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A seguito del dispositivo di sentenza del Consiglio di Stato gli operatori telefonici dovranno restituire in fattura quanto pagato in più dai consumatori a fronte della fatturazione ogni quattro settimane rispetto a quella mensile.

Per Adoc è una tardiva vittoria dei consumatori che lascia comunque l'amaro in bocca: "La sentenza del Consiglio di Stato mette finalmente fine ad una situazione iniqua e dannosa che è durata fin troppo – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'Adoc – a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra i primi atti dell'Autorità e la decisione del Consiglio di Stato."

A fronte della sentenza, dunque, i consumatori  hanno diritto ad essere pienamente rimborsati del mal tolto e questo, secondo l'ADOC, indipendentemente dal fatto che siano ancora clienti dell'operatore che ha – a suo tempo – modificato unilateralmente la fatturazione con cadenza a 28 giorni.

"A nostro avviso – precisa Tascini – la sentenza è chiara ed esplicita e non può essere soggetta ad interpretazioni. La restituzione dei giorni erosi deve avvenire in maniera automatica e tempestiva. Anche chi nel frattempo ha cambiato operatore o ha chiuso l'utenza dovrà essere tutelato: esortiamo l'AgCom a definire quanto prima modalità di rimborso adeguate in favore di quei consumatori che non siano più clienti dell'operatore artefice della fatturazione a 28 giorni, che ad oggi versano in una situazione di totale incertezza.

Resta inteso che la scelta in favore di soluzioni alternative – eventualmente proposte dagli operatori –  rispetto alla restituzione automatica dei giorni di servizio non fruiti è rimessa alla autonoma ed esclusiva valutazione del consumatore, ma dovrà essere sempre proposta nel rispetto degli obblighi di trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni rese.  Dovrà essere manifestata, altresì, attraverso un consenso esplicito reso in modalità opt-in. Dunque invitiamo i consumatori a riflettere attentamente prima di accettare la proposta alternativa, la quale comporterà la rinuncia alla restituzione automatica."

Esortiamo i consumatori , infine, a segnalarci eventuali atteggiamenti dilatori o ostruzionistici da parte dei gestori telefonici, per valutare ulteriori iniziative ed azioni in favore degli utenti danneggiati.

(Notizia dal sito ADOC)

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Il Ddl Concorrenza introduce nuove regole anche nel settore della telefonia. Vediamole di seguito.

Telefonia, spese di recesso e trasferimento

In base alla nuova disciplina le spese di recesso e trasferimento dell'utenza dovranno essere noti sin dal momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, e dovranno essere commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom, che dovrà verificare analiticamente la composizione delle voci in addebito.

Al fine di semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) verrà utilizzata l'identificazione indiretta del cliente in via telematica, anche attraverso lo SPID.

Telefonia, modalità di recesso

Le modalità di recesso dovranno essere semplici e di immediata attuazione (analoghe a quelle di attivazione) e dovrà essere garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche, in modo da facilitare il recesso.

Telefonia, offerte promozionali e abbonamenti

Nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non potrà avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto.

È fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi. Anche in questo caso il potere di vigilanza e sanzione viene esteso all'Agcom con sanzioni amministrativo-pecuniarie fino a 2.500.000 o una percentuale del fatturato annuo.

Telefonia, Facebook e Whatsapp nel registro dell'Agcom

Verrà istituito un registro, tenuto dall'AGCOM, dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, quali ad esempio Whatsapp, Viber, Telegram, Facebook, che presentano account associati ad un numero di telefono.

Telefonia, biglietti pagabili in mobilità

Si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.

Telefonia, da aggiornare il Registro delle Opposizioni

Dovrà essere aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Telefonia, chiamate verso numeri speciali

Quanto alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante ed utilizzate per lo più come assistenza clienti da alcune aziende, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

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