Il Settore delle Costruzioni attende con ansia la ripresa dei lavori per il 4 maggio 2020, nel frattempo è stato definito il protocollo per il settore edile. Il documento definisce le linee guida che le imprese edili dovranno seguire per poter preservare i lavoratori dal contagio da Covid-19 e assicurare la ripresa delle attività produttive.
La Feneal Uil ci tiene a premettere che ogni cantiere presenta situazioni peculiari che possono modificare in tempi brevi e quindi dovranno essere analizzate attentamente da tutti i soggetti coinvolti.
La riapertura dei cantieri sospesi potrà avvenire solo dopo aver attuato tutte le misure di contenimento, ivi comprese le modifiche alle dotazioni igienico-sanitari di cantiere, l'effettuazione delle sanificazioni necessarie nonché tutto quanto altro previsto per legge.
E fatto chiaro come la prosecuzione delle attività produttive è in ogni caso subordinata alla presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
Pertanto risulta indispensabile rispettare nuove categorie di obblighi in capo al Datore di Lavoro e ai suoi Preposti.
Innanzitutto bisogna provvedere all'obbligo di informazione dei dipendenti, il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti, nella maniera più chiara e comprensibile per tutti, su quali siano le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali ovvero di comunicare prontamente lo sviluppo di sintomi o il contatto con un soggetto infetto durante l'orario di lavoro.
Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea e sarà permesso l'accesso solo se non risulterà superiore ai 37,5°.
In caso contrario, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherina e dovrà fare ritorno a casa.
Siccome la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, questa dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
Inoltre l'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) devono essere collocate in punti strategici quali l'ingresso dei cantieri, dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.
Deve essere effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.
Dovranno essere fornite ed utilizzate le mascherine di protezione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS o dell'autorità sanitaria. All'interno del cantiere sarà richiesta ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa e, ove ciò non sia possibile, strutturare un'eventuale diversa organizzazione del lavoro, al fine di favorire la differenza temporale e spaziale delle lavorazioni. Laddove non fosse in alcun modo possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.).
Ci sono particolari disposizioni per i cantieri edili, il cui contesto presenta pecularità particolari rispetto a altri luoghi di lavoro.
Il Coordinatore alla sicurezza, dovrà procedere all'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento inserendo l'analisi sul rischio di contaminazione da Covid-19 dei lavoratori; L'impresa Esecutrice dovrà recepire nel proprio Piano Operativo di Sicurezza le misure specifiche facendo le necessarie integrazioni secondo la programmazione prevista dei lavori. Il Preposto dell'impresa avrà la responsabilità di vigilare sull'applicazione del piano in cantiere;
I subappaltatori dovranno recepire le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e nel Piano Operativo dell'impresa affidataria;
Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede peraltro che in ogni azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, che ne monitori l'applicazione. Questo nelle imprese di piccole dimensioni diventa difficile bisognerà provvedere tramite accordo delle parti datoriali e sindacali territoriali di istituire questo comitato a livello territoriale dove dovranno farne parte CPT territoriale e RLST.
Comunque per la riapertura dei cantieri si consiglia in ogni caso di chiedere la collaborazione dell'Ente Bilaterale Territoriale che si occupa di sicurezza sui cantieri. Di visionare Il documento della CNCPT (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali).
Come si può intuire affrontare la fase 2 non è assolutamente semplice, bisognerà verificare tre criteri, l'esposizione, la prossimità e l'aggregazione. L'esposizione significa la probabilità di venire a contatto con fonti nello svolgimento del lavoro ed è più problematico nell'ambiente sanitario, la prossimità può rivelarsi un problema in cantiere in quelle lavorazioni dove i lavoratori non possono rispettare la distanza di un metro soprattutto in questo momento dove in alcuni casi diventa difficile reperire i DPI, in questo caso l'organizzazione del lavoro dovrà mutare. L'organizzazione sarà complicata sia sui grandi cantieri pubblici dove bisognerà organizzare gli spostamenti sui mezzi per raggiungere il cantiere o la postazione di lavoro.
L'aggregazione indica la tipologia di lavoro che prevede il contatto tra più lavoratori e anche con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda, per esempio nelle mense dove dovranno organizzare turni di entrata e distanziamenti oltre un metro.
Quindi una ripresa lavori con moltissimi accorgimenti ma che diventa essenziale per la ripresa del settore ed anche dell'economia italiana. Molte imprese purtroppo avranno più difficoltà con il rischio di venir inghiottite da questa emergenza sanitaria e catastrofe economica, soprattutto le imprese che lavorano nel privato che si troveranno a dover fare i conti con una crisi di liquidità da parte dei committenti.
Come Feneal Uil Piemonte e come Organizzazioni Sindacali cercheremo di andare incontro alla risoluzione delle problematiche mettendo comunque al primo posto la salute dei lavoratori, invitiamo tutte le imprese a rivolgersi per consulenze, formazione e informazione agli enti bilaterali di settore territoriali per una ripresa certa ed in sicurezza.
PAOLO TOLU
SEGRETARIO REGIONALE FENEALUIL PIEMONTE
TUTELA INAIL IN CASO DI CONTAGIO COVD - 19
Il Decreto Legge "CURA ITALIA"è intervenuto a tutela dei lavoratori che contraggono il contagio da Covid‐19 in occasione di lavoro.
L'INAIL ha chiarito che la tutela assicurativa spetta ai lavoratori che abbiano contratto l'infezione da Covid‐19 in occasione di lavoro
Questa tutela spetta innanzi tutto agli Operatori Sanitari in ragione dell'elevato rischio di contagio a cui sono esposte.
Inoltre ad un elevato rischio di contagio possono essere ricondotte tutte le attività lavorative che comportano il contatto con il pubblico/utenza
In caso di contagio Covid bisogna attivare la denuncia di infortunio sul lavoro
LA CASISTICA
Personale che opera negli Ospedali, nelle Case di Riposo, ed in altri ambiti socio‐sanitari (sia pubblici che privata): medici, infermieri, oss, ecc
Lavoratori che svolgono attvità che comportano un costante contatto (vicinanza) con le persone (utenza/clienti/pubblico): lavoratori addetti al front office, alla cassa, alle vendite, al trasporto pubblico, alle pulizie in ambienti sanitari e simili, tecnici ospedalieri, ecc...
INDENNIITA' GIORNALIERA INAIL (qualora non già retribuita dal datore di lavoro)
L'indennizzo INAIL viene riconosciuto a fonte della certificazione medica che dimostra il contagio da CPVID‐19. Viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarantena (se il contagio viene scoperto durante questo periodo), fino a guarigione clinica. I casi già denunciati come malattia devono essere riconvertiti in infortunio Covid‐19 in caso di analisi sanitaria del contagio.
INFORTUNI COVID‐19 IN ITINERE
Sono riconosciuti come infortuni Covid‐19 i casi in cui il contagio avviene nel tragitto casa/lavoro.
DECESSO PER COVID‐19
Ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio per COVID‐19 viene riconosciuta una rendita ai superstiti
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SEDE PROVINCIALE:
ALESSANDRIA Via Fiume, 10 Tel 0131 287727
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Ormai da tempo vi è una forte preoccupazione circa a situazione delle Terme di Acqui Spa che ancora nell'ultima mail inviata a tutti i lavoratori ha espresso l'impossibilità sia di anticipare gli stipendi che di mettere in atto uno smaltimento delle ferie residue dei dipendenti. Per questa ragione, alla quale si aggiunge l'impattante emergenza Coronavirus, come UILTuCS insieme alle altre sigle sindacali di categoria abbiamo richiesto un incontro urgente al fine di valutare e condividere le informazioni e le intenzioni relativamente alla futura stagione estiva e ai piani messi in atto per la riapertura nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste.
Maura Settimo, Segretraio UILTuCS Alessandria: "Siamo consapevoli della grande incertezza che sta caratterizzando tutti i settori e in modo particolare il settore termale che prevede da sempre l'impiego di molti lavoratori stagionali e sconta la mancanza di notizie certe sulla fase di riapertura, ma c'è forte preoccupazione sia per il personale a tempo indeterminato, attualmente in cassintegrazione - FIS (Fondo Integrazione Salariale) sia per gli stagionali. Questi dallo scorso dicembre sono senza occupazione nè stipendio e al momento senza una prospettiva per il prossimo futuro.
Ribadiamo l'importanza del settore termale nel nostro territorio, determinante per il turismo, l'economia e l'occupazione nell'acquese. Riteniamo pertanto che sia necessario intraprendere un percorso condiviso attraverso un tavolo permanente al fine di monitorare la situazione per una tutela massima dei lavoratori."
DOCUMENTI NECESSARI PER COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2020
Al via la campagna fiscale per la dichiarazione dei redditi dei cittadini. Ricordiamo che quest'anno, a seguito dell'emergenza Coronavirus, la nuova scadenza per presentare il 730/2020 è stata prorogata al 30 settembre 2020.
Per farsi assistere dal CAF UIL, nei vari uffici della provincia di Alessandria, quest'anno è necessario telefonare alla sede a voi più vicina e prendere appuntamento. Le persone verranno ricevute a partire dal prossimo 4 maggio, salvo nuove comunicazioni.
I cittadini, una volta avuto l'appuntamento, dovranno presentarsi nel giorno e nell'orario assegnato con tutta la documentazione necessaria in fotocopia, no copie originali!
L'accesso agli uffici CAF è consentito a persone munite di mascherina e guanti.
A seguire l'elenco completo della documentazione necessaria da presentare.
Per prendere appuntamento nel CAF UIL più vicino alla vostra abitazione, potete contattare i numeri delle varie sedi che trovate a questo link:
https://www.uilalessandria.org/sedi-e-contatti.html
Ecco cosa portare, in FOTOCOPIA:
• Dichiarazione dei redditi anno precedente mod 730/2019 o mod. UNICO/2019, in assenza, la CU 2019
• Documento d'identità' valido
• Codice fiscale o tesserino sanitario e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico
• Visure catastali o atti notarili per redditi da terreni o fabbricati (proprietà, usufrutto, possesso ). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi è necessario, per coloro che hanno esercitato l'opzione per la cedolare secca produrre:
o contratto di locazione registrato (dati relativi alla registrazione del contratto) o lettera e ricevuta della raccomandata inviata al conduttore nella quale si rinuncia
all'aumento del canone indicato nel contratto o modello RLI, modello SIRIA o modello 69 ove previsto
• codice fiscale o partita IVA, denominazione o ragione sociale, indirizzo, n. di telefono, fax, email del sostituto d'imposta ( datore di lavoro) che effettuerà il conguaglio se diverso da quello indicato sul modello CU
• certificazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (CU 2020 redditi 2019)
o cassa integrazione guadagni (CIG) o mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria e speciale o collaborazioni coordinate e continuative-co-co-progetto o pensioni integrative o gettoni di presenza o borse di studio o Lavori socialmente utili
• Pensioni estere
• Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
• Documenti attestanti altri redditi ad esempio certificazione dividendi da azioni,
• Ricevute di versamento di acconto dell'IRPEF ( deleghe bancarie mod. F24)
• Documentazione attestante credito d'imposta riacquisto prima casa/atti notarili
RICEVUTE E FATTURE DEGLI ONERI DETRAIBILI e SPESE SANITARIE:
• scontrini acquisto farmaci da banco con descrizione dei farmaci acquistati e indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa (scontrino parlante)
• dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE
• prestazioni rese da medici generici comprese visite e cure di medicina omeopatica
• certificati medici per usi sportivi, per patente, per pratiche assicurative e legali, di malattia/infortunio
• prestazioni mediche specialistiche
• prestazioni mediche chirurgiche-degenze ospedaliere
• analisi, ricerche e indagini radioscopiche
• sedute di neuropsichiatria-psicoterapia (fatture rilasciate dal medico specialista iscritto all'albo)
• prestazioni rese da soggetti abilitati all'arte ausiliaria della professione sanitaria (fisioterapista, podologo, biologo, dietista, ottico, odontotecnico ecc.)
• terapie eseguite nei centri autorizzati: ginnastica correttiva e di riabilitazione, massaggi, fisioterapia, cure termali (è necessaria la prescrizione medica)
• acquisto o affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificati come dispositivi medici
• spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni rese da personale in possesso di qualifica professionale
• SPESE PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE E LOCOMOZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP (RICONOSCIUTI TALI IN BASE ALLA L. 104/92 O DA COMMISSIONI MEDICHE):
o acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle , stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione o acquisto di fax, computer, modem, stampante, telefono viva voce (dichiarazione del medico curante) o realizzazione di rampe o trasformazione dell'ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche o trasporto in ambulanza di soggetto portatore di handicap o acquisto di autoveicoli o motoveicoli adattati per consentire la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordomuti o acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di soggetti con handicap psichico o mentale , sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento o Acquisto del cane guida per i non vedenti
• INTERESSI PASSIVI PER:
o MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE o Copia del contratto di mutuo o copia del contratto di acquisto o quietanze di pagamento degli interessi passivi o fatture di spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo o fatture di spese notarili relative alla compravendita o fatture dell'intermediario;
• MUTUI (ANCHE NON IPOTECARI ) CONTRATTI NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
• MUTUI IPOTECARI CONTRATTI DAL 1998 PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
o copia del contratto di mutuo o quietanze di pagamento degli interessi passivi o copia fatture relative alle spese sostenute o copia della concessione edilizia o altre abilitazioni comunali
• Premi per assicurazione sulla vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani:
o quietanze o copia dei contratti
• Spese per la frequenza di corsi di scuola materna, primaria, secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, master universitari, dottorati di ricerca, conservatori, accademia delle belle arti, Spese di Abbonamento
• Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici
• Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a istituti scolastici
• Erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche
• Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso
• Spese veterinarie
• Spese funebri
• Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
• Iscrizione annuale e abbonamento, per ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
• spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro
• spese per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1000 euro
• spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione
• SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%-50% :
o bonifici bancari o postali con indicati estremi di legge o fatture relative ai lavori eseguiti o quietanze di pagamento oneri di urbanizzazione o comunicazione e ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro
Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori o comunicazione (eventuale) all'ASL indicante la data di inizio lavori o delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione della spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali o per gli interventi sulle parti comuni la documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell' amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione o domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti o dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori
effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
• Con l'entrata in vigore del Decreto Legge N. 70 del 13 maggio 2011:
o i dati catastali identificativi dell'immobile o gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto, se
i lavori sono effettuati dal detentore o abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia
di interventi(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
• Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo:
o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 455) nella quale dovrà essere indicata la data di inizio lavori e dovrà essere attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
• ACQUISTO MOBILI e/o DI GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE NON INFERIORE ALLA A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione dei contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
o Ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente o Fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
servizi acquisiti.
• SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO 55% - 65%
• Bonifici bancari o postali CON INDICATI ESTREMI DI LEGGE
o Fatture o ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti o Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti o Attestato di certificazione/qualificazione energetica (ALLEGATO A) o Scheda informativa (ALLEGATO E o F) o Ricevuta della documentazione inviata all'ENEA
• Contratti di locazione ex legge n. 431/98 relativi all'abitazione principale
• contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 art. 2 comma 3
• contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
• contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza;
RICEVUTE O FATTURE RELATIVE A ONERI DEDUCIBILI:
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori: o ricevute bancarie o postali relative a contributi previdenziali obbligatori versati da particolari
categorie di soggetti ( farmacisti, medici, ecc.) o ricevute di versamento dei contributi volontari, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto periodo
di laurea o attestazioni di pagamento per versamenti previdenziali al fondo pensione casalinghe o contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL (assicurazione casalinghe)
• contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
• contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali
• contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
• contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
• contributi per i paesi in via di sviluppo(ONG), erogazioni a università e a enti di ricerca pubblica
• Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica
• spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per portatori di handicap (legge 104/92)
• bonifici o ricevute relative a versamenti effettuati al coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio (servono la sentenza di separazione o divorzio, le ricevute di versamento/bonifici e il codice fiscale dell'ex coniuge)
• certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri
DOCUMENTI NECESSARI PER COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2020
Al via la campagna fiscale per la dichiarazione dei redditi dei cittadini. Ricordiamo che quest'anno, a seguito dell'emergenza Coronavirus, la nuova scadenza per presentare il 730/2020 è stata prorogata al 30 settembre 2020.
Per farsi assistere dal CAF UIL, nei vari uffici della provincia di Alessandria, quest'anno è necessario telefonare alla sede a voi più vicina e prendere appuntamento. Le persone verranno ricevute a partire dal prossimo 4 maggio, salvo nuove comunicazioni.
I cittadini, una volta avuto l'appuntamento, dovranno presentarsi nel giorno e nell'orario assegnato con tutta la documentazione necessaria in fotocopia, no copie originali!
L'accesso agli uffici CAF è consentito a persone munite di mascherina e guanti.
A seguire l'elenco completo della documentazione necessaria da presentare.
Per prendere appuntamento nel CAF UIL più vicino alla vostra abitazione, potete contattare i numeri delle varie sedi che trovate a questo link:
https://www.uilalessandria.org/sedi-e-contatti.html
Ecco cosa portare, in FOTOCOPIA:
• Dichiarazione dei redditi anno precedente mod 730/2019 o mod. UNICO/2019, in assenza, la CU 2019
• Documento d'identità' valido
• Codice fiscale o tesserino sanitario e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico
• Visure catastali o atti notarili per redditi da terreni o fabbricati (proprietà, usufrutto, possesso ). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi è necessario, per coloro che hanno esercitato l'opzione per la cedolare secca produrre:
o contratto di locazione registrato (dati relativi alla registrazione del contratto) o lettera e ricevuta della raccomandata inviata al conduttore nella quale si rinuncia
all'aumento del canone indicato nel contratto o modello RLI, modello SIRIA o modello 69 ove previsto
• codice fiscale o partita IVA, denominazione o ragione sociale, indirizzo, n. di telefono, fax, email del sostituto d'imposta ( datore di lavoro) che effettuerà il conguaglio se diverso da quello indicato sul modello CU
• certificazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (CU 2020 redditi 2019)
o cassa integrazione guadagni (CIG) o mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria e speciale o collaborazioni coordinate e continuative-co-co-progetto o pensioni integrative o gettoni di presenza o borse di studio o Lavori socialmente utili
• Pensioni estere
• Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
• Documenti attestanti altri redditi ad esempio certificazione dividendi da azioni,
• Ricevute di versamento di acconto dell'IRPEF ( deleghe bancarie mod. F24)
• Documentazione attestante credito d'imposta riacquisto prima casa/atti notarili
RICEVUTE E FATTURE DEGLI ONERI DETRAIBILI : SPESE SANITARIE:
• scontrini acquisto farmaci da banco con descrizione dei farmaci acquistati e indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa (scontrino parlante)
• dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE
• prestazioni rese da medici generici comprese visite e cure di medicina omeopatica
• certificati medici per usi sportivi, per patente, per pratiche assicurative e legali, di malattia/infortunio
• prestazioni mediche specialistiche
• prestazioni mediche chirurgiche-degenze ospedaliere
• analisi, ricerche e indagini radioscopiche
• sedute di neuropsichiatria-psicoterapia (fatture rilasciate dal medico specialista iscritto all'albo)
• prestazioni rese da soggetti abilitati all'arte ausiliaria della professione sanitaria (fisioterapista, podologo, biologo, dietista, ottico, odontotecnico ecc.)
• terapie eseguite nei centri autorizzati: ginnastica correttiva e di riabilitazione, massaggi, fisioterapia, cure termali (è necessaria la prescrizione medica)
• acquisto o affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificati come dispositivi medici
• spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni rese da personale in possesso di qualifica professionale
• SPESE PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE E LOCOMOZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP (RICONOSCIUTI TALI IN BASE ALLA L. 104/92 O DA COMMISSIONI MEDICHE):
o acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle , stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione o acquisto di fax, computer, modem, stampante, telefono viva voce (dichiarazione del medico curante) o realizzazione di rampe o trasformazione dell'ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche o trasporto in ambulanza di soggetto portatore di handicap o acquisto di autoveicoli o motoveicoli adattati per consentire la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordomuti o acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di soggetti con handicap psichico o mentale , sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento o Acquisto del cane guida per i non vedenti
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o MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE o Copia del contratto di mutuo o copia del contratto di acquisto o quietanze di pagamento degli interessi passivi o fatture di spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo o fatture di spese notarili relative alla compravendita o fatture dell'intermediario;
• MUTUI (ANCHE NON IPOTECARI ) CONTRATTI NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
• MUTUI IPOTECARI CONTRATTI DAL 1998 PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
o copia del contratto di mutuo o quietanze di pagamento degli interessi passivi o copia fatture relative alle spese sostenute o copia della concessione edilizia o altre abilitazioni comunali
• Premi per assicurazione sulla vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani:
o quietanze o copia dei contratti
• Spese per la frequenza di corsi di scuola materna, primaria, secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, master universitari, dottorati di ricerca, conservatori, accademia delle belle arti, Spese di Abbonamento
• Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici
• Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a istituti scolastici
• Erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche
• Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso
• Spese veterinarie
• Spese funebri
• Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
• Iscrizione annuale e abbonamento, per ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
• spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro
• spese per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1000 euro
• spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione
• SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%-50% :
o bonifici bancari o postali con indicati estremi di legge o fatture relative ai lavori eseguiti o quietanze di pagamento oneri di urbanizzazione o comunicazione e ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro
Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori o comunicazione (eventuale) all'ASL indicante la data di inizio lavori o delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione della spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali o per gli interventi sulle parti comuni la documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell' amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione o domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti o dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori
effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
• Con l'entrata in vigore del Decreto Legge N. 70 del 13 maggio 2011:
o i dati catastali identificativi dell'immobile o gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto, se
i lavori sono effettuati dal detentore o abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia
di interventi(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
• Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo:
o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 455) nella quale dovrà essere indicata la data di inizio lavori e dovrà essere attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
• ACQUISTO MOBILI e/o DI GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE NON INFERIORE ALLA A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione dei contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
o Ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente o Fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
servizi acquisiti.
• SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO 55% - 65%
• Bonifici bancari o postali CON INDICATI ESTREMI DI LEGGE
o Fatture o ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti o Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti o Attestato di certificazione/qualificazione energetica (ALLEGATO A) o Scheda informativa (ALLEGATO E o F) o Ricevuta della documentazione inviata all'ENEA
• Contratti di locazione ex legge n. 431/98 relativi all'abitazione principale
• contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 art. 2 comma 3
• contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
• contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza;
RICEVUTE O FATTURE RELATIVE A ONERI DEDUCIBILI:
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori: o ricevute bancarie o postali relative a contributi previdenziali obbligatori versati da particolari
categorie di soggetti ( farmacisti, medici, ecc.) o ricevute di versamento dei contributi volontari, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto periodo
di laurea o attestazioni di pagamento per versamenti previdenziali al fondo pensione casalinghe o contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL (assicurazione casalinghe)
• contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
• contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali
• contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
• contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
• contributi per i paesi in via di sviluppo(ONG), erogazioni a università e a enti di ricerca pubblica
• Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica
• spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per portatori di handicap (legge 104/92)
• bonifici o ricevute relative a versamenti effettuati al coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio (servono la sentenza di separazione o divorzio, le ricevute di versamento/bonifici e il codice fiscale dell'ex coniuge)
• certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri
"La gestione dell'emergenza sanitaria in Piemonte, sommata ai gravi danni provocati dalla riduzione dei finanziamenti e dalle scelte sulla politica sanitaria degli ultimi anni, ci consegnano una situazione grave e fuori controllo. Errori, superficialità, disorganizzazione hanno penalizzato quello che era ritenuto uno dei migliori sistemi sanitari regionali, facendo pagare agli operatori sanitari ed alla popolazione un prezzo altissimo sia in termini di numero di contagi sia di vite umane".
