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La formazione obbligatoria dei docenti, sia sotto il profilo delle modalità di attuazione che quello del monte orario a cui sono soggetti sta diventando un tormentone.

A favorire i dubbi concorre la matassa legislativa che dovrebbe essere letta - se non studiata - attentamente dai diretti destinatari e che richiede in alcuni casi anche uno sforzo interpretativo, che a dire il vero, per questa parte non sarebbe particolarmente difficile per chi giornalmente si imbatte nel grande universo delle norme che la legge 107 ha prodotto.

Ecco perché i chiarimenti che arrivano in forma di interpretazione autentica da parte degli addetti ai lavori sono sempre utili e per così dire fanno notizia.

Durante un workshop di formazione il rappresentante del MIUR (il lavoro in questi giorno a Viale Trastevere è  intenso e sono in corso con i rappresentanti dei vari uffici territoriali, briefing operativi in vista delle prossime scadenze) ha illustrato alcuni aspetti della formazione, rispondendo indirettamente ad alcune domande.

... Innanzitutto, ha detto il rappresentante MIUR "la formazione è obbligatoria anche se non è stabilito un monte ore per ciascun docente; l'interessato, sulla base delle esigenze personali e del progetto formativo dell'istituto di appartenenza, sceglierà i percorsi formativi che andranno ad arricchire il proprio portfolio professionale"...

Insomma, ha chiarito il dirigente , bisogna considerare la cura della propria formazione come "scelta personale prima ancora che come obbligo; questo permette al docente di ragionare sulle tappe più significative della propria esperienza e può servire da volano per la futura carriera professionale".

Inevitabile diventa a questo punto, sulla base delle affermazioni, fare una considerazione sul "bonus docenti", per il quale un insegnante potrebbe, grazie alla formazione, raggiungere quelle specifiche competenze che l'istituto in cui opera richiede ed aggiungere alla gratificazione professionale anche quella economica. Anche questo sarebbe un modo per attuare l'autonomia scolastica, associando a corretti parametri la valutazione del merito e nello stesso tempo sganciandolo da lacci troppo rigidi.

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Pensare che i posti di potenziamento che sono una parte dell'organico dell'autonomia rimangano invariati per un triennio, è un errore di valutazione.

Infatti nessuna certezza può esserci sulla piena e totale conferma dei posti di potenziamento assegnati alle singole istituzioni scolastichenel 2016/2017 anche per il prossimo anno scolastico. Infatti nella nota Miur sugli organici per l'anno scolastico 2017/2018 ci sarà scritto che i Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, potranno operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia.

L'unica certezza è che il numero totale dei posti di potenziamento previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015 verrà rispettato anche per l'anno scolastico 2017/2018 e che si andranno a tutelare i docenti titolari nelle rispettive autonomie scolastiche, ma non è assolutamente certo che ogni istituzione scolastica avrà confermate le stesse classe di concorso o gli stessi equilibri di organico fra indirizzi diversi.

Facciamo alcuni esempi di quanto potrebbe capitare in una data scuola per l'organico dell'autonomia e in particolare per i posti di potenziamento. Prendiamo il caso che in una scuola X per effetto di un aumento di iscrizioni si ha la formazione di una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui è presente un posto di potenziamento, mentre in una scuola Y c'è una contrazione d'organico e per la stessa classe di concorso ci potrebbe essere un soprannumero. In tale situazione l'ufficio scolastico toglie il posto di potenziamento alla scuola X facendo rientrare in classe il potenziatore dell'anno precedente e contemporaneamente cede il posto di potenziamento alla scuola Y per evitare la perdita del posto al docente potenzialmente in soprannumero.

Ma la stessa cosa potrebbe accadere all'interno di una scuola in perdita di organico, dove, per effetto dei pensionamenti, si ritrova con una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui c'è potenziamento, mentre in altra classe di concorso c'è la perdita di una titolarità. Allora il posto di potenziamento viene modificato a favore della classe di concorso in cui bisogna salvaguardare la titolarità.

Queste operazioni d'ufficio sugli organici dell'autonomia, che a volte vengono richieste esplicitamente dalle scuole, modificano anche sostanzialmente, da un anno all'altro, la disponibilità dei posti di potenziamento. La conseguenza è che non potrà essere garantito, ai docenti collaboratori e vicari del Ds, il posto di potenziamento (fuori dalle classi) per dedicarsi all'organizzazione del lavoro per il funzionamento della scuola.

 

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Mercoledì 8 febbraio, nel  Salone della UIL di Alessandria in Via Fiume 10, prenderà il via il corso di formazione destinato a tutti gli interessati ad approfondire il tema dell'Obesità infantile, tra prevenzione, educazione alimentare, bullismo e altro ancora.

Il corso è organizzato dall'ADA di Alessandria, Associazione per i diritti degli anziani, che anche quest'anno, com'era già accaduto lo scorso anno con il corso sul diabete mellito, ha deciso di appoggiare questa causa e offrire lezioni di formazione e approfondimento a cura di esperti specialmente a chi vive a stretto contatto con i ragazzi, quindi i genitori, gli insegnanti e il personale che lavora nelle scuole.

Dopo il grande interesse riscontrato tra i cittadini intervenuti numerosi  al convegno che si è svolto lo scorso 10 dicembre a Palazzo del Monferrato di Alessandria dal titolo Obesità infantile: un problema da condividere tra sanità e scuola, inizierà mercoledì 8 la prima delle sette lezioni sul tema.

Grazie all'Istituto comprensivo G. Galilei di Alessandria, che ha sposato l'iniziativa, gli insegnanti partecipanti avranno diritto a un credito.

Il progetto dell'ADA di Alessandria ha come obiettivo la sensibilizzazione degli insegnati e delle famiglia sul tema dell'obesità pediatrica e nell'adolescenza. Purtroppo la carenza di attività sportiva, una scorretta alimentazione che prevede molto spesso l'eccesso di merendine confezionate e altri fattori, tra cui la predisposizione, può portare durante la fase della crescita all'insorgere di problematiche legate al peso e al benessere del bambino.

I temi trattati durante gli incontri sono: Diabete ed Obesità nell'infanzia, relatore Dr. Riccardo Lera, Lo Stigma nella persona con Obesità, relatore Dr. Francesco Baggiani, L'alimentazione sana per sviluppare buone abitudini, a cura della Dr.ssa nutrizionista Stefania Brovero, L'approccio psicologico cognitivo e comportamentale al problema dell'Obesità, con la Dr.ssa Psicologa Beatrice Presciutti, Come condurre una vita sana come cura per Diabete ed Obesità, relatore Dr. Franco Fontana, Occuparsi di Obesità, disturbi alimentari, derisione e bullismo a scuola, relatrice la Dr.ssa Rita Tanas, e per concludere esercitazioni pratiche con i discenti sulle procedure operative in caso di bambino diabetico, con la partecipazione dell'Associazione Progetto Ryan.

