che introduce, sostanzialmente, un aumento del canone a carico degli utenti, pari all'8,6%, grazie all'introduzione di una ulteriore mensilità, da dodici a tredici, da corrispondere in un anno. Una prassi che penalizza gli utenti, ai limiti della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali scorrette. E il fatto che il mercato delle telecomunicazioni sia in mano a poche aziende rende estremamente complicato per il consumatore cambiare operatore ed estremamente facile per questi ultimi fare "cartello". Ben vengano quindi le sanzioni dell'Agcom ma occorre intervenire a monte per evitare l'insorgere di nuovi simili fenomeni".

Per Adoc il cambio di fatturazione pone anche altri problemi.

"Il cambio di fatturazione pone due spinose questioni – continua Tascini – La prima riguarda il pagamento con RID: i pagamenti con addebito bancario hanno cadenza mensile solare, per cui il cambio di calcolo della fatturazione a 28 giorni provocherà uno sfalsamento tra tempistiche del RID e della bolletta, con possibile insorgenza di uno scoperto bancario, con eventuale morosità o di errori di calcolo delle spese. La seconda concerne il diritto alla libera scelta e alla comparazione: la diversa cadenza di fatturazione tra operatori mina la tutela della trasparenza e della comparabilità delle condizioni economiche tra le offerte."

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Le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici legalmente detenuti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017 (730/2017, Redditi Persone fisiche 2017) entro certi limiti e a certe condizioni.

Spese veterinarie detraibili: quali sono?

In particolare, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%, nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Esempio: se le spese veterinarie ammontano a 300 euro, l'importo della detrazione è pari al 19% della differenza tra 300 e 129,11 euro di franchigia.

Se invece la spesa è maggiore del tetto massimo allora l'importo detraibile equivale al 19% della differenza tra 387,34 (tetto massimo di spesa previsto dalla legge) e 129,11 euro di franchigia.

Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

le prestazioni professionali rese dal veterinario;l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

Non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 24/E del 27 febbraio 2017 specificando che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante.

Spese veterinarie detraibili: certificare il possesso

Per documentare la proprietà del tuo cane basta presentare la documentazione rilasciata dalla ASL o dal veterinario al momento della sua iscrizione all'anagrafe canina, in occasione della quale sarà stato impiantato anche il microchip sottocutaneo obbligatorio. La stessa documentazione è rilasciata dall'anagrafe equina, nel caso tu debba comprovare la legittimità di spese veterinarie per un cavallo.

Per i gatti e i furetti è sufficiente presentare il certificato d'adozione o acquisto, oppure il cosiddetto pet passport rilasciato di solito dalla ASL.

Spese veterinarie detraibili: come scaricarle

Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:

nel modello 730/2017, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (387,34-129.11)*19%= 49 euro;nel  modello Unico 2017 PF, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (387,34-129.11)*19%= 49 euro.

Spese veterinarie detraibili: la documentazione

Per poter portare in detrazione le spese veterinarie occorre avere e conservare:

Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinarioScontrini parlanti per l'acquisto dei medicinaliAutocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

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Quando si parla di spese mediche detraibili si fa riferimento alla possibilità per i contribuenti di scaricare dalle tasse una parte, pari al 19%, di quanto hanno speso per cure mediche e assistenza sanitaria per sé o per familiari a carico.

Le spese mediche detraibili sono quelle che possono essere portate in detrazione dalla dichiarazione dei redditi 2016, tramite presentazione del 730 precompilato, 730 ordinario o tramite Unico precompilato o modello Unico PF ordinario da parte di tutti coloro che hanno acquistato beni o servizi relativi a prestazioni medico sanitarie, superiori alla franchigia di 129,11 euro, per loro stessi o per conto del familiare fiscalmente a carico (ovvero coniuge, figli, genitori, generi e nuore, fratelli o sorelle).

Spese mediche detraibili: cos'è la franchigia

La franchigia è quell'importo oltre il quale le spese per prestazioni medico-sanitarie, farmaci, dispositivi medici e veterinari, godono della detrazione pari al 19%. Si calcola sommando tutte le spese sostenute nel corso del 2016: da questo importo si sottraggono 129,11 euro. Al risultato ottenuto si applica il 19%.

