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Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.

A dirlo è l'ARAN, con un orientamento applicativo riguardante il Comparto Scuola, con il quale risponde alla domanda "Il congedo parentale riduce il periodo di ferie?" richiamando la normativa di riferimento.

A tale proposito l'art 13, comma 14, del CCNL Scuola dispone che "il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico". Secondo l'ARAN, il CCNL fa espresso riferimento al trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio, così come disposto dall'art. 17, comma 8.

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", mentre l'art 12 del CCNL citato disciplina i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.32, comma 1, lett. a) del D. Lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni valutati ai fini dell'anzianità di servizio e retribuiti per intero non riducono le ferie.

Da quanto sopra, l'ARAN deduce che sono utili alla maturazione dello ferie solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100%, mentre sono esclusi quelli retribuiti al 30%.

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Venerdì, 05 Agosto 2016 10:31

Chiusura uffici UIL Alessandria

Informiamo tutti che gli uffici UIL di Alessandria, Casale, Valenza, Novi e Ovada resteranno chiusi per ferie da lunedì 8 agosto fino a venerdì 19.

Riapriranno al pubblico in data lunedì 22 agosto.

A Tortona invece gli uffici resteranno aperti ancora la prossima settimana, con orario regolare, dall'8 al 12 agosto.

Buone vacanze!

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Venerdì, 27 Maggio 2016 10:39

Precariato e ferie non godute

Precariato e ferie non godute, secondo la Corte costituzionale non devono essere retribuite di Avv. Marco Barone

Con ordinanza del 5 maggio 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato una specifica questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando una serie di violazioni.

La norma incriminata era la seguente: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

La disciplina veniva censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui si prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute. La  Corte ricorda che "Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri)."

Ma conclude, non riconoscendo l'incostituzionalità della norma di cui sopra affermando senza se e ma che "non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione". E di questi principi se ne dovrà certamente tenere conto anche per il settore scuola.

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Gli uffici UIL nelle città di Alessandria, Novi Ligure e Tortona resteranno chiusi dall'11 al 24 agosto. Le sedi di Valenza, Ovada, Acqui Terme e Casale Monferrato, invece, chiuderanno dal 4 agosto al 24 agosto. Gli sportelli riapriranno tutti in data lunedì 25 agosto.

 

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