Le lezioni si terranno in orario pre-serale, dalle 16.30 alle 19.

Le iscrizioni si sono chiuse in questi giorni con 90 partecipanti registrati.

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Il Giudice del lavoro di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ha disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di ben sette docenti diplomati comparto AFAM che secondo il Ministero risultano non abilitati e dunque destinati alla III fascia.

Gli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno ottenuto in favore di due docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle  istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM) conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al "comparto AFAM"), il diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, in virtù del ritenuto "valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso", riguardo a tutte le classi di concorso di loro interesse.

Con nuova sentenza datata 26.01.2017, il G.D.L. ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento.

Questi i passaggi più significativi: " L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di Il livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di Il livello.

Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla Il fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di Il livello con valenza abilitante ".

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Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

..... ""  LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

-      le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

-      la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

-      i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005  ""...............

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione,secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigentescolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propriadisponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, adassociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o adapposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA,come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descrittasomministrazione.

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RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E A TUTTI I DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEL PIEMONTE CHE, ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE U.S., SONO STATI DESTINATARI DI UNA SEDE PROVVISORIA.

Per coloro che non hanno avuto possibilità di inviare il modulo di chiamata diretta ai Dirigenti perchè il sistema non era agibile, si informa che i dirigenti che intendono scegliere un docente con chiamata diretta  possno chiamare il docente e fargli fimare una presa di servizio.
questa presa di servizio servirà a bloccare la sede del candidato nella scelta che sarà effettuata presso gli uffici del ust alessandria.

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E A TUTTI I DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEL PIEMONTE CHE, ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE U.S., SONO STATI DESTINATARI DI UNA SEDE PROVVISORIA.

Premesso che, come noto:

- le operazioni di assegnazione degli ambiti territoriali ai docenti neo immessi in ruolo da GM e GAE si sono svolte con una tempistica molto ristretta (9-15 settembre);

- il periodo concesso (dal 9 al 13 settembre) ai dirigenti scolastici per lo svolgimento delle procedure relative alla c.d. "individuazione per competenze" non ha permesso, in alcuni casi, di concludere le relative operazioni con l'assegnazione definitiva della sede scolastica di servizio;

- le immissioni in ruolo sono proseguite dopo il 13 settembre u.s. e fino al 15 settembre u.s. ma, in alcuni casi, gli aggiornamenti del sistema informativo SIDI non sono stati recepiti dal cruscotto della buona scuola;

- ai docenti, la cui immissione in ruolo è stata registrata al predetto sistema informativo successivamente alla chiusura dell'area relativa alle "individuazioni per competenza", non è stato consentito l'inserimento su "istanze on line" del proprio curriculum vitae e, soprattutto, della sede scolastica di preferenza da considerare nella procedura surrogatoria per l'assegnazione d'ufficio della medesima o di altra sede secondo le catene di viciniorietà;

- entro e non oltre il 15 settembre u.s. dovevano inderogabilmente concludersi le immissioni in ruolo e le operazioni connesse di scelta dell'ambito territoriale di titolarità e di assegnazione della sede scolastica di servizio per il prossimo triennio;

- l'USR, dovendo completare entro tale data la fase surrogatoria, ha assegnato ai predetti docenti neo immessi in ruolo, anche per evitare un pregiudizio economico, una sede scolastica di servizio provvisoria, individuata tra quelle rimasti vacanti e disponibili.

Tutto ciò premesso, si rendono note, di seguito, le azioni attivate da questo USR.

A seguito delle segnalazioni dei DS e degli stessi docenti, si è proceduto alla regolarizzazione delle anomalie verificatesi nel passaggio dalla procedura di "individuazione per competenze" alla fase surrogatoria, mediante correzione delle assegnazioni effettuate in quest'ultima.

Subito dopo, è stata effettuata l'assegnazione d'ufficio di una sede scolastica di servizio provvisoria sia ai docenti che all'esito della procedura surrogatoria ne erano rimasti privi, sia ai docenti immessi in ruolo successivamente alla suddetta procedura. Naturalmente, non sono stati destinatari di detta assegnazione i docenti a cui i dirigenti scolastici hanno conferito l'incarico ad

esito della procedura di "individuazione per competenze", nonché quelli che sono stati regolarizzati, come detto più sopra e coloro che, avendo potuto inserire su "istanze on line" il proprio CV e la sede scolastica di preferenza, sono stati soddisfatti nella procedura surrogatoria.

Si evidenzia che, al pari dei docenti che hanno avuto l'incarico su una sede scolastica definitiva, anche i docenti cui è stata assegnata la sede provvisoria devono prendere immediatamente servizio nella stessa sede e ivi completare il perfezionamento della procedura di immissione in ruolo.

Infine, si rende noto che, entro e non oltre la prossima settimana, le Articolazioni territoriali di questo USR procederanno a convocare in presenza tutti i docenti interessati all'assegnazione della sede scolastica di servizio definitiva. Gli aspiranti sceglieranno le suddette sedi secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, partendo, in base alle regole generali, dalle GM.

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A fronte di una crescita del n. di alunni per il corrente anno scolastico (il dato è in continua evoluzione), il MIUR nonostante l'aumento di 98 alunni  ha assegnato in organico alla Regione Piemonte n. 322 posti in meno rispetto allo scorso anno. Nell'incontro di informativa svoltosi nella sede  presso la Direzione Regionale nel mese di luglio questo dato è stato confermato alle OOSS e risulta anche dalle tabelle consegnate dal MIUR  alle OOSS nazionali in allegato.

Non c'è trasparenza sui criteri adottati a livello nazionale per la ripartizione dell'OF. Su un taglio complessivo di 1132 posti, il Piemonte subisce una decurtazione consistente, pari al 27,01 % del totale, mentre nelle altre regioni la percentuale dei tagli risulta molto più bassa: eppure la nostra è una delle regioni italiane (insieme ad Emilia Romagna, Lombardia e Toscana) nelle quali il numero di alunni per l'anno scolastico 2016/17 è in aumento, come confermano gli stessi dati del MIUR. Dalle tabelle in nostro possesso risulta una evidente penalizzazione del Piemonte rispetto ad  altre regioni italiane come si evidenza dal prospetto elaborato a cura della Regione Piemonte in allegato.

Le istituzioni scolastiche  per contro hanno presentato richieste pari a 904 posti (dati verificati dagli uffici scolastici provinciali): a fronte di un budget complessivo autorizzato dal MIUR di 351 posti per la Regione Piemonte, è evidente che la differenza di docenti necessari ad un regolare avvio dell'anno scolastico risulta essere di  553 unità di personale.

