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L'art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

La risposta è positiva. L'art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 7 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall'art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Pertanto, la fruizione dei giorni avviene come per il personale assunto a temo indeterminato: i permessi non possono essere negati dal dirigente e il docente può anche autocertificarli. Inoltre la fruizione dei giorni può avvenire anche in modo continuativo.

In questo caso i giorni non lavorati o festivi non dovranno essere ricompresi nell'assenza. Ricordiamo però che qualora fruiti i 6 giorni per motivi personali o familiari non sono retribuiti, riducono le ferie e interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (i giorni di assenza non sono pertanto utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie ad Permanenti/Esaurimento/Istituto e del versamento dei contributi).

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