Esempio: le spese mediche sostenute sono pari a 400 euro. Meno 129,11 (l'importo della franchigia) = 270,89 euro. A questo punto, si calcola il 19% di 270,89 = 51,47 euro. Ecco l'importo detraibile.

Può succedere che l'importo totale delle spese mediche non superi la franchigia: in tal caso non è possibile alcuna detrazione.

Elenco spese mediche detraibili

Con la dichiarazione dei redditi 2017, saranno inserite delle nuove spese mediche nella precompilata, quali quelle sostenute per:

prestazioni chirurgiche;analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;prestazioni specialistiche;acquisto o noleggio di protesi sanitarie e spese per la loro manutenzione;prestazioni rese da un medico generico, tra cui visite e cure omeopatiche;prestazioni rese da un professionista (fisioterapista, dietista, infermiere, podologo, educatore professionale, logopedista, igienista dentale, ecc.);ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze;acquisto di farmaci con prescrizione medica o da banco e medicinali omeopatici;acquisto o affitto di dispositivi medici: ad esempio, misuratore per la pressione o aerosol, a patto che si sia conservato il relativo scontrino o fattura da cui risulti il nome di chi ha effettuato la spese e la descrizione del dispositivo contrassegnato dalla marcatura CE;trapianto di organi;cure termali;ticket sanitario Ssn;spese per fecondazione assistita.

Chiaramente va conservato lo scontrino o la fattura o la ricevuta fiscale, rilasciata dal veterinario, per 5 anni.

I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese sostenute per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (come poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer) e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro). I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida.

Spese mediche detraibili: familiari non a carico

Sono detraibili anche le spese mediche sostenute per familiari non a carico ma solo se vengono rispettati determinati requisiti e condizioni. Il familiare/parente non a carico deve:

avere un reddito inferiore a 2.804,51 euro;essere esente dalla spesa sanitaria pubblica, nel senso che deve avere un'esenzione del ticket sanitario per reddito, patologia, età, ecc.

Non sono detraibili le spese per integratori alimentari e prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate e colliri.​

Spese mediche detraibili: riconoscere i farmaci

Per riconoscere farmaci e parafarmaci detraibili è necessario capire a quale categoria appartengono. Sono detraibili, infatti, solo quelli che:

riportino le diciture "farmaco", "medicinale" o abbreviazioni come "med." o "f.co" che indicano inequivocabilmente farmaci;dispongono di codice per l'autorizzazione all'immissione in commercio Aic;sono prodotti omeopatici;sono farmaci galenici officinali e magistrali, preparati dietro prescrizione medica;medicinali fitoterapici;sono Sop-Otc, cioè farmaci da banco o per automedicazione senza prescrizione medica.

Spese mediche detraibili: come scaricarle dalle tasse

Per poter scaricare le spese mediche dalle tasse, occorre provare di aver sostenuto i relativi costi: utili in tal senso, quindi, fatture, parcelle, ricevute o lo scontrino parlante, cioè quello che riporta l'indicazione della natura, della quantità dei prodotti acquistati e del codice alfanumerico posto sulla confezione. Ad esempio, per l'acquisto dei medicinali sarà sufficiente lo scontrino parlante, per i dispostivi medici serve la fattura, per le visite mediche effettuate da un medico generico o da uno specialista serve il ticket, la ricevuta fiscale o fattura; per i ricoveri, la ricevuta o la fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di riposo.

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Il Ddl Concorrenza introduce nuove regole anche nel settore della telefonia. Vediamole di seguito.

Telefonia, spese di recesso e trasferimento

In base alla nuova disciplina le spese di recesso e trasferimento dell'utenza dovranno essere noti sin dal momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, e dovranno essere commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom, che dovrà verificare analiticamente la composizione delle voci in addebito.

Al fine di semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) verrà utilizzata l'identificazione indiretta del cliente in via telematica, anche attraverso lo SPID.

