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Con la circolare n. 79/2019, l'INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell'anno in corso, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell'1,1% comunicato dall'ISTAT.

Riporta anche l'ammontare dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e quello dello Stato concesso dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per altre prestazioni.

Ne riportiamo alcuni.

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2019, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno di vita del bambino, e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si ricorda che dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 "tutela della maternità e paternità"), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene determinato in € 48.495,36.

Lavoratrici/lavoratori autonomi
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale.
Al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

Visualizza la tabella indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2019)

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Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non sia convivente con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, riguardo il caso di un agente penitenziario al quale era stato negato dall'amministrazione di beneficiare del congedo straordinario retribuito per accudire il padre malato, in quanto non convivente alla presentazione dell'istanza.

Il TAR della Lombardia, nel dover decidere sul ricorso del lavoratore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del DLgs n. 151/2001 "nella parte in cui richiede, ai fini dell'ottenimento del congedo, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere". Ad avviso del rimettente, la norma, non consentendo invece che la convivenza costituisca una condizione richiesta durante la fruizione del congedo, contrasterebbe con molteplici parametri della Costituzione.

Inoltre, la concessione del congedo straordinario ai soli familiari già conviventi rispecchierebbe "una visione statica e presuntiva dell'organizzazione familiare, che può rivelarsi incompatibile con la necessità di prendersi cura, dall'oggi al domani, di una persona divenuta gravemente disabile", mentre lo strumento solidaristico della famiglia ben potrebbe essere attuato imponendo l'obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con i permessi disciplinati dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 che prescindono dal presupposto della convivenza.

La Corte Costituzionale condivide i dubbi di legittimità sollevati dal TAR, precisando che la condizione di una preesistente convivenza, atta a garantire l'interesse del disabile, rischia di pregiudicarlo, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge che possano farsene carico e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, che possa invece assicurare le cure necessarie. A tal fine chiarisce che il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa.

Dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

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È entrata in vigore il 14 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

La legge, conosciuta con il titolo breve di "lavoro autonomo", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2017.

Su alcuni argomenti il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra questi: l'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, attraverso una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, e una modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando anche la platea dei beneficiari, la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale (anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo) è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Altra novità è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Sempre dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

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