Notizie

Notizie

Visualizza articoli per tag: congedo parentale

L’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.

Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.

(fonte: INPS)

L'INPSchiarisce le novità introdotte dal DL n. 101/2019, convertito con legge n. 128/2019, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata per il riconoscimento dell'indennità di maternità/paternità e congedo parentale.

In particolare, la riforma, che interessa la generalità degli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sia parasubordinati che liberi professionisti) con applicazione della relativa aliquota, riduce il requisito contributivo, per l'accesso a tali tutele, da 3 mesi a 1 mese da far valere nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Trova applicazione sia agli eventi parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Sono pertanto indennizzabili, sulla base dell'unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità/ paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (entrata in vigore del DL n. 101/2019), nonché quelli parzialmente ricadenti nella vigenza del DL.

L'INPS ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità non è più condizionata all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.

Inoltre, in applicazione del principio della automaticità delle prestazioni, valido per il lavoro dipendente, esteso anche a tale categoria di lavoro (art 13 del D.Lgs. n. 80/2015), vige il diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. Non sono interessati invece i liberi professionisti iscritti alla Gestione medesima, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.

La riduzione del requisito contributivo si applica anche nel caso di congedo parentale, fatte salve alcune specificazioni indicate nella circolare. Il principio dell'automaticità non consente il riconoscimento del diritto all'indennità di congedo parentale.

Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione di questi lavoratori per le necessarie informazioni e per la trasmissione delle domande in via telematica.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato
Venerdì, 22 Maggio 2020 10:50

Congedo parentale: come funziona e come chiederlo

CONGEDO PARENTALE

Il Decreto Rilancio ha esteso di ulteriori 15 giorni il congedo parentale COVID, retribuito al 50%, introdotto con il decreto "Cura Italia" in favore dei genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.
I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o di parte di essi, ovvero i nuovi fruitori possono chiedere fino al 31 luglio 2020 lo specifico congedo fino a un massimo di 30
giorni complessivi. I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori con figli minori di anni 16 hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro. I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


CHI PUO' RICHIEDERLO

Il genitore lavoratore dipendente del settore privato e del settore pubblico; il genitore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS; il genitore autonomo iscritto alle Gestioni speciali
dell'INPS.

CONDIZIONI

Il congedo parentale COVID è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo straordinario è prevista per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting ovvero per la frequenza a centri estivi
o servizi integrativi per l'infanzia. L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:

fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.

Pubblicato in Notizie

Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.

A dirlo è l'ARAN, con un orientamento applicativo riguardante il Comparto Scuola, con il quale risponde alla domanda "Il congedo parentale riduce il periodo di ferie?" richiamando la normativa di riferimento.

A tale proposito l'art 13, comma 14, del CCNL Scuola dispone che "il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico". Secondo l'ARAN, il CCNL fa espresso riferimento al trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio, così come disposto dall'art. 17, comma 8.

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", mentre l'art 12 del CCNL citato disciplina i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.32, comma 1, lett. a) del D. Lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni valutati ai fini dell'anzianità di servizio e retribuiti per intero non riducono le ferie.

Da quanto sopra, l'ARAN deduce che sono utili alla maturazione dello ferie solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100%, mentre sono esclusi quelli retribuiti al 30%.

Pubblicato in Notizie
Mercoledì, 04 Gennaio 2017 11:32

INPS: Congedo parentale su base oraria

Ad integrazione delle precedenti indicazioni, fornite con la circolare n. 152/2015 in materia di congedo parentale ad ore, l'Inps con la recente circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 interviene per ulteriori chiarimenti. Come noto, questa modalità di fruizione si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile.

Si ricorda che il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2013 che ha demandato alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la relativa regolamentazione. Successivamente il D.Lgs. n. 80/2015 ha previsto, in assenza di contrattazione, un criterio generale di fruizione. Queste modalità sono tra loro alternative e pertanto l'utilizzo dell'una esclude l'altra.

In particolare l'Inps precisa che nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini il congedo su base oraria, la fruizione dello stesso potrà avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part time;

in assenza di contrattazione collettiva che disciplini questo congedo, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione deve essere "pari alla metà" dell'orario medio e non "fino alla metà" dell'orario medio giornaliero.

Il calcolo dell'indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera. Nel caso di contratto collettivo si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro, per assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l'indennità giornaliera, definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U.), abbia il medesimo importo. Lo stesso metodo di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.

Infine l'Istituto definisce i nuovi elementi del flusso UniEmens.

Pubblicato in Notizie

Il congedo parentale che ti resta (5 mesi) è indennizzato al 30% dello stipendio dopo i 6 anni e fino al giorno dell'8°compleanno del bambino, ma solo qualora tu abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico. Per l'anno 2015 erano 16.327,68. Superato questo reddito il congedo non sarà retribuito.

