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Mercoledì, 04 Gennaio 2017 11:32

INPS: Congedo parentale su base oraria

Ad integrazione delle precedenti indicazioni, fornite con la circolare n. 152/2015 in materia di congedo parentale ad ore, l'Inps con la recente circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 interviene per ulteriori chiarimenti. Come noto, questa modalità di fruizione si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile.

Si ricorda che il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2013 che ha demandato alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la relativa regolamentazione. Successivamente il D.Lgs. n. 80/2015 ha previsto, in assenza di contrattazione, un criterio generale di fruizione. Queste modalità sono tra loro alternative e pertanto l'utilizzo dell'una esclude l'altra.

In particolare l'Inps precisa che nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini il congedo su base oraria, la fruizione dello stesso potrà avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part time;

in assenza di contrattazione collettiva che disciplini questo congedo, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione deve essere "pari alla metà" dell'orario medio e non "fino alla metà" dell'orario medio giornaliero.

Il calcolo dell'indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera. Nel caso di contratto collettivo si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro, per assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l'indennità giornaliera, definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U.), abbia il medesimo importo. Lo stesso metodo di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.

Infine l'Istituto definisce i nuovi elementi del flusso UniEmens.

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L'Inail, con la circolare n. 37 del 21 ottobre 2016, comunica che a decorrere dal 1° luglio 2016 sono confermati gli importi vigenti al 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Tale conferma era già stata annunciata nei quattro Decreti del Ministero del lavoro pubblicati il 12 settembre scorso, in merito alla rivalutazione dal 1° luglio 2016, tenuto conto che la variazione dell'indice Istat dell'anno 2015, rispetto al 2014, risulta negativa.

Con la circolare n. 37 l'Inail illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni.

Ricordiamo pertanto alcuni degli importi vigenti al 1° luglio 2015.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera risulta pari a euro 77,12, la retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e la retribuzione annua massima di euro 30.076,80. Si precisa che le rendite ai superstiti di lavoratori dell'industria deceduti dal 1° gennaio 2014 sono calcolate sul massimale di euro 30.076,80 (Legge di stabilità 2014).

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale è di euro 24.440,95.

L'importo dell'"assegno per l'assistenza personale continuativa" è di euro 533,22, quello dell'assegno "una tantum" ai superstiti è di euro 2.136,50, per entrambi i settori industriale e agricolo.

Inoltre, Inail comunica i massimali retributivi per i marittimi, le retribuzioni annue per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, nonché gli importi degli assegni continuativi mensili per il settore industria e agricoltura e altro.
Precisiamo che questi dati riguardano solo la parte patrimoniale delle rendite.

Rivalutazione indennizzo danno biologico

Per quanto riguarda l'indennizzo per danno biologico, il Ministero del lavoro ha pubblicato il 4 novembre 2016 il decreto del 23 settembre 2016  che (con decorrenza 1° luglio 2016) conferma gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell'anno 2015, come da proposta dell'Inail (DETPRES n. 228/2016), dato che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell'anno 2015 rispetto al 2014 è risultata negativa.

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto un sistema di rivalutazione automatica degli importi di questi indennizzi, non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti. Tuttavia per quest'anno anche tali importi rimangono invariati.

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Le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro devono essere trasmesse dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. Per effettuare le comunicazioni il lavoratore può avvalersi dell'assistenza del Patronato Ital Uil, riconosciuto come "soggetto abilitato".

La nuova disciplina, che intende evitare il cosiddetto fenomeno delle "dimissioni in bianco", si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro subordinato a eccezione dei:

rapporti di lavoro domestico;rapporti di lavoro marittimo;durante il periodo di prova;dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;lavoratrice nel periodo di gravidanza e lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi c.d. "protette" (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione).

Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto a rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto e ha facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione delle dimissioni.

VIENI ALL'ITAL PER PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE!

Gli uffici di Patronato sono a disposizione dei lavoratori per fornire informazioni e assistenza nella presentazione delle domande.

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L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)

che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l'accesso a detti benefici, l'Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo" (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell'anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli "asili nido" per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all' articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli "asili nido" devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

delegazione liberatoria di pagamentodichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi all'infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

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In allegato la lettera unitaria UIL CGIL CISL Regionali inviata a tutti i Parlamentari piemontesi in merito ai tagli ai Patronati previsti nella proposta di Legge di Stabilità.

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