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Le modifiche al sistema impositivo per i redditi da lavoro autonomo e d´impresa, presenti nel Disegno di Legge di Bilancio 2019, generano un grandissimo squilibrio nel nostro sistema fiscale relegando, di fatto, la progressività, valore costituzionalmente stabilito, alla sola imposizione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Infatti per il 72% degli autonomi opereranno solamente 2 aliquote. Con l´estensione del regime forfetario, la cosiddetta «Flat tax», a parità di reddito imponibile, ad esempio 35.000€ annui, l´imposta Irpef di un lavoratore autonomo sarà pari a 5.250€, mentre per un dipendente, a parità di reddito, sarà di 9.659€: il 45,64% in più. Differenza che può superare il 50% per i redditi più elevati.

La Uil chiede al Governo e al Parlamento di impegnarsi fin da subito ad operare una revisione delle imposizioni sui redditi che sia improntata ad una vera progressività, riducendo la pressione fiscale che grava su tutti i redditi prodotti nel nostro Paese e in particolare sui lavoratori dipendenti e pensionati che da soli versano oltre il 94% del gettito Irpef.

Apri l'allegato per vedere l'intero studio.

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Aumentano le aliquote contributive per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

Lo comunica l'Istituto con la circolare n. 18 del 31/01/2018 riportando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per il 2018 al 33% (legge 92/2012).

La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per finanziare la DIS-COLL.

La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018, è confermata al 24% (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Consulta la tabba esplicativa al seguente link: http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1461

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Lunedì, 24 Luglio 2017 10:21

Circolare Inps Dis-coll

Vi inviamo in allegato alla presente la Circolare Inps n° 115 del 19 luglio scorso con la quale di dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione Dis-Coll che, come è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

La principali delle novità riguardano quindi le modifiche introdotte con la legge 22 maggio 2017 n° 81 che riscrivono parzialmente l'art, 15 del D.lgs. 22/2015 con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale.

Pertanto "l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.".

Sempre a partire dal 1° di luglio e per gli stessi soggetti destinatari dell'indennità è previsto il versamento di un'aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata.

Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione è utile ricordare i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll:

·         stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll)

·         accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall'anno "civile" precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento stesso.

E' importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita IVA e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente) va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda.

Come per il passato la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa e per questa prima fase transitoria la il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.

Rimangono anche le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime.

Avevamo sperato venissero superate: ci riferiamo sia la fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (pertanto in presenza di contributi dovuti e non versati al lavoratore non viene riconosciuta la prestazione),  sia la mancata previsione dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità.

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È entrata in vigore il 14 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

La legge, conosciuta con il titolo breve di "lavoro autonomo", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2017.

Su alcuni argomenti il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra questi: l'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, attraverso una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, e una modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando anche la platea dei beneficiari, la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale (anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo) è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Altra novità è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Sempre dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

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Giovedì, 25 Maggio 2017 09:50

Lavoro autonomo: maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Con l´approvazione della legge sul lavoro autonomo e lo smart working, l´ordinamento giuridico si arricchisce, senz´altro,  di una nuova strumentazione normativa.

Vi è bisogno, certamente,  di rispondere ad una  sempre maggiore richiesta di protezione sociale proveniente da una parte del mercato del lavoro (i lavoratori autonomi non imprenditori ed i collaboratori a partita iva). Occorre, tuttavia, proseguire nell'azione di contrasto all'abuso di tale tipologia lavorativa nei casi in cui viene utilizzata per aggirare le norme sul lavoro subordinato. La prossima tappa sarà costruire un vero sistema mutualistico - assicurativo che possa garantire tutele sociali reali a migliaia di lavoratori autonomi.

Un primo passo è rappresentato anche dalle norme sul "lavoro agile" per sostenere le esigenze , sia di parte datoriale che di molti lavoratori, di una diversa organizzazione spazio-temporale nella gestione del rapporto di lavoro subordinato. Il rispetto dei Contratti Collettivi è elemento importante e conferma come, anche questa volta, le parti sociali siano più lungimiranti avendo sperimentato questo strumento già da tempo. Ne sono un esempio gli importanti accordi sindacali che regolano lo Smart Working stipulati in importanti imprese quali, ad esempio, Enel, Eni, Ferrero, Banca Intesa, Bnl, Nestlè, Micron.

Roma 10 Maggio 2017

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