Telefonia, modalità di recesso

Le modalità di recesso dovranno essere semplici e di immediata attuazione (analoghe a quelle di attivazione) e dovrà essere garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche, in modo da facilitare il recesso.

Telefonia, offerte promozionali e abbonamenti

Nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non potrà avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto.

È fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi. Anche in questo caso il potere di vigilanza e sanzione viene esteso all'Agcom con sanzioni amministrativo-pecuniarie fino a 2.500.000 o una percentuale del fatturato annuo.

Telefonia, Facebook e Whatsapp nel registro dell'Agcom

Verrà istituito un registro, tenuto dall'AGCOM, dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, quali ad esempio Whatsapp, Viber, Telegram, Facebook, che presentano account associati ad un numero di telefono.

Telefonia, biglietti pagabili in mobilità

Si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.

Telefonia, da aggiornare il Registro delle Opposizioni

Dovrà essere aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Telefonia, chiamate verso numeri speciali

Quanto alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante ed utilizzate per lo più come assistenza clienti da alcune aziende, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

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I buoni pasto sono un mezzo di pagamento usato da aziende pubbliche e private, uno strumento alternativo al servizio mensa che in Italia ha un giro di affari di circa tre miliardi di euro. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 122/2017 del 7 giugno 2017 ha posto nuove regole in merito per limitare gli abusi e per modellarli all'uso reale da parte dei possessori.

Le novità per i buoni pasto riguardano principalmente i giorni in cui possono essere utilizzati e il numero di buoni pasto che può essere usato cumulativamente.

Le novità per i buoni pasto entreranno in vigore dal 9 settembre 2017.

Buoni pasto, chi ne ha diritto?

Il nuovo decreto stabilisce che i buoni pasto potranno essere concessi anche ai lavoratori part-time e non solo a quelli assunti a tempo pieno, purché siano subordinati. I buoni pasto quindi potranno essere attribuiti anche ai lavoratori per i quali non è prevista la pausa pranzo.

I buoni pasto potranno essere assegnati anche ai collaboratori dell'azienda che non sono però lavoratori subordinati.

Buoni pasto, la forma

I buoni pasto dovranno essere emessi in forma cartacea, ed indicare:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore e della società che li emette a norma di leggeil valore del buono pasto espresso in euroil termine entro il quale i buoni vanno utilizzatilo spazio per la firma del lavoratore e del timbro dell'esercizio dove vengono spesi

- I buoni pasto non possono essere ceduti a soggetti diversi dal beneficiario, neanche a titolo gratuito: il buono pasto, quindi, non può essere né venduto, né donato. I buoni pasto sono di proprietà del lavoratore che li percepisce e non sono trasferibili. Nemmeno al coniuge che va a fare la spesa per conto dell'intero nucleo famigliare.

Esistono anche buoni pasto in formato elettronico aventi, nella loro struttura digitale, gli stessi elementi e requisiti dei buoni pasto cartacei.

Buoni pasto, il valore

I ticket sono parzialmente deducibili, quelli cartacei hanno un valore massimo di 5,29 euro non soggetti a tassazione mentre quelli elettronici, in vigore dal 2015, hanno un importo massimo non soggetto a tassazione di 7 euro, ossia l'equivalente di 400 euro annui in più da destinare all'acquisto e al consumo di prodotti alimentari.

Buoni pasto, dove utilizzarli?

I buoni pasto possono essere usati presso:

bar,supermercati,mense e spacci aziendali,agriturismi,ittiturismi,mercati rionali.

Questa è la novità più importante, che asseconda il vero utilizzo da parte degli aventi diritto che si è consolidato negli anni.

La precedente legge affermava che i buoni non fossero cumulabili per fare la spesa e che, di conseguenza, se ne può usare solo uno al giorno. Norma non seguita dagli utenti, che li usavano e usano tuttora principalmente nei supermercati. La nuova legge prevede, invece, che se ne possano usare contemporaneamente fino a otto, limitatamente però ai soli generi alimentari.

I buoni pasto vanno usati per intero, cioè per tutto il valore indicato nel documento, e non danno diritto ad ottenere resto. Sono documenti di legittimazione e non titoli di credito.