Lo dichiarano i Segretari Generali di CGIL CISL UIL del Piemonte. Secondo Massimo Pozzi, Alessio Ferraris, Gianni Cortese: "Non basta ritoccare la task force regionale per risolvere i problemi esistenti. Oggi il presidente Cirio parla di rilancio della medicina territoriale, ma è fondamentale individuare ed attivare concretamente i percorsi utili all'uscita dall'emergenza e alla costruzione di una vera rete di servizi territoriali, che come Organizzazioni Sindacali proponiamo da anni a tutte le amministrazioni regionali succedutesi. Serve un dialogo, più volte richiesto e negato in questo drammatico periodo, su molteplici aspetti che devono vedere coinvolte le Confederazioni Sindacali. È evidente che non c'è altro tempo da perdere e che non siamo disponibili a tollerare oltre lo scempio in atto verso i cittadini e gli operatori".
La scuola italiana ha bisogno di personale di ruolo ora e subito e il concorso ordinario non è utile a questo fine. Quattro proposte praticabili per il prossimo anno scolastico.
Confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli: questa la proposta Uil Scuola per docenti e ATA, compresi i Dsga facenti funzione, che contribuiscono da anni al funzionamento del sistema scolastico.
Serve una gestione dell'emergenza capace di dare risposte concrete alle persone, adatte alla scuola, utili per gli studenti – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi che anticipa i temi del confronto di domani sui concorsi.
Quattro mosse chiare, ribadisce Turi:
coprire con personale di ruolo tutti i posti attualmente disponibili e vacanti. Superando le previsioni attuali di 24 mila.procedere attraverso una selezione per soli titoli, con un esame finale a conclusione dell'anno di formazione e prova.analoga procedura sarà rivolta ai Dsga facenti funzionetutte le disponibilità che si determineranno negli anni successivi, andranno al concorso ordinario.
Questa è l'unica strada percorribile per avere il personale di ruolo in cattedra già a settembre, l'unica strada che garantisce continuità e la possibilità di superare questo lungo periodo di epidemia – aggiunge Turi.
E' anche l'unica maniera per mettere al centro gli studenti come chiede il ministro.
Per la Uil non ci sono le condizioni per bandire concorsi. Per molte ragioni: i tempi del bando e dell'espletamento dei concorsi non consentiranno ai vincitori di essere in cattedra prima di diversi anni. Ci saranno problemi organizzativi derivanti dalla pandemia, si dovranno mantenere le distanze sociali e le nostre strutture non sono tutte adeguate. Sarà complicato reperire le risorse necessarie per retribuire i commissari d'esame e, se si vuole veramente fare presto e bene, dovrebbero essere esonerati docenti e presidenti con soldi che non ci sono. Le Università sono chiuse. Bandirli oggi escluderebbe moltissimi candidati che non hanno avuto modo, a causa dell'emergenza che non ha consentito alle università di mantenere la normale programmazione, di conseguire l'acquisizione dei 24 Cfu che sono il presupposto per parteciparvi.
In sostanza: i concorsi ordinari non vanno banditi ora, vanno rinviati ad un momento successivo, quando le condizioni del Paese e della scuola torneranno alla normalità.
La Uil non è contraria per pregiudizi ideologici – afferma Turi – ma ora servono decisioni che permettano alla scuola di superare bene l'emergenza. Bisogna decidere. Poi andrà riaperta una discussione seria sul reclutamento e le procedure concorsuali che, fino ad oggi, non hanno dato prova di terzietà e di garanzia, visto che tutti i concorsi sono finiti nel raggio della magistratura. Ultimo quello dei dirigenti scolastici, ancora sub judice.
Sarebbe meglio evitare lo storytelling del merito – conclude Turi – specie se si affida questa selezione ad un concorso dove l'àlea del superamento somiglia molto a quella di una lotteria.