Una siffatta situazione creerà sicuramente aumento degli alunni per classe, mancata autorizzazione di nuove classi, oltreché un servizio scolastico ben lontano dai livelli che in Piemonte ben conosciamo.

Le autorizzazioni ulteriori per l'organico docenti dovranno arrivare direttamente dal MIUR.

Occorrerà, inoltre, un ulteriore intervento sull'organico di sostegno in deroga regionale, come ci viene segnalato dalle  scuole piemontesi.

ATA

Il dato di organico di fatto autorizzato dal MIUR è pari a 531. La legge finanziaria per il 2015 tagliava per il Piemonte nell'anno scolastico 15/16 165 posti in organico di diritto. Il sottosegretario Faraone aveva recuperato il taglio in organico di fatto assumendo l'impegno politico di restituire i posti in organico di diritto 16/17; tale impegno non è stato mantenuto perché non c'è stato il recupero in organico di diritto per il 16/17 e neppure il riconoscimento in organico di fatto. Partiamo quindi da -153 rispetto allo scorso anno.

La DGR del Piemonte ha autorizzato 370 posti, confermando le autorizzazioni in deroga dello scorso anno. L'intervento diretto del Direttore, come previsto dalla norma vigente, è il risultato delle pressioni esercitate ai tavoli dalle OOSS, a seguito delle verifiche effettuate.

Il contingente rimane ancora insufficiente rispetto alle reali esigenze delle scuole, che necessiterebbero di altri 250 posti, per andare incontro alle situazioni di disagio (alunni in crescita, alunni diversamente abili, numero di plessi, personale inidoneo, aperture e adempimenti amministrativi delle scuole per dar seguito alle progettualità previste dalla Legge 107, criticità derivante dalla normativa sulla sostituzione del personale assente, criticità legate al dimensionamento)

La competenza di incremento dell'organico di sostegno e ATA (posti in deroga) in risposta alle esigenze rilevate sul territorio, è affidata direttamente ai Direttori Generali Regionali.

AVVIO ANNO SCOLASTICO

L'avvio dell'anno scolastico presenta inoltre una serie di difficoltà e ritardi, con una situazione ben peggiore rispetto al passato.

Si evidenziano i seguenti nodi:

Gli errori nella fase dei trasferimenti interprovinciali hanno generato un numero ancora non definito di contenziosi (alcune centinaia)

La procedura delle assegnazioni dei docenti da ambito a scuola, meglio note come chiamata diretta, ha evidenziato una serie di problemi (mancanza di trasparenza o di applicazione di regole oggettive per alcune scuole, procedure pesanti e garage osé che hanno messo in difficoltà i dirigenti e le segreterie nel mese di agosto, incongruenze nei dati messi a disposizione) che avrebbero potuto essere meglio gestite, velocizzate e superate se l'amministrazione centrale avesse mantenuto attivo il tavolo contrattuale.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: la mobilità annuale. Le regole non sono cambiate rispetto al passato ma le tempistiche si. L'ultima scadenza per la presentazione delle domande per le scuole medie e superiori è stata fissata per il 28/8. È evidente che il 1/9 non ci saranno tutti i docenti a scuola e che il 12/9 molte classi saranno scoperte.

Le operazioni di nomine in ruolo e poi le supplenze scontano gli stessi ritardi. A fronte di graduatorie concorsuali pubblicate o di prossima pubblicazione, non è ancora stato pubblicato il decreto sulle immissioni in ruolo Docenti (i ruoli degli ATA andranno in porto nei prossimi giorni). Di conseguenze i posti che rimarranno liberi per supplenze (posti in organico di fatto, posti al 31/8 non coperti da ruolo, posti che si liberano solo per l'anno scolastico per assegnazioni provvisorie in uscita) si conosceranno solo dopo la seconda metà di settembre e le procedure di nomina saranno probabilmente l'ennesimo adempimento a carico delle scuole.

Su 562 sedi di presidenza si conteranno 155 reggenze, cioè scuole prive di dirigente titolare

Si dovrà affrontare il dimensionamento alla luce delle indicazioni della regione sul modello di istituto comprensivo e tenendo in considerazione la conformazione degli ambiti territoriali

In questo contesto un altro grave aspetto è costituito da un'anomalia organizzativa molto importante: da anni, infatti, è consolidata la prassi per la quale a partire dal 1 settembre la quasi totalità dei docenti è in servizio nelle scuole per partecipare alla programmazione collegiale ed alle attività di inizio anno scolastico. Oggi, con l'applicazione della nuova riforma, il caos ed i ritardi nelle procedure stanno mettendo in discussione il funzionamento e la qualità dell'organizzazione scolastica dal momento che le nomine dei supplenti, per disposizione ministeriale, saranno effettuate dopo la metà di settembre e per le immissioni in ruolo dei docenti non è ancora pervenuta l'autorizzazione del MIUR agli Uffici Scolastici Regionali.

PER TUTTI  QUESTI  MOTIVI

confermiamo lo stato di agitazione del personale già proclamato a fine luglio

stiamo chiedendo un incontro con il Presidente Regionale Chiamparino per rappresentare la necessità di intervento politico sulla scuola Piemontese.

chiediamo ai parlamentari piemontesi di farsi portavoce nelle sedi istituzionali delle nostre richieste sugli organici dell'anno prossimo

chiediamo ai parlamentari piemontesi interventi sulla prossima Legge di stabilità in relazione al ripristino degli organici docenti e ATA e alle opportune modifiche alle norme sulle sostituzioni del personale ATA e docente.

indiremo fin dai primi giorni dell'anno Assemblee con il personale in tutte le scuole.

organizzeremo un presidio regionale nel mese di settembre.

Attraverso le nostre Rsu, verificheremo,fotograferemo e denunceremo le problematicità reali delle scuole.

ipotizziamo ogni possibile forma di lotta e protesta dopo il confronto con i lavoratori.

Riteniamo inoltre determinante, per la risoluzione di molti problemi oltrechè per l'emergenza salariale, l'avvio di una  tempestiva fase contrattuale  per valorizzare e tutelare adeguatamente, con il rinnovo del CCNL, il  prezioso lavoro svolto dal personale Docente ed ATA delle nostre scuole.

Aschiero  FLC CGIL Piemonte (3357760826)

Penna     CISL SCUOLA Piemonte(3358476013)

Meli        UIL SCUOLA Piemonte (3489016548)

Coviello  SNALS Piemonte(3292186169)

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Martedì, 30 Agosto 2016 10:35

Scuola: Vademecum per docenti neoassunti

L'ANNO DI FORMAZIONE UN VADEMECUM PER DOCENTI NEO ASSUNTI

Presentazione

L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato arriva molto spesso nella scuola a seguito di anni ed anni di lavoro svolti nella funzione di docente precario, a conclusione dei quali può apparire come un inutile fardello l'espletamento delle procedure connesse all'anno di formazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che esso viene a prefigurarsi come anno di prova, solo a seguito del quale possono essere perfezionati il ruolo e l'inquadramento professionale, è possibile trasformare l'incombenza da esito burocratico ad opportunità di riflessione e di consolidamento della propria professionalità.

