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Giovedì, 25 Maggio 2017 09:50

Lavoro autonomo: maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Con l´approvazione della legge sul lavoro autonomo e lo smart working, l´ordinamento giuridico si arricchisce, senz´altro,  di una nuova strumentazione normativa.

Vi è bisogno, certamente,  di rispondere ad una  sempre maggiore richiesta di protezione sociale proveniente da una parte del mercato del lavoro (i lavoratori autonomi non imprenditori ed i collaboratori a partita iva). Occorre, tuttavia, proseguire nell'azione di contrasto all'abuso di tale tipologia lavorativa nei casi in cui viene utilizzata per aggirare le norme sul lavoro subordinato. La prossima tappa sarà costruire un vero sistema mutualistico - assicurativo che possa garantire tutele sociali reali a migliaia di lavoratori autonomi.

Un primo passo è rappresentato anche dalle norme sul "lavoro agile" per sostenere le esigenze , sia di parte datoriale che di molti lavoratori, di una diversa organizzazione spazio-temporale nella gestione del rapporto di lavoro subordinato. Il rispetto dei Contratti Collettivi è elemento importante e conferma come, anche questa volta, le parti sociali siano più lungimiranti avendo sperimentato questo strumento già da tempo. Ne sono un esempio gli importanti accordi sindacali che regolano lo Smart Working stipulati in importanti imprese quali, ad esempio, Enel, Eni, Ferrero, Banca Intesa, Bnl, Nestlè, Micron.

Roma 10 Maggio 2017

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RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO al patronato ITAL UIL della tua provincia

Dipendenti, co.co.pro., autonomi: sono attivi i nuovi trattamenti di disoccupazione; quali sono i soggetti interessati, la durata ed a quanto ammonteranno gli assegni.

esempio:

un ingegnere libero professionista, che nell'anno 2014 non ha superato il reddito di € 4800; dato che penso di chiudere la Partita Iva entro maggio 2015, sono nelle condizioni di richiedere il NASPI?"

La spettanza, o meno, del trattamento, cambia a seconda della tipologia di lavoro: Lei potrebbe essere un libero professionista che effettua soltanto prestazioni di lavoro autonomo, oppure potrebbe svolgere, o aver svolto, in aggiunta, lavoro parasubordinato (a progetto),o, ancora, lavoro dipendente.

In quest'ultima ipotesi, potrebbe fruire della Naspi,

I requisiti per ottenerla saranno:

– aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni,

– di cui 18 giorni di lavoro dipendente effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Pur ampliando la platea dei soggetti, la fruizione presenta caratteri maggiormente proporzionati alla contribuzione effettiva, rispetto ai vecchi trattamenti: difatti, la durata sarà pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 78 settimane, dal 2017, senza computare i periodi per i quali vecchie Disoccupazioni, Aspi o Mini Aspi siano state già fruite.

L'ammontare sarà pari al 75% dell'imponibile medio (basato sulle retribuzioni da lavoro dipendente) degli ultimi 4 anni, se inferiore a € 1195; se superiore, l' importo sarà incrementato del 25% della differenza tra € 1195 e la retribuzione mensile , entro un massimo di € 1300 mensili. A partire dal quinto mese di trattamento, ci sarà una decurtazione progressiva del 3%.

Il godimento della Naspi sarà subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, ed alla partecipazione a programmi di politiche attive (percorsi di riqualificazione, accettazione di nuovi impieghi adeguati, attività a favore della comunità).

Per quanto concerne lo status di disoccupato, l'aprire una partita Iva, di per sé, non lo fa perdere, se sono effettuate le dovute comunicazioni all'Istituto, e se non si superano 4800€ annui di reddito.

Per incoraggiare l'auto-imprenditorialità e rendere più semplice l'avvio di una nuova attività, oltretutto, sarà possibile richiedere all'Inps la liquidazione del trattamento in un'unica soluzione, parimenti a quello che già avveniva con l'Aspi [1].

Ma le novità non terminano qui: nel caso in cui, terminato l'intero periodo di Naspi, il beneficiario non fosse riuscito a trovare un'occupazione, qualora si trovi in stato di bisogno potrà usufruire di un ulteriore sussidio per sei mesi, l'Asdi; l'ammontare sarà pari al 75% della Naspi, entro i limiti dell'assegno sociale. In un primo tempo, per il godimento dell'Asdi verrà data precedenza a lavoratori vicini alla pensione, o con figli minorenni a carico; sarà inoltre condizionato all'adesione ad un progetto personale, realizzato dai servizi per l'impiego.

Tornando al Suo caso, qualora fosse invece lavoratore parasubordinato, anche se con Partita Iva, vi sono delle novità: anche i Co.Co. Pro possono beneficiare, in effetti, di un'indennità di disoccupazione mensile, la Dis-Coll, a partire dal 1° gennaio 2015.

Il trattamento sarà fruibile da chi potrà far valere un minimo di 3 mesi di contribuzione nell'anno solare precedente, alla Gestione Separata Inps, ed almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo(al posto dell'ultimo requisito, è altresì sufficiente, nell'annualità corrente, un rapporto di collaborazione della durata di un mese, con compenso pari alla metà della contribuzione mensile).

Il reddito medio mensile ai fini Dis-Coll si calcola in proporzione all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed al precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o loro frazione: l'ammontare sarà pari al 75% di detto risultato, con incremento del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, se oltre € 1195, sino ad un massimo di € 1300.

Per quanto concerne la durata, corrisponderà alla metà dei mesi di contribuzione, dal 1° gennaio dell'anno precedente, sino alla data del termine della collaborazione, per un massimo di 6 mensilità.

Qualora, invece, Lei non abbia svolto né rapporti di lavoro dipendente, né a progetto, l'unica possibilità sarebbe la richiesta, in quanto ingegnere, del sussidio all'Inarcassa, la cassa professionale. Il sussidio "ordinario" può essere richiesto dagli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:

– posizione previdenziale regolare in materia di iscrizione e contribuzione;

– reddito del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda non superiore ad un determinato ammontare (il limite per il reddito familiare 2014, valido per le domande presentate nel 2015, è pari a Euro 43.416,00, aumentabile di Euro 2.713,50 per ogni familiare a carico).

Il sussidio ordinario consiste nell'erogazione di una somma "una tantum", il cui importo dipende dal limite dello stanziamento annuale stabilito dall'Inarcassa in sede di bilancio preventivo.

Erogazioni a sostegno del reddito con analogo funzionamento esistono, ad ogni modo, nella maggior parte delle casse professionali: per conoscere ammontare e modalità di accesso, è necessario riferirsi ai regolamenti dei singoli enti.

[1] Circolare Inps 145/2013.

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