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È entrata in vigore il 14 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

La legge, conosciuta con il titolo breve di "lavoro autonomo", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2017.

Su alcuni argomenti il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra questi: l'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, attraverso una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, e una modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando anche la platea dei beneficiari, la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale (anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo) è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Altra novità è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Sempre dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

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