Per favorire tale approccio e rendere anche per chi si trovasse nella fortunata condizione di neoassunto e di neofita la UIL Scuola reputa utile mettere a disposizione dei docenti che si accingono ad entrare a pieno titolo e responsabilità nel sistema scolastico uno strumento che li orienti nello svolgimento di questo primo anno di servizio a tempo indeterminato,

•  sia per districarsi nelle norme giuridiche connesse alla validità dei periodi di servizio ed alla documentazione amministrativa da presentare per la ricostruzione dei servizi,

•   sia per gli aspetti più prettamente inerenti la didattica, il rapporto con gli alunni, con le famiglie e con i colleghi fino alla elaborazione della relazione finale da presentare al comitato di valutazione del servizio.

Formazione in servizio: una leva di sviluppo professionale

Nell'articolo 63 dell'ultimo CCNL-Scuola si legge che la formazione "costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane".

L'accentuazione successiva è posta sulla necessità di collegamenti con l'università, favorendo ai fini dell'arricchimento professionale l'accesso a percorsi brevi e finalizzati.

L'accordo contribuisce così ad ampliare gli spazi di applicazione della legge 341/90, come occasione di valorizzazione delle esperienze finora condotte dalla scuola e dall'università su binari paralleli.

La finalità della formazione in servizio si deve porre in coerenza con gli obiettivi di:

-  sostenere i processi di innovazione;

-  potenziare e migliorare la qualità professionale;

-  potenziare l'offerta formativa del territorio con la prevenzione dell'insuccesso scolastico e il recupero degli abbandoni nonché con l'esigenza di formazione continua degli adulti;

-  supportare i processi di riqualificazione dei docenti e valorizzare la professionalità ATA.

L'anno di formazione

L'insieme delle procedure, al termine delle quali si giunge alla definitiva nomina con contratto a tempo indeterminato, tende ad assicurare alla scuola personale che risponda pienamente ai requisiti culturali e attitudinali previsti dal profilo dell'incarico che si ricoprirà.

Nel caso della funzione docente, le caratteristiche del profilo sono descritte nell'articolo 395 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, a cui va aggiunta la declinazione contenuta agli articoli 24, 25, 26 e 27 del CCNL 2006- 2009, e quelli definiti nel decreto 249/2010.

La funzione docente si connota come attività di trasmissione e di elaborazione della cultura, come motore di promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale attraverso la strutturazione delle loro abilità critiche e della loro personalità. Le azioni attraverso cui la funzione docente si completa sono quelle della partecipazione al governo della scuola, alla vita della comunità scolastica, con l'impegno negli organi collegiali, la partecipazione alle iniziative educative promosse, la cura dei rapporti con le famiglie degli alunni ed, infine, le attività di programmazione e di preparazione alla didattica. Non a caso si è posto la responsabilità e la cura che ogni singolo docente dovrà tenere verso il proprio aggiornamento culturale e professionale, nel quadro dell'offerta che l'amministrazione è tenuta a garantire, non escludendo altri enti e associazioni.

Il CCNL, quindi, attribuisce all'anno di formazione grande importanza, ma altre innovazioni in materia sono previste dal regolamento attuativo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione riportate nel DPR 8.3.1999 n°275; in primo luogo in esso vengono offerte opportunità di azione alle scuole collegate in rete, o in consorzi, che intendono proporsi come soggetti atti a rispondere ai bisogni formativi dei docenti di nuova nomina.

La norma primaria prevedeva che questa tipologia di interventi fosse realizzata obbligatoriamente dall'amministrazione avvalendosi delle collaborazioni delle Università e degli IRRE; il contratto ha rafforzato e sottolineato possibilità e prospettive che negli ultimi anni erano già state individuate e talvolta percorse dal Ministero, su suggerimento delle organizzazioni sindacali. La soluzione adottata faceva convergere un certo numero di docenti su una determinata scuola incaricata di formarli, ripartendo somme alle province, favorendo sempre di più il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) i percorsi di didattica a distanza in aula virtuale. Tale pratica sembra incontrare anche il gradimento dei docenti i quali risultano, da una ricerca dello IARD volta ad accertarne gli orientamenti, particolarmente attratti dalle nuove tecnologie formative, mentre i contenuti si centrano sui nuclei di interesse della didattica disciplinare.

Anche la struttura seminariale dei corsi è alquanto gradita perché aperta alla ricerca, alla collaborazione, allo scambio di esperienze e al lavoro di gruppo.

Altro problema è l'impostazione dei corsi che rispondano ai reali bisogni dei docenti; essi solo per definizione astratta appartengono ad una stessa categoria giuridica dei neo assunti; le esperienze professionali da cui provengono sono spesso molto diverse. I corsi però difficilmente riescono a tenere conto delle differenze. Completamente diversa la durata della militanza nella scuola, con incarichi a tempo determinato differenziati anche per tipologie di insegnamento, o al contrario provenienti dai banchi, ancora caldi, dell'università, o da quelli gelidi della disoccupazione, o ancora da quelli di altre esperienze professionali seppur precarie. Persone di così diversa provenienza non sempre esprimono gli stessi bisogni formativi presentando caratteristiche diverse, alle quali occorrerà dare risposte comunque valide; principi quali il bilancio delle competenze, la ricognizione di bisogni formativi specifici, la modularità degli interventi, la flessibilità dei corsi dovranno improntare sempre più la prima formazione dei docenti, scrutando gli orizzonti della più moderna cultura pedagogica e metodologica della formazione lungo l'arco della vita.

Un'esperienza in prova: docenti neoassunti

L'anno di formazione prende l'avvio in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il neo docente in questa fase non può ritenersi ancora definitivamente assunto, in quanto sottoposto alla disciplina dell'anno di formazione che equivale ad una assunzione in prova. Generalmente questa coincide con un anno scolastico e si conclude dopo lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche (Legge n. 107/2015 art. 1 comma 116), maturati a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, entro il termine delle attività didattiche (o al termine degli esami di Stato per la scuola secondaria di II grado) sulla classe di concorso o sull'insegnamento per il quale il posto è stato conseguito.

Il superamento dell'anno di formazione necessita di ulteriore requisito di cui il servizio è parte integrante ed è costituito da attività formative della durata complessiva di 50 ore suddivise in segmenti formativi in aula virtuale e on line e segmenti formativi in presenza (come incontri propedeutici e osservazione in classe). La norma prevede che la formazione sia distribuita durante l'intero anno scolastico, ma spesso per motivi di organizzazione viene differita all'ultima parte dello stesso quando la funzione di accompagnamento all'avvio di una professionalità ha perso la sua incisività.

L'adozione di modelli di formazione a distanza condiziona le soluzioni intensive che offrono i vantaggi della rapidità e della concentrazione, ma non sono in grado di soddisfare il bisogno formativo manifestato dai docenti di prima nomina rispetto alla gestione di problemi che si presentano soprattutto nella fase iniziale del servizio. Necessità di tale portata potranno essere affrontate affidandosi a consigli, consulenze, suggerimenti di un docente senior, possibilmente impegnato sulla stessa tipologia d'insegnamento, o classe di concorso, il quale è stato formalmente incaricato della funzione di tutor dal collegio dei docenti; il suo ruolo si configura come quello del "facilitatore" che aiuta, orienta, supporta, accompagna il neoassunto nella esperienza sul campo.

Al termine del percorso di formazione il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato di valutazione; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere.

A questo meccanismo sono ammesse alcune deroghe quali, ad esempio, la possibilità di riconoscimento dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica anche se prestati in situazione di semiesonero o di part-time, per tutti gli ordini e gradi di scuola o per un orario inferiore a quello di cattedra, per i docenti della scuola secondaria ed artistica.

La positiva conclusione dell'anno di formazione viene valutato per tutti gli effetti di carriera.

Un' esperienza in prova: docenti provenienti da altro ruolo

Per i docenti provenienti da altri ordini e gradi di scuola (passaggi di ruolo), nonché per i neo ammessi a seguito di provvedimenti "ope legis" è prevista l'osservanza della disciplina, sia dell'anno di prova che dell'anno di formazione (Legge 107/2015 e C.M. Prot. N.36167 del 5/11/2015).

Non risultano rigide le possibilità di ripetere l'anno di formazione ad libitum per coloro che non hanno maturato il requisito del servizio per cause di forza maggiore.

Nel caso, invece, di un esito sfavorevole si dà luogo ad una sua ripetizione nel corso di un successivo anno scolastico. Anche la conclusione dell'anno di prova dà luogo alla valutazione del servizio a tutti i fini della carriera.

Il ruolo della formazione

La formazione, nei suoi molteplici aspetti, compreso l'autoaggiornamento, è elemento costitutivo della professionalità dei docenti, in costante connessione con l'evoluzione dei saperi e dei processi cognitivi, anche a seguito dell'uso estensivo delle tecnologie, dei mutamenti della fisionomia sociale dell'utenza, sempre più multiculturale e multietnica, delle attese della società rispetto alla scuola. Nell'attuale contesto di cambiamenti profondi e diffusi, che modificano assetti consolidati e postulano capacità e disponibilità a gestire il nuovo sia sul terreno culturale formativo che su quello comportamentale e relazionale, la formazione deve prevedere un ampio coinvolgimento di soggetti istituzionali, dalle associazioni professionali ad enti ed agenzie, all'autoaggiornamento.

Nello specifico della formazione iniziale negli ultimi anni si è affermato il modello formativo blended che più di altri sta evidenziando esiti positivi in ordine alla capacità di rispondere ai bisogni formativi dei neo assunti.

Le previsioni contrattuali

L'articolo 68 del CCNL 2006-2009 sulla formazione in ingresso prevede;

1) che per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trovi realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole;

2) che l'impostazione delle attività tenga conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza;

3) che nel corso dell'anno di formazione siano create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Lo stesso contratto prevede interventi particolari a favore delle iniziative di formazione da realizzarsi nelle aree a rischio o a forte processo immigratorio (art. 9) e per gli ambienti di apprendimento particolari come le scuole in ospedale e negli istituti di prevenzione e pena. Per tali motivazioni va assunto un protocollo specifico di formazione che raccordi eventuali ambiti di specificità con gli obiettivi e le finalità formative generali.

Il modello formativo blended

Il progetto di ambiente di formazione per i docenti neoassunti in ruolo, in coerenza con quanto realizzato a partire dall'anno scolastico 2006-2007, ha previsto moduli formativi rivolti a tutte le tipologie di insegnanti, al fine di stimolare una riflessione sulle competenze metodologico - didattiche, psico - pedagogiche, relazionali e comunicative.

Il modello e-learning integrato o blended ha rappresentato la modalità più rispondente all'esigenza di offrire un progetto formativo unitario e allo stesso tempo flessibile e in grado di assumere le domande formative dei docenti. Esso ha sempre consentito di avvalersi di materiali di approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di valorizzazione dell'autonomia scolastica, di partecipare – anche in maniera interattiva – a momenti di confronto e di dibattito tra pari (forum moderati da esperti) e di contribuire all'implementazione delle esperienze didattiche (laboratori di esperienze di tipo sincrono e asincrono).

Il percorso formativo delineato presenta continui rinvii all'attività di servizio, al fine di consentire al docente in formazione di acquisire strumenti e metodi per autovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno stile di insegnamento progressivamente incentrato sulla personalizzazione dei percorsi formativi.

A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione tiene conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da soddisfare, ma anche dei bisogni didattico - organizzativi delle scuole.

E' importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo assuma il valore aggiunto dell'apprendimento conseguito dal singolo docente in formazione e tenda a favorire la coniugazione tra l'agire concreto, legato ai compiti e alle responsabilità dell'insegnante in formazione, con lo sviluppo di un'attitudine permanente alla riflessività.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La proposta formativa che viene suggerita si caratterizza per la flessibilità delle soluzioni operative, tali da valorizzare al massimo l'esperienza "sul campo" dei docenti, e per accompagnarli verso la piena autonomia di ricerca culturale, didattica e organizzativa.

Lo sviluppo della professionalità si realizza da un lato all'interno dell'istituzione scolastica di servizio quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell'Offerta formativa, dall'altro attraverso la partecipazione a comunità professionali e a reti di docenti che possono aprire a relazioni più ampie, anche grazie al supporto delle tecnologie digitali.

Il nuovo percorso formativo è stato suddiviso in quattro fasi fondamentali:

1)  Incontri per la condivisione del percorso formativo.

L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo e di accoglienza con i neo-immessi in ruolo, a livello provinciale e sub-provinciale (reti distrettuali). Agli incontri plenari e iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

2)  Laboratori formativi dedicati attraverso di essi è possibile effettuare un bilancio delle proprie competenze, rilevanti per le ulteriori scelte formative e professionali. Da questa analisi può scaturire, sulla base delle esigenze della scuola, la realizzazione di un progetto di formazione che consideri lo sviluppo delle competenze di natura culturale disciplinare, didattico metodologico, relazionale, digitale, etc. Ciò per consentire anche di progettare, a livello territoriale, laboratori formativi dedicati, correlati con i diversi progetti dei docenti.  Le attività si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore.