Buoni pasto, la cumulabilità e i giorni di utilizzo

La nuova norma stabilisce che i buoni pasto possono essere utilizzati anche cumulativamente, come detto: il limite massimo di buoni pasto spendibili nello stesso esercizio è pari ad otto.

I buoni pasto non potranno essere utilizzati in giornate non lavorative.

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Giovedì, 22 Giugno 2017 11:50

Documenti: quali conservare e per quanto tempo

Buona parte dei documenti che abbiamo in casa (bolletta, ricevuta o quietanza che sia) ha un tempo di conservazione minimo entro il quale l'autorità di riferimento può richiederle al consumatore come giustificativo delle spese. Oppure le stesse possono essere usate dallo stesso consumatore in caso di controversie.

Di seguito l'utile vademecum dell'Adoc con l'indicazione dei tempi di conservazione obbligatoria dei documenti a seconda della tipologia.

SPESE PER CASA

Bollette domestiche (acqua, gas, luce, telefono): 5 anni

Canone Tv (ricevute): 10 anni

Affitto (ricevute): 5 anni

Condominio (ricevute): 5 anni

Tassa nettezza urbana (TARSU/TIA/TARI): 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento o di obbligo di dichiarazione.

TASSE & TRIBUTI

Giustificativi spese da detrarre (es. parcelle mediche): 5 anni a partire dall'anno dopo la dichiarazione di riferimento

Quietanze pagamenti tributi (es. mod.F24, Ici/Imu): 5 anni a partire dall'anno dopo la dichiarazione di riferimento

Tassa di circolazione (Bollo auto): 3 anni a partire da quello successivo alla data di scadenza

Dichiarazione dei redditi: 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

N.B. In caso di ristrutturazioni edilizie o riqualificazione energetica, poiché la rateazione delle detrazioni è su 10 anni, la documentazione per chiedere le detrazioni dovrà essere conservata per 10 anni più 5, per un totale di 15 anni.

BANCARI

Estratti conto: 10 anni

Mutui: 5 anni dalla scadenza della rata singola

Cambiali: 3 anni dalla scadenza

Titoli di Stato: 5 anni dalla scadenza

SPESE VARIE

Multe (ricevute pagamento): 5 anni

Addebiti operatori mobili: 10 anni

Assicurazioni (quietanza polizze): 1 anno dalla scadenza | 5 anni per fini fiscali

Scontrini d'acquisto: 2 anni

Pernotti alberghi (ricevute): 6 mesi

Rette scolastiche/corsi sportivi: 1 anno | 5 anni per fini fiscali

Fatture professionisti/artigiani: 3 anni

Spedizioni/trasporti (ricevute): 1 anno | 18 mesi per trasporti extra Europa

Atti notarili (es. rogiti): per sempre

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Le associazione per la difesa dei consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori di Alessandria hanno organizzato, per il prossimo martedì 13 giugno 2017, un appuntamento intitolato Il fallimento della famiglia: seminario sovraindebitamento, aspetti pratici della legge 3/2012. Appuntamento il 13 giugno a partire dalle 15 in Camera di Commercio, Via Vochieri Alessandria.

 

 

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Chi non detiene un apparecchio, deve inviare la dichiarazione di non detenzione. Chi non ha un contratto di energia elettrica di tipo "domestico residenziale" deve versare il canone con l'F24

I cittadini ultra-75enni con determinati requisiti possono chiedere l'esenzione

Partiamo con la buona notizia: per il secondo anno il canone è stato abbassato, ed ammonta a 90 euro. Il canone di norma viene addebitato sulla bolletta elettrica, in 10 rate nell'arco dell'intero anno 2017.

Chi NON detiene un televisore

Dal 2016 vale la presunzione che in un'abitazione di residenza si trovi anche un apparecchio televisivo. Chi non detiene alcun apparecchio, lo deve comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2017. I moduli si trovano sul sito www.canone.rai.it. Questa dichiarazione va rinnovata ogni anno.