Dal sito nazionelae UIL SCUOLA
Non sappiamo ancora se e quando riapriranno le scuole, ma quel che è certo è che le addette e gli addetti al servizio mense scolastiche stanno pagando un prezzo altissimo in questa situazione. Infatti, a causa della sospensione delle attività didattiche, le aziende appaltatrici del servizio di ristorazione scolastica che operano nei comuni di Alessandria e Valenza hanno posto in sospensione a zero ore le proprie dipendenti, richiedendo l'assegno ordinario del FIS, Fondo di Integrazione Salariale.
Purtroppo, nonostante le richieste da parte delle Organizzazioni Sindacali, ci risulta che le aziende non provvederanno all'anticipo dell'ammortizzatore sociale, ma hanno richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS. Ricordiamo che la sospensione del servizio è iniziata il 24 febbraio scorso e potrebbe anche essere prorogata fino a fine anno scolastico. Il personale, che solo nei comuni di Alessandria e Valenza è di circa 100 persone, hanno contratti prevalentemente part time da 15 o 20 ore settimanali per soli nove mesi l'anno, ossia l'anno scolastico consueto, sono economicamente già molto deboli e lavorano per un compenso mensile di poche centinaia di euro.
Per loro l'eventuale ricorso alla richiesta di anticipo alla banca, stabilita nel recente accordo tra CGIL, CISL, UIL e ABI, comporta un'inevitabile laboriosità ed impegno e, al momento, nessuna certezza sulla data di effettiva erogazione.
Le Aziende COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO, VIVENDA SPA e ARTANA ALIMENTARE SRL non hanno quindi previsto l'anticipo degli importi INPS a causa della mancanza di liquidità o forse per un eccesso di prudenza. Per queste ragioni abbiamo sollecitato le Amministrazioni Comunali di Alessandria e Valenza perché possano intraprendere tutte le strade possibili per favorire il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della ristorazione scolastica.
A fronte di ciò chiediamo alle Aziende aggiudicatarie degli appalti di mettere in atto ogni forma di possibile anticipo delle competenze per venire incontro ai lavoratori e alle lavoratrici al momento privi di reddito. Abbiamo già invitato le Aziende a comunicare a noi Organizzazioni sindacali e agli stessi lavoratori lo stato dell'avanzamento delle procedure INPS, consegnando a tutti i dipendenti la modulistica per la richiesta del blocco "mutui Prima Casa" e della documentazione necessaria per eventuali altre agevolazioni in essere.
Maura Settimo, Segretario UILTuCS Alessandria: "Come UILTuCS abbiamo informato della situazione in essere e dell'instabilità in cui versa il personale addetto alle mense scolastiche in questo periodo a seguito dell'Emergenza Coronavirus sia il Comune di Alessandria che il Comune di Valenza in quanto committenti del servizio di ristorazione scolastica ma al momento non abbiamo avuto alcun riscontro da parte delle Amministrazioni Comunali.
Lavoriamo con il solo fine di tutelare le fasce più deboli che hanno bisogno di maggiori attenzioni. Ovviamente ricordiamo che la stessa problematica è vissuta dal personale addetto alle mense scolastiche impiegato negli altri grandi e piccoli comuni non solo in provincia di Alessandria, ma su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione la UILTuCS si è impegnata a portare la situazione all'attenzione del Governo."
In considerazione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono sospesi fino al 1° giugno prossimo i termini di decadenza per i titolari di Reddito e Pensione di cittadinanza e di Reddito di inclusione (variazione del nucleo familiare, variazione dell'attività lavorativa, variazioni patrimoniali).
A precisarlo è l'INPS, nel messaggio n. 1608 del 14 aprile scorso, fornendo i primi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 34 del decreto "Cura Italia" che ha previsto la sospensione - dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 - dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
Le misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito e la Pensione di cittadinanza e il Reddito di Inclusione, prevedono obblighi comunicativi a carico dei soggetti beneficiari, da espletare entro termini perentori, per i quali interviene la sospensione, fino al 1° giugno, del termine decadenziale.
Nel messaggio n. 1608, l'INPS dettaglia i termini e le modalità per adempiere ai diversi obblighi comunicativi connessi alla fruizione del RdC/PdC o ReI, precisando per ciascuno di essi come viene a incidere il provvedimento emergenziale di sospensione.
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