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L'INPS detta le regole per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida solamente per il diritto a pensione, per i lavoratori socialmente utili avviati prima del D. Lgs.81/2000 in progetti con finanziamento a totale carico degli Enti non convenzionati con l'Istituto.

L'accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali nei quali l'attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all'INPS, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

Nella circolare l'Istituto dettaglia i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe e alla prova della corresponsione dell'assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo. Ulteriore condizione per l'accreditamento della contribuzione figurativa consiste nella allegazione della prova della previsione dell'assegno (generalmente rinvenibile nella delibera dell'ente utilizzatore relativa alla approvazione del progetto), e della prova dei pagamenti mensili dell'assegno ai singoli lavoratori. Essendo prevista l'emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l'attività socialmente utile, l'accreditamento della contribuzione avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

Leggi la circolare Inps n. 188/2016

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