3)  Peer to Peer (osservazione in classe) strutturate in quattro sessioni

a)   osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor

b)   programmazione e sviluppo condiviso (neoassunto e tutor)

c)   ore di presenza del tutor nella classe del docente neoassunto

d)   valutazione dell'esperienza.

In questa sessione, attraverso una pratica didattica accompagnata da un tutor accogliente il neoassunto  può  esercitarsi ad analizzare, con fini migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della propria attività, prevedendo anche forme di collaborazione e scambio tra colleghi. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

4)  Formazione online (portfolio formativo digitale).

Costituita da quattro questionari informativi da una parte relativa alla costruzione di un "portfolio formativo sperimentale" del docente neoassunto.

Il portfolio formativo sperimentale realizzato nel sistema on line potrà essere stampato in un documento PDF e sostituirà la tesina finale, costituendo la base per la discussione finale di fronte al comitato di valutazione.

Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata ad un Dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell'attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione potrà essere affidata ad insegnanti individuati, preferibilmente, tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.

La formazione on-line avrà la durata complessiva di 20 ore.

Itinerari formativi: il contributo dell'INDIRE

Nell'ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma INDIRE (cui i neoassunti dovranno registrarsi per l'acquisizione di una password di accesso, tramite la scuola di servizio) i docenti, d'intesa col tutor, possono sempre scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, per stabilire opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici. Nell'ambiente online, messo a disposizione da INDIRE, saranno e a disposizione la guida all'utilizzo del servizio e diversi video esplicativi che guideranno il docente nella compilazione delle varie sezioni, sia dei questionari sia del portfolio formativo sperimentale.

Inoltre i docenti potranno usufruire di un servizio di help desk all'indirizzo di posta elettronica, attivato e presidiato da INDIRE, per problematiche relative all'accesso o a eventuali malfunzionamenti del sistema.

I docenti neoassunti potranno ricevere la propria password di accesso, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale tramite l'opportuna funzione disponibile nella pagina di "Login" del sito.

Inoltre i docenti potranno liberamente navigare all'interno di tutti i contenuti (video, slide, documenti) prodotti da INDIRE nell'ambito delle diverse iniziative formative realizzate nel corso degli ultimi anni. Le risultanze di tale attività di studio e ricerca potranno confluire nella documentazione del portfolio.

Il numero delle ore di formazione svolte sulla apposita piattaforma INDIRE viene registrato grazie alla password, contribuendo a costituire una certificazione della avvenuta effettuazione, che andrà a completare la documentazione necessaria ad acquisire la conferma in ruolo.

Il lavoro didattico

Stando alle regole attuali, con qualsiasi esperienza pregressa entri nella scuola, il neo docente dovrà affrontare alcune questioni organizzative, piccole ma sostanziali per la propria professionalità, anche per superare senza ansie l'anno di prova.

Le questioni di programmazione disciplinare trovano un'apparente, facile, risposta nei programmi inerenti la disciplina, la materia, il corso di studi in cui il docente presta servizio; più problematica appare la loro traduzione in attività didattiche secondo principi di adeguatezza, coerenza, rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni secondo quanto definito dall'art. 4 comma 1 e 2 del Regolamento sulla autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999).

Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.

Su queste scelte può avere una certa utilità il ricorso al libro di testo in adozione, ma certamente una nuova frontiera per la qualificazione professionale appare la predisposizione di materiali ad hoc; secondo una ricerca dello IARD del 1999, gli insegnanti trascorrono buona parte della vita extrascolastica sia nella preparazione delle lezioni sia per rinnovare, reperire, adattare il materiale didattico; il quale, si dice testualmente, è sottoposto ad un alto tasso di rinnovamento.

Solo un quarto dei docenti afferma di fare ricorso agli stessi materiali didattici già usati in precedenza; la questione è apparsa in tutta la sua complessità negli ultimi anni in cui si sono succeduti interventi legislativi di modifica ordinamentale e curricolare che hanno rimesso agli insegnanti il compito di raccordare contenuti, obiettivi di apprendimento, strumenti, metodologia del vecchio ordinamento con i nuovi; tale situazione si è ripresentata a partire dal 2009 con l'adozione  di nuovi regolamenti  per tutti i cicli d'istruzione ed ordini di scuola, la modifica del regolamento  sulla valutazione  ed altro ancora.

In tale magmatico contesto va tenuto a riferimento che uno stile educativo matura con il tempo e l'esperienza e, a seconda delle diverse situazioni di partenza, sperimentando i benefici di un rapporto continuo impostato sulle esigenze ed il confronto con gli alunni finalizzato alla individuazione di soluzioni pedagogicamente valide.

Il rapporto con i colleghi

La costruzione di buoni rapporti con i colleghi, sia dal punto di vista personale che professionale, costituisce una gratificazione necessaria ma non sufficiente della professione docente.

Il punto di vista della collegialità rappresenta la sede del confronto strutturato, della elaborazione delle scelte e dell'assunzione di responsabilità; è momento di verifica dei processi e degli esiti dell'attività educativa. Non a caso cardine dell'autonomia è il graduale potenziamento della capacità di progettare collegialmente l'offerta formativa, con il benefico effetto indotto dall'apertura all'intera comunità educante.

Ai fini del superamento dell'anno di prova con esito positivo, risulta particolarmente proficuo il rapporto con i componenti del Comitato di valutazione del servizio. Oltre le considerazioni di opportunità infatti, risulta vantaggioso interagire positivamente con colleghi sui quali spesso, e non a caso, ricadono massima fiducia, stima e rispetto nel collegio dei docenti, correlato ad esperienze professionali particolarmente significative per l'istituzione scolastica.

Le figure di coordinamento

Alle figure tradizionali del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente scolastico, definite istituzionalmente, se ne sono affiancate altre la cui professionalità acquista forza e valenza dalle scelte operate collegialmente. Ad esse, e per dare certezza anche retributiva, secondo principi di trasparenza, il regolamento dell'autonomia prima, e il contratto poi, hanno dato visibilità.

La funzione strumentale cui sia assegnato l'incarico di coordinare attività di formazione per i docenti può rappresentare un importante punto di riferimento per il neoassunto. Il CCNL del 1998 ne aveva espressamente individuata una finalizzata all'accoglienza dei nuovi docenti, trasferiti, incaricati, utilizzati ecc. ma e soprattutto ai neo nominati.

Al profilo funzionale spettano altri compiti, tutti qualificanti per il potenziamento e la razionalizzazione delle attività per il miglioramento della prestazione professionale dei colleghi.

Tra queste elenchiamo: l'analisi dei bisogni formativi del personale, il coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche e della biblioteca, la cura della documentazione educativa e didattica, il coordinamento nella scuola delle attività connesse al tutoraggio e alla formazione universitaria dei docenti. Dallo spettro di impegni risulta che nelle possibilità di tale funzione esiste anche quella di coordinare tempi, organizzazione, soluzioni che permettano al neo-docente e al suo tutor di lavorare nella massima serenità.

La scelta, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, è rimandata tout court alle decisioni del collegio dei docenti il quale, per particolari esigenze e nell'ottica dell'autonomia, può decidere se e come utilizzare una funzione strumentale con queste caratterizzazioni.

Il rapporto con le famiglie

I rapporti tra la scuola e la famiglia dovrebbero essere improntati ai principi di trasparenza e di comunicazione reciproca, al fine di favorire lo stabilirsi di relazioni di fiducia per il corretto sviluppo dei ragazzi che dividono la loro esistenza all'interno delle due istituzioni, anche in considerazione del riconoscimento del diritto alla libertà di scelta educativa delle famiglie.

Certo è che entrambe le istituzioni dovrebbero collaborare per la realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscere le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Il contributo dei due soggetti risulta ulteriormente potenziato dalla maggiore importanza assunta dalla differenziazione dei Bisogni Educativi  Speciali di cui a vario titolo possono essere portatori gli alunni.

La presenza di un docente con poca esperienza potrebbe mettere in apprensione alcuni genitori. L'opportunità di notificare al gruppo dei genitori di trovarsi in presenza di un docente di nuova nomina deve essere valutata dal team dei docenti; se ritenuto necessario, sarà utile promuovere incontri tra la scuola e le famiglie dove, alla presenza del capo d'istituto e del tutor, saranno rimarcate tutte le garanzie di competenza offerte dall'intero corpo docente e dal consiglio di classe.

La documentazione

Tra i diversi doveri dei docenti vi è quello di compilare con costanza e puntualità registri e documenti; una nuova frontiera è quella di eliminare tutti gli inutili fardelli burocratici, per ridare pieno significato al rapporto con gli alunni. Lo ricordiamo a titolo di suggerimento a chi, dovendo affrontare una commissione per la valutazione del servizio, potrebbe essere chiamato a documentare una particolare scelta organizzativa o metodologica, rischiando, nel caso in cui un'opera di conservazione attenta non sia stata fatta, di impoverire gli esiti di un lavoro condotto con responsabilità e serietà.

Gli elementi organizzativi vanno correlati a scelte operate dalla scuola di servizio anche sull'utilizzo di registri informatici, su cui tuttavia è finora mancato un piano organico di accompagnamento.

La relazione finale

Siamo arrivati alla stesura di una relazione finale che, superando il senso di una formalità, rappresenta una formidabile occasione per fare il bilancio di un anno di lavoro serrato e impegnativo.

Tale documento è stato sostituito dalla compilazione di alcuni questionari e dalla predisposizione del portfolio online del docente. Per la sua compilazione va tenuto in considerazione l'intero percorso formativo nonché l'esperienza effettivamente svolta.

Per arrivare ad una discussione che non abbia l'esclusivo carattere della formalità è bene:

•   trasmettere ai componenti il Comitato di valutazione del servizio, al tutor ed al dirigente che lo presiede, una copia della relazione;

•   chiedere che la data di discussione non coincida con altri impegni collegiali e/o organizzativi;

•   presentarsi al Comitato sereni e disponibili al confronto ed alla discussione; laddove fosse necessario, offrire qualche chiarimento o delucidazione.

Nulla è da temere, in quanto siete tra pari.

Personale ATA neoassunto - Periodo di prova

Conferma in servizio a tempo indeterminato per decorrenza del periodo di prova ex art. 45, comma 6° del CCNL Scuola.

Il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è regolamentato dal CCNL Scuola, e più specificatamente dall'art. 45, che espressamente disciplina il periodo di prova per il personale ATA.

Ai sensi del suddetto articolo i D.S.G.A. devono sostenere un periodo di prova pari a 4 mesi, 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 per i restanti profili.

A tal riguardo il comma 5, prevede che "decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione di controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato".

APPENDICE:

Periodi utili alla maturazione del servizio

-   Domeniche e festivi - vacanze pasquali e natalizie - giorno libero dall'insegnamento allorché si collochino all'interno di due periodi di servizio;

-   periodi di eventuali interruzioni delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (consultazioni elettorali, ragioni di profilassi ecc.);

-   giorni compresi tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni nel caso in cui il collegio dei docenti, di cui fa parte il neo nominato in prova, abbia deliberato di riunirsi per l'elaborazione del piano annuale delle attività;

-   periodo compreso tra la fine anticipata dell'anno scolastico a causa di elezioni politiche, e la data fissata della scadenza;

-   periodi necessari alla partecipazione a sessioni d'esame, anche di Stato, comprensivo delle sedute conclusive delle commissioni stesse;

-   periodi di servizio prestati in qualità di membro di commissioni nei concorsi a cattedre;

-   giorni utilizzati per la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione, anche in qualità di formatori, non superiori a cinque per ogni anno scolastico;

-   primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

-   il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Periodi non utili

Ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità, periodi di sospensione estiva delle lezioni; periodi o giornate festive, comprese tra due periodi non utili, aspettative.

120 giorni di attività didattica dei docenti

nei centoventi giorni di attività didattica sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Attività di servizio riconosciute

-   Le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi della legge 270/82;

-   l'utilizzazione per i corsi e per iniziative di istruzione finalizzate al conseguimento dei titoli di studio;

-   la messa a disposizione per supplenze;

-   le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;

-   l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuola media e viceversa;

-   l'utilizzazione in attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

-   l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico, o in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico.

Norme giuridiche di riferimento

-   Legge 27.12.1989n.417, di conversione del D.L.6.11.1989 n.357 "Norme in materia di reclutamento del personale scolastico";

-   Legge 19.11.1990 n.341"Riforma degli ordinamenti universitari".

-   Dal Testo Unico delle leggi sulla scuola, 16.4.94 n° 297, articoli 395, 401, 437, 438, 439, 440, 455.

-   Legge 3.8.1998 n.315 "Interventi finanziari per l'università e la ricerca".

-   D.M. 26.5.1998 "Criteri generali per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria, e delle scuole di specializzazione all'insegnamento".

-   Legge 3.5.1999 n.124 "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico".

-   D.P.R. 8.3.1999 n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche".

-   Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006-2009 Capo VI - La formazione.

-   Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno 2013 in via di registrazione.

-   Nota dell'11 aprile 2012, prot. n. 2761 – Anno di formazione dei docenti. Nota 3801 17.4.2014 anno di formazione dei docenti anno scolastico 2013-2014.

-   Nota protocollo 27.2.2015 n. 6768 Piano di formazione del personale neossunto a. s. 2014-2015

-   Nota protocollo 15.4.2015 n. 11511 e successivi chiarimenti.

-   Legge n. 107/2015 art. 1 commi 116-119.

-   D.M. n. 850/2015

-   C.M. n. 36167 del 5/11/2015

Pag. 44

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FAC-SIMILE DI RELAZIONE SUL PERIODO DI PROVA

DEL PERSONALE DOCENTE

(INTESTAZIONE DELLA SCUOLA O ISTITUTO)

anno scolastico ....../......

Relazione sul periodo di prova del prof. ..............................................................................

Il prof. ............................................................nato a ..............................................................

il ...............................................................................................................................................

È stato assunto a tempo indeterminato ai fini giuridici dal ................................................

..................................................................................................................................................

Ed economici dal ....................................................................................................................

per l'insegnamento di ...........................................................................................................

(classe di concorso ......................), ai sensi della legge ......................................................

(o per concorso) e pertanto ha sostenuto il periodo di prova nell'anno scolastico ......../......... in questa Scuola/istituto, dove è stato impegnato nelle seguenti attività didattiche: ..............................................................................

In tale anno scolastico ha prestato servizio per oltre 180 giorni e per almeno 120 giorni di attività didattica, avendo usufruito dei seguenti periodi di assenza:..........................................................

Nel merito della prova è stato sentito il Comitato per la valutazione del servizio che così si è espresso: ....................................................................

Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti, si riferisce quanto segue sulle capacità professionali e didattiche e sul comportamento del docente: .....................................................................

Pertanto si esprime giudizio favorevole sul periodo di prova del medesimo docente e se ne dispone la conferma in ruolo.

Data ...... .......................................

Il dirigente scolastico

.........................................................

Timbro ......................................

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FAC-SIMILE DI RELAZIONE SULL'ANNO DI FORMAZIONE

DEI DOCENTI VINCITORI DI CONCORSO

(INTESTAZIONE DELLA SCUOLA O ISTITUTO)

anno scolastico ......./........

Relazione sul periodo di prova del prof..................................................................................

Il prof. ...................................... nato a ............................... il .................................................

È stato assunto a tempo indeterminato ai fini giuridici dal ................................................

Ed economici dal ....................................................................................................................

per l'insegnamento di ............................................................................................................

(classe di concorso ....................), quale vincitore del concorso................., e pertanto ha sostenuto il periodo di prova nell'anno scolastico ...../..... in questa Scuola/istituto, dove è stato impegnato nelle seguenti attività didattiche:...........................................................

.................................................................................................................................................

In tale anno scolastico ha prestato servizio per oltre 180 giorni e per almeno 120 giorni di attività didattica, avendo usufruito dei seguenti periodi di assenza:..................................................................................................

Considerato che il docente ha effettuato il corso di formazione presso ..........................

(oppure spiegare i legittimi impedimenti che non hanno consentito la partecipazione)

Vista la documentazione pervenuta in merito alle attività svolte nel corso di formazione;

Vista la relazione dello stesso docente sulle sue esperienze;

Considerato quanto è emerso dalla discussione finale tenuta dall'interessato in

data.......................... con Comitato per la valutazione del servizio;

sentito il Comitato medesimo che così si è espresso: ........................................................

.................................................................................................................................................

Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti, si riferisce quanto segue sulle capacità professionali e didattiche e sul comportamento del docente: ............................................................................................................................

Pertanto si esprime giudizio favorevole sul periodo di prova del medesimo docente e se ne dispone la conferma in ruolo.

Data ........................................

Il dirigente scolastico

..........................................................

Timbro .........................

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Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di concilazione:

A)  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ATP di "partenza"), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.

B)  Per la  materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

C)  La richiesta deve indicare: -

Le generalità del richiedente,

la natura del rapporto di lavoro,

la sede ove il lavoratore è addetto; -

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste  a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

TEMPISTICA

Entro quindici giorni  dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.

Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.

La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria in una data compresa  nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione .

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

PROCEDURA

L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.

L 'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.

In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Mobilità - resoconto. Ulteriori precisazioni

Si forniscono ulteriori precisazioni emerse nella web conference di ieri:

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME

Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che  per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il MIUR ha comunicato che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.

La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

È stato ribadito che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento.

ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE  NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO

Con l'ultima mail del dott. Bonelli è stato chiarito che ai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica esclusivamente l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:

"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".

Pertanto, a differenza della prima comunicazione, agli stessi, NON si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e non si procede alle classiche utilizzazioni ma all'assegnazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.

 

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Venerdì, 15 Luglio 2016 10:43

MAI PIU' Precari scuola

Come da tempo questa segreteria affermava circa le assunzioni straordinarie " l'espediente del governo per agirare le condanne sulla reiterazione dei contratti annuali..."

Questa segreteria ha continuato ad agire sin dal 2007 proponendo ed attivando ricorsi a favore di DOCENTI e personale ATA  per la stabilizzazione ed il riconoscimento della progressione economica.

Ricorsi che in ogni sede di tribunale abbiamo vinto sia nelle progressioni che nel riconoscimento della immissione in ruolo.

Siamo in contenzioso con il miur dal 2010 in quanto il miur soccombente per le stabilizzazioni ( immissione in ruolo) ha fatto ricorso in appello, appello che a tutto oggi dopo 15 ed oltre rinvii l'ultimo a gennaio 2016 è ancora da discutere.

Intanto i nostri ricorrenti continuano a percepire indennizzi per mancata progresione.

Ora arriva la risposta dell Consulta ad avvalorare ancor di più la nostra azione di difesa dei nostri colleghi precari.

Infatti, il Governo sapeva che la Consulta avrebbe dato ragione ai ricorrenti.

Quindi ha escogitato il piano straordinario d'assunzioni  docenti e un fondo di 10 milioni di euro per i risarcimenti.

La nostra azione sindacale, continua in ogni direzione raccogliendo  la decisione presa dalla Corte Costituzionale di adeguare l'Italia al parere espresso dalla Corte di Giustizia Europea un anno e mezzo fa.

La Consulta ha espresso con chiarezza che la posizione dell'Italia sul precariato è illegittima,

Ora, l'attenzione si sposta sul comma 131 della legge 107/2015 che afferma quanto segue

" A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. "

Sia pur escludendo qualsiasi retroattività nel conteggio dei 36 mesi.

Per queste ragioni continuiamo la nostra azione  per tutti gli altri docenti precari abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto e ai laureati e personale ATA a cui l'amministrazione non vuole dare alcun genere di prospettiva di legittima stabilizzazione in ruolo.

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