Chi non ha un contratto di energia elettrica di tipo "domestico residenziale"

Se una famiglia possiede un televisore, ma nessun contratto elettrico di tipo "domestico residenziale" (questa informazione si trova sulla bolletta, di norma nella parte superiore della prima pagina, dove sono riepilogate le caratteristiche della fornitura), deve pagare il canone tramite modello F24. E' possibile fare il versamento in banca o in posta. Anche per questa incombenza, la data di scadenza è fissata al 31 gennaio 2017. I fac-simili si trovano su www.canone.rai.it

Cittadini ultra 75enni con un reddito inferiore a 6.713 euro possono richiedere l'esenzione

Da qualche anno, i cittadini ultra 75enni con un reddito inferiore a 6.713 euro, possono chiedere l'esenzione dal pagamento del canone. Nel caso in cui questa dichiarazione sia stata già presentata, e i requisiti permangono, la dichiarazione non va presentata nuovamente. I relativi moduli si trovano sul sito: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx.

Per saperne di più:

ADICONSUM, ADOC e Centro Tutela Consumatori Utenti, con il sostegno del Ministero per lo Sviluppo Economico, hanno avviato il progetto TiVuoINFOrmare: Assistenza multicanale per i consumatori.

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Martedì, 24 Gennaio 2017 10:46

Bonus arredi

Il Bonus Arredi, valido per mobili e grandi elettrodomestici, consiste in una detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di nuovi mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), inclusi trasporto e montaggio.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, dev'essere calcolata sull'importo massimo di 10mila euro. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione (in caso di lavori di lavori su più unità immobiliari si avrà diritto a più di un bonus).

I contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.

La detrazione è collegata agli interventi:

di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenzialedi manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialidi restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialidi ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialinecessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenzadi restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l'ambiente ristrutturato. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Requisiti e Beni

Per ottenere il Bonus Arredi occorre necessariamente fruire della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (e non di riqualificazione energetica), nella propria abitazione o anche solo su parti comuni del condominio: la data di inizio lavori, però, deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. I mobili acquistati possono anche essere destinati anche ad ambienti diversi rispetto a quelli dei lavori (ma restano esclusi quelli sulle pertinenze). Non è possibile usufruire del Bonus Arredi se ci si limita ad installare impianti se non sono previsti veri e propri interventi sull'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di:

mobili nuovigrandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Mobili

Es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Grandi Elettrodomestici

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Es: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

Requisiti Pagamento

Per ottenere il bonus, serve il pagamento con bonifico bancario o postale completo di causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico. È consentito il pagamento anche mediante carta di credito o di debito: in tal caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare.

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Venerdì, 25 Novembre 2016 10:56

Contratto ad ogni costo: come difendersi

Le  associazioni dei Consumatori organizzano per il prossimo Giovedì 1° dicembre un confronto sul tema dei contratti di fornitura gas e luce che vengono proposti agli utenti attraverso contatti telefonici o a domicilio.

Negli ultimi mesi le proposte commerciali si sono intensificate, sono aumentate le aziende fornitrici, conseguenza un mercato più dinamico ma anche più aggressivo, a volte caratterizzato da pratiche commerciali  scorrette pur di acquisire nuovi clienti.

Per queste ragioni, come dichiarano i rappresentanti dei consumatori Ernesto Pasquale di Adiconsum, Vincenzo Bronti di Adoc, Paolo Graziano di ACP e Bruno Pasero di Federconsumatori, è opportuno il confronto con gli operatori del settore e l'informazione corretta agli utenti.

All'iniziativa sarà presentato, a cura dei consumatori, un quadro delle situazioni in cui si vengono a trovare molti utenti vittime di contratti non richiesti, con le varie casistiche e problematiche affrontate.

Al confronto parteciperanno, oltre ai rappresentanti Nazionali delle Associazioni Consumatori,  rappresentanti delle Grandi Aziende Fornitrici Eni ed Enel, dell'Alegas, e dell'Autorità dell'Energia e del Gas.

Appuntamento nel Salone Riunione della Camera di Commercio di Alessandria, in Via Vochieri 58 ad Alessandria.

In allegato la locandina

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