Nessuna retribuzione (indipendentemente dal reddito) ci sarà invece per l'eventuale congedo fruito dopo il compimento dell'8° anno e fino ai 12 del bambino.

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni (di 30 in 30 gg. o per frazioni di mese) ti invito a leggere il punto 14.2 della Circolare INPS.

14.2) COMPUTO DEI PERIODI DI ASTENSIONE.
Ai fini del computo del periodo o dei periodi di astensione facoltativa occorre procedere secondo i seguenti criteri.
Qualora la durata del, periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o piú mesi interi.
Qualora, invece, i periodi di godimento dell'assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, si procede come segue:


a) per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi;


b) per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come restò il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla precedente lettera a) (35).


15) DIRITTO ALL'INDENNITÀ: REQUISITI (36).

15.1) Generalità.
Alle lavoratrici (37) compete l'indennità di maternità per il periodo o i periodi di astensione facoltativa di cui al paragrafo 14 qualora, all'inizio e durante i periodi stessi risultino esistenti le seguenti condizioni:
a. rapporto di lavoro in atto (per le lavoratrici agricole vedi il successivo punto 15.3);
b. vivenza del bambino.
Lo stesso diritto è riconosciuto, ricorrendo le predette condizioni, al padre lavoratore che abbia ottenuto l'affidamento in esclusiva del bambino (38).
(35) A titolo esemplificativo, si riporta la seguente ipotesi:
- 1 ° periodo: dal 12 al 28 marzo = mesi 0 + gg. 17
- 2° periodo: dal 10 maggio al 31 agosto = mesi 3 + gg. 22
- 3 °periodo: dal 9 settembre all'8 ottobre = mesi 1 + gg. 0 TOTALE mesi 4 + gg. 39 mesi 5 + gg. 9
La lavoratrice, nel caso esemplificato, potrebbe usufruire di altre 21 giornate di astensione al fine di completare il sesto mese.

Pubblicato in Notizie

​Congedo parentale, chiarimenti dell'Inps sulla Cumulabilità fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi

L'INPS con messaggio n. 6704 del 03/11/2015, facendo seguito della circolare n. 152 del 18agosto 2015, fornisce alcune precisazioni circa l'incomulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

In particolare il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore peraltro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti né è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile con altre tipologie di permessi.

 

Pubblicato in Notizie

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)

che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l'accesso a detti benefici, l'Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo" (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell'anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli "asili nido" per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all' articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli "asili nido" devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

delegazione liberatoria di pagamentodichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi all'infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

Pubblicato in Notizie

Normativa, criteri di fruizione, retribuzione. Guida per dipendenti e segreterie scolastiche

L'articolo 8 del Decreto Legislativo n.80/2015 interviene nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale. Analizziamo le novità.

NORMATIVA

L'art. 3 del Decreto legislativo n. 119/2011 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi del "normale" congedo parentale, non superiore a tre anni.

Con il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha novellato gli articoli 32, 33 e 36 del Decreto legislativo 151/2001, il limite di è stato innalzato dagli otto ai dodici anni (o dodici anni dall'ingresso nel nucleo nei casi di affido o adozione).
Con la legge 81/2015 tale disposizione, inizialmente prevista per il solo 2015, è tata resa definitiva.

SITUAZIONE DI HANDICAP

Come nel caso dei permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992), la condizione essenziale è che il figlio disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non sono ammesse, a parte per i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza. Chi non dispone del certificato di handicap deve attivare la procedura di accertamento presentando domanda all'INPS e presentandosi poi a visita presso la Commissione della propria Azienda Usl di residenza.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE

Per poterne fruire del congedo, il primo requisito è essere genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari.
Inoltre:
Il riconoscimento dello stato di grave handicap del figlio.
L'età del figlio: entro il compimento dei dodici anni.
Il non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato, salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dagli stessi sanitari.

DURATA E RETRIBUZIONE

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente:

Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino;
Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti:
in caso di madre sola: dalla fine del congedo di maternità;
in caso di padre solo: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.
I 36 mesi sono spalmabili nell'arco dei primi 12 anni.

Esempio: se i genitori hanno usufruito di 10 mesi di congedo parentale (art. 32  D. Lgs. 151/2001, 6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, fino a 11 mesi per entrambi), potranno essere utilizzati, entro i 12 anni del figlio, ulteriori 26 mesi da parte di uno soltanto dei genitori ovvero da parte di entrambi alternativamente.

Ricordiamo che il prolungamento del congedo al pari di quello "ordinario" spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l'altro genitore è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o è lavoratore autonomo o in condizione non lavorativa (casalinga, disoccupato, pensionato).

I giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.

tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto
Pagina 1 di 2

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection