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Mercoledì, 10 Aprile 2019 11:17

Addio al voucher baby sitting e asilo nido

Ricordiamo a tutti gli interessati che già dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo Voucher baby sitter o silo nido, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.

Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.

Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma
rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.

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Venerdì, 18 Gennaio 2019 09:37

Stop ai voucher baby sitter o asili nido

L'INPS comunica che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in
alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.


Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015,
n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.


Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.

 

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Anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici (ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi, e per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere - per l'anno 2016 -, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (asili nido).

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il decreto del Ministero del lavoro che indica modalità e criteri di accesso al beneficio da parte delle suddette madri lavoratrici.

Si ricorda, che il contributo (pari a un importo massimo di 600 euro mensili), previsto inizialmente in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 per le madri lavoratrici dipendenti e parasubordinate, è stato esteso dalla legge di Stabilità 2016 anche alle madri autonome o imprenditrici, che possono chiederlo per un periodo complessivo non superiore a tre mesi. Tale è il periodo di congedo parentale per queste lavoratrici.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice deve presentare la domanda all'Inps (tramite i canali telematici previsti o attraverso il Patronato), entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità, in sostituzione del congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

Per il servizio di baby-sitting il contributo viene erogato attraverso il sistema dei "voucher", mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.

Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Inoltre, il Ministero precisa che, in relazione all'andamento delle domande e alle  disponibilità residue tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate  o  da presentare  per  l'anno  in corso, con successivo  decreto interministeriale, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per  accedere  al  beneficio, ovvero,  anche  in   via   concomitante,   può   essere rideterminata la misura dello stesso.

Restiamo in attesa delle indicazioni e precisazioni dell'INPS.

Gli uffici del Patronato ITAL sono a disposizione gratuitamente per informazioni, consulenza e assistenza e per l'inoltro delle domande.

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