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E’ uscito il bando della Regione, richiesto insistentemente da marzo 2020 da UIL, CGIL, CISL Piemonte, affinchè sia riconosciuto un bonus di 600 euro a chi ancora oggi è rimasto escluso dai provvedimenti governativi e regionali di ristoro e tutela per il lockdown. Il fondo a disposizione è di 9.252.600 euro che consentirà di riconoscere il bonus a più di 15.000 lavoratrici e lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte.

Le domande devono essere presentate per via telematica entro le ore 12 del 21 dicembre 2021.

Beneficiari del bonus di 600 euro sono:

  • Lavoratrici/lavoratori delle aziende fallite, per gli stagionali e per lavoratrici e lavoratori occasionali, che non hanno ricevuto nessuna prestazione previdenziale o assistenziale nel periodo del lockdown più duro da marzo 2020 a maggio 2020 e per i fallimenti fino a dicembre 2020
  • Tirocinanti a cui hanno interrotto il tirocinio nei tre mesi del lockdown senza più riprenderlo
  • Lavoratrici/lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici (comprese le addette mensa della refezione scolastica) ed educativi, cultura e poli museali, e dello spettacolo, con contratti al massimo di 20 ore settimanali a cui è stato sospeso il lavoro per il lockdown per ricevendo importi derivanti da ammortizzatori come FIS, CIGD, ecc…) 

Dettagli sul bando:

https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributo-senza-ammortizzatori-2021

Per la presentazione della domanda:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande

Pubblicato in Notizie: UILTuCS
Giovedì, 02 Aprile 2020 12:09

Chiarimenti sul bonus 600 euro

 Sono state pubblicate, con circolare dell'INPS n.49 del 30.03.2020, le modalità ed i chiarimenti relativi alla presentazione della domanda di indennità di 600 euro, per il mese di marzo, destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. I professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La stessa indennità è destinata, sempre previa domanda all'Istituto, ai:

commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sempre che non abbiano già una pensione;lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l'indennità.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa.

Ricordiamo che il Patronato Ital Uil è pronto a ricevere le richieste dei cittadini per inoltrarle telematicamente all'Inps al fine di ricevere la prestazione, come previsto dalla circolare dell'Istituto.

Pubblicato in Notizie: CAF
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Dal 1 APRILE sul sito dell'INPS si potrà inoltrare la domanda per l'indennizzo da 600 euro che il decreto CuraItalia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:

1⃣ Entrare in MyINPS con il PIN cittadino o lo SPID
2⃣ Accedere
3⃣ Procedere per Accesso servizi on line
4⃣ Nella barra di ricerca selezionare "Domande per prestazioni al sostegno del reddito"
5⃣ Selezionare "Indennità COVID-19"

Per ottenere il pin:

1⃣ Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin
2⃣ Cliccare servizio Richiesta Pin Online
2⃣ Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video

N.B: Per richiedere l'indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

L'indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest'ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell'INPS;
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Artigiani - Commercianti - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

3) Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

- devono aver cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

4) Lavoratori agricoli

(operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali)

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione

5) Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
- non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Pubblicato in Notizie

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:


Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19


✓ Come fare domanda:


o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:

✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:

o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.


Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting
Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

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