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Mercoledì, 09 Novembre 2016 10:57

Ammortizzatori in deroga: nota UIL

Come anticipato con la nostra mail del 13 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro, a seguito della entrata in vigore del D.lgs. 185/2016, ha pubblicato la seconda circolare, la n° 34 del 4/11/2016, che fornisce i chiarimenti operativi in materia di ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle novità intervenute a seguito dell'introduzione, all'art. 44 del D.lgs. 148/2015, del comma 6 bis che riportiamo di seguito:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 .....»

Come accennato nella nostra precedente comunicazione, la lettura che il Ministero dà del comma 6 bis è improntata, anche attraverso uno specifico parere dell'Avvocatura dello Stato, alla massima flessibilità di utilizzo del 50% delle risorse disponibili per gli ammortizzatori in deroga, con esclusione di quelle già decretate, rinvenibili nel triennio 2014/2016.

Pertanto nel limite del 50% di tali risorse (di cui troverete una tabella riassuntiva all'interno della circolare) ovvero, oltre tale limite, utilizzando risorse proprie delle Regioni o risorse rinvenienti da riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, si potranno finanziare interventi  non tenendo conto dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del Decreto n° 83473/2014 (limiti di concessione della Cig e della mobilità in deroga).

Tali interventi dovranno, "preferibilmente" , interessare le aree di crisi industriale complessa o potranno realizzare azioni di politica attiva del lavoro, ma nella generalità dei casi potranno essere utilizzati per integrazioni salariali e mobilità in deroga.

In particolare si dà l'opportunità alle Regioni di utilizzare il 50% delle risorse assegnate per il triennio 2014/2016 (al netto di quelle già decretate)  a "chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall'anno di finanziamento di riferimento" .

A tale proposito, anche con lo scopo di quantificare correttamente le risorse disponibili, i provvedimenti relativi ad eventi precedenti l'anno 2016 dovranno essere decretati al più presto, vista la brevissima scadenza indicata dalla circolare: 30 novembre 2016.

Invece per i trattamenti relativi al 2016 e comunque iniziati ed autorizzati entro la fine del corrente anno, le Regioni avranno tempo per la relativa decretazione fino al 31 dicembre 2017.

Una ulteriore "flessibilità" interpretativa è rappresentata dalla possibilità che i provvedimenti autorizzati, "nell'anno 2016", possano avere durate che superino la data del 31 dicembre ,  che era stata indicata dalla Legge 92/2012 quale data ultima per la fruizione degli ammortizzatori in deroga.

Infine, sempre sulla falsariga di questa interpretazione della norma la circolare delinea la possibilità di utilizzo dei trattamenti in deroga la cui decorrenza sia successiva alla data del 31 dicembre 2016, purché siano consecutivi alla fruizione di precedenti trattamenti ordinari  ed i cui provvedimenti di concessione siano stati autorizzati entro la data del 31 dicembre 2016.

In conclusione la circolare mette a disposizione delle Regioni e delle parti sociali ampi spazi di manovra che, nel limite del 50% delle risorse non ancora utilizzate nel triennio, potranno permettere di sanare situazioni pregresse, sia nell'ordinarietà dei casi che nelle aree di crisi industriale complessa, sia attraverso la Cig in deroga che con la mobilità.

Roma 8 novembre 2016

Il Segretario Confederale UIL                                                                                                                         (Guglielmo Loy)

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