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Mercoledì, 10 Aprile 2019 10:08

Ccnl Vigilanza privata, passi avanti: le proposte

È ripreso il confronto per il Ccnl Vigilanza Privata sulla base della proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali in tema di classificazione unica: si prevede la suddivisione in 3 aree professionali (amministrativa, personale decretato, personale non decretato), con la definizione di profili per ciascuna di esse, nell'ambito di uno schema unico per livelli di inquadramento e di retribuzione.

È l'impostazione coerente con il modello tradizionalmente stabilito in tutti i Ccnl, che dovrebbe superare il dualismo creato con il Ccnl 2013, consapevoli che le differenze allora create sono notevoli e difficilmente superabili (dal punto di vista salariale) in una sola fase negoziale.

Le associazioni datoriali hanno manifestato una parziale disponibilità, ribadendo l'esigenza di conservare i livelli salariali di ingresso (forse eliminando l'attuale livello F del personale non decretato).

In sostanza, prevale un orientamento finalizzato a mantenere livelli salariali ormai ritenuti inadeguati dalla Magistratura persino rispetto all'articolo 36 della Costituzione.

Sul tema del cambio di appalto, ancora una volta si deve prendere atto della indisponibilità alla revisione del parametro (48 ore x 48 settimane), mentre sembra palesarsi una disponibilità concreta alla modifica della procedura ed al rafforzamento delle tutele.

I sindacati di categoria hanno nuovamente evidenziato l'esigenza di imprimere una accelerazione al negoziato, volto ad identificare in modo chiaro le condizioni per una positiva conclusione in tempi ragionevoli.

Nella prossima sessione di confronto (16 e 17 aprile a Bologna – luogo da definire), Filcams, Fisascat e UILTuCS presenteranno testi in merito ad argomenti di carattere normativo: permessi e congedi, previdenza ed assistenza sanitaria integrative, salute e sicurezza, contrattazione di secondo livello, apprendistato.

Hanno richiesto che anche da parte delle associazioni datoriali si forniscano posizioni per iscritto al fine di poter discutere in modo chiaro e verificabile.

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Le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e UILTuCS hanno proclamato formalmente per il prossimo 4 maggio 2018 lo sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori a cui viene applicato il CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari scaduto oramai dal 31 dicembre 2015. Ricordiamo che il settore fa parte dei servizi pubblici essenziali e pertanto la proclamazione è avvenuta tenendo conto della normativa e riguarda tutti i lavoratori del settore.

Lavoratrici e lavoratori del settore daranno vita ad una grande giornata di mobilitazione nella Capitale per rimuovere la cortina di silenzio e di disattenzione che caratterizza costantemente ciò che accade ad una categoria quanto mai essenziale per garantire condizioni di sicurezza reale presso contesti ed ambiti operativi contraddistinti da indici di rischio assai elevati.

Le richieste dalle controparti datoriali sono irricevibili e prevedono un peggioramento delle condizioni di lavoro:   l'estensione a 45 ore dell'orario normale di lavoro, peggioramento del pagamento delle giornate di malattia, diminuzione del salario, riduzione delle garanzie di assunzione in caso di cambio di appalto.

Lo sciopero si attuerà con l'astensione dal lavoro per l'intero turno di venerdì 4 maggio 2018 delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, ovverosia con la sospensione delle prestazioni lavorative in programma dalle 00:00 alle 24:00 di tale giornata

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Lunedì, 23 Aprile 2018 10:24

Vigilanza privata: sciopero il 4 maggio

Nella giornata del 23 marzo 2018, le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e UILTuCS hanno provveduto, nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e delle conseguenti regolamentazioni attuative di settore che ricomprendono le attività facenti parte dei servizi di sicurezza, a proclamare formalmente per il prossimo 4 maggio 2018 lo sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori a cui viene applicato il CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari scaduto oramai dal 31 dicembre 2015.

Lo sciopero generale della categoria, resosi necessario a seguito del negativo esito della procedura di raffreddamento e conciliazione tenutasi lo scorso 19 gennaio, è l'unico ed estremo atto di contrasto alle posizioni delle associazioni datoriali volte a ridurre drasticamente diritti e garanzie attualmente previsti dal CCNL.

L'elenco delle richieste sottoposte ai sindacati dalle controparti datoriali contiene elementi che, se fossero accolti, farebbero retrocedere le condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore di decenni: l'estensione a 45 ore dell'orario normale di lavoro per le GPG impiegate nei servizi di vigilanza fissa, l'abbattimento della durata oraria settimanale minima del part-time, la riduzione del periodo di comporto utile ai fini della conservazione del posto di lavoro, la compressione delle modalità di fruizione dei permessi della legge 104/92 ed il superamento della copertura economica dei primi tre giorni di assenza per malattia, se si affermassero, spoglierebbero lavoratrici e lavoratori di tutele, garanzie e diritti conquistati a prezzo di sacrifici, lotte e mobilitazioni. Sul tema del cambio di appalto, posto con forza dalle organizzazioni sindacali alla luce dei problemi vissuti in questi ultimi anni, la risposta consegnataci antepone una pregiudiziale legale che indebolirebbe ancor di più le tenue tutele esistenti.

Al fine di dare visibilità alla mobilitazione della categoria, le Segreterie nazionali hanno inteso promuovere, nell'ambito della giornata di sciopero del prossimo 4 maggio, una manifestazione nazionale a Roma.

Lavoratrici e lavoratori del settore, sono invitati a dare vita ad una grande giornata di mobilitazione nella Capitale per rimuovere la cortina di silenzio e di disattenzione che caratterizza costantemente ciò che accade ad una categoria quanto mai essenziale per garantire condizioni di sicurezza reale presso contesti ed ambiti operativi contraddistinti da indici di rischio assai elevati.

Lo sciopero si attuerà con l'astensione dal lavoro per l'intero turno di venerdì 4 maggio 2018 delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, ovverosia con la sospensione delle prestazioni lavorative in programma dalle 00:00 alle 24:00 di tale giornata, mentre per le GPG addette – nell'ambito dei servizi aeroportuali – al controllo dei passeggeri in partenza ed in transito, al controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri ed al controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso, l'astensione dal lavoro riguarderà esclusivamente le prime 4 ore del primo turno di lavoro della giornata di venerdì 4 maggio 2018.

Seguiranno indicazioni di dettaglio relative agli obiettivi organizzativi di partecipazione.

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Si è tenuto il 13 settembre 2017 l'incontro per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata. Le associazioni datoriali hanno presentato due documenti afferenti la "sfera di applicazione" e il "cambio di appalto".

Relativamente al primo argomento, già abbondantemente discusso nelle precedenti riunioni, si registrano ancora differenze di posizione rispetto a quanto proposto dai sindacati con riferimento alla impostazione per le attività di Sicurezza (ex "portierato" o "servizi fiduciari"), nel cui ambito dovrebbe rientrare l'intero processo lavorativo attinente la contazione e il servizio di reception.

Si è poi aggiunta una riflessione relativamente all'attività di investigazione, oggi disciplinata solo da contratti sottoscritti da soggetti extra Confederali. Quanto alla "validità ed efficacia" della contrattazione, viene reiterato il tentativo di decretare la decadenza della contrattazione integrativa laddove preveda norme di miglior favore rispetto al CCNL.

Per il "cambio di appalto", le associazioni datoriali hanno illustrato una "premessa" definita "pregiudiziale" al mantenimento della clausola sociale. In sostanza, le controparti pretendono una definizione che precluda al rischio di configurazione del subentro nella gestione quale cessione di ramo di azienda.

La richiesta scaturisce da diversi pronunciamenti giurisprudenziali (soprattutto europei) e dalla riforma del DLgs. 276/2003 recentemente varata. Le organizzazioni sindacali hanno espresso insoddisfazione per l'impostazione complessiva del negoziato che non riesce ad avanzare sui pochi temi finora trattati.

Quanto al "cambio di appalto", è impensabile che si acceda ad una soluzione atta solo a favorire le imprese (e indebolire la difesa in via giudiziale del lavoratore), tanto meno in assenza di una profonda riforma dell'attuale articolato contrattuale in materia.

Per far avanzare la discussione, le parti si sono impegnate a formulare proposte di testo anche su altri argomenti in vista del prossimo incontro fissato per il 2 ottobre.

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Lunedì, 08 Maggio 2017 10:56

UILTuCS sul CCNL Vigilanza Privata

L'incontro tenutosi ieri ha affrontato nuovamente il tema della sfera di applicazione e, per la prima volta, la materia della rappresentanza e rappresentatività.

Sul primo aspetto, le posizioni paiono avvicinarsi anche se permangono alcuni tentativi delle Associazioni di conservare formulazioni che possano consentire margini di ambiguità. Le attività cui si riferisce il CCNL sarebbero: servizi di Vigilanza Privata, secondo le previsioni del DM 269/2010; i Servizi di Sicurezza, in cui sono comprese le attività riservate al personale non decretato e le "attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di Vigilanza Privata e di Sicurezza: front desk, reception e centralino telefonico, ricezione e smistamento di corrispondenza"; i Servizi i controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi di lavoro al pubblico o in pubblici esercizi; le attività di stewarding all'interno degli impianti sportivi.

Quanto al tema della rappresentanza e rappresentatività, il confronto ha rivelato diverse difficoltà. Come noto, nel nostro caso, si presenta il problema di definire norme che sono state oggetto di tre accordi interconfederali (Confcommercio, Confindustria, Cooperazione) e che contengono diversi elementi di differenza.

Ciascuna Associazione datoriale ha espresso il vincolo politico di inderogabilità per il rispettivo accordo di riferimento. Per parte sindacale, si è evidenziato che ciò renderebbe inagibile qualunque soluzione e che per alcune materie si produrrebbe un "vuoto" normativo: è il caso della rappresentanza sindacale unitaria e della contrattazione di secondo livello.

Si è poi accennato alla bilateralità, in cui abbiamo manifestato l'esigenza improcrastinabile di procedere ad una rivisitazione integrale di EBINVIP sotto il profilo statutario, del funzionamento, della gestione delle risorse, del rapporto con gli EBR. Ciò può avvenire secondo quanto già realizzato in tema di governance nel Terziario.

Le Associazioni datoriali hanno espresso una disponibilità in via di principio, ma precisando l'indisponibilità a riferirsi in via esclusiva a quanto definito da una Confederazione

datoriale. Il negoziato prosegue il 19 maggio in sede planaria (ore 10.30 presso Cooperazione, via Torino – Roma) e il 14 giugno per la delegazione trattante.

 

Il Segretario Nazionale

(Stefano Franzoni)

Il Segretario Generale

(Brunetto Boco)

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Si è tenuto ieri il primo incontro per l'avvio del negoziato per il CCNL Vigilanza Privata.

Dopo la consueta presentazione della Piattaforma rivendicativa, si sono registrate dichiarazioni di disponibilità alla trattativa da parte di tutte le Associazioni Datoriali; non sono

tuttavia mancate sottolineature circa lo stato di grave difficoltà in cui versa il settore nonché le vicende negative che stanno coinvolgendo alcune grandi aziende.

Come UILTuCS abbiamo espresso la volontà di addivenire ad un accordo fondato su alcuni capisaldi: la necessità di coerenza nei comportamenti dei soggetti negoziali, che non

possono pretendere di essere al contempo attori protagonisti e contraddire le norme ogni qualvolta si è chiamati ad applicarle nell'azione quotidiana; l'esigenza di riferirsi ad una sfera di applicazione rispondente all'attività della sicurezza, così come individuata dalla normativa di legge; il riconoscimento chiaro e sostanziale della contrattazione collettiva come strumento di gestione delle problematiche, da realizzarsi con soggetti realmente rappresentativi; il recupero della dignità professionale, da sviluppare sia nell'organizzazione del lavoro che nel profilo salariale.

Anche su questo, pur con qualche distinguo, le Associazioni hanno manifestato interesse ad approfondire tutti i temi della piattaforma.

Si è convenuto un incontro per il 7 novembre al fine di individuare metodologia e

tempistica del negoziato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale

(Stefano Franzoni)

Il Segretario Generale

(Brunetto Boco)

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CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari 2016/2018

Per il contratto della filiera dei servizi di sicurezza forniti da privati

PREMESSA POLITICA

Il precedente rinnovo del CCNL è stato frutto di una mediazione complessa dopo una trattativa durata oltre 49 mesi, caratterizzata da numerose fasi e da divisioni nelle associazioni datoriali e sindacali.

Da allora ad oggi, la situazione complessiva nel settore è ulteriormente cambiata, evidenziando segnali di peggioramento ben oltre gli effetti derivanti della crisi economica.

I ritardi nel completamento delle riforme del settore da parte delle istituzioni, il ridimensionamento delle condizioni imposto negli appalti, hanno infatti inficiato alcuni obiettivi

che le parti hanno riposto nella contrattazione collettiva. A ciò si aggiunge una incapacità delle imprese di pensare in termini prospettici e di sviluppo, facendo emergere al contