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Lo scorso 20 aprile 2017 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale (MLPS e MEF del 7 marzo), con il quale è stata approvata la determina INAIL n. 50/2017 che fissa al 13,8% la misura della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2015, nonché la misura del conguaglio del 3,3%, tenuto conto dei complessivi acconti già erogati (10,5%).

Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito presso l'INAIL dalla legge finanziaria 2008.

Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", riconosciute dall'Inail e dal soppresso Ipsema, nonché gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965.

Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita ed è corrisposto d'ufficio dall'INAIL, attraverso due acconti e un conguaglio.

La misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita; il secondo, è pagato fino a esaurimento delle risorse disponibili del fondo, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto.
Si ricorda che l'INAIL per il 2015 aveva fissato il secondo acconto dello 0,5% in aggiunta al primo acconto del 10%.

Il conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto: pertanto per l'anno 2015, il conguaglio del 3,3% dovrebbe essere erogato ai titolari di rendita entro il 30 giugno 2017, usiamo il condizionale perché la data molto probabilmente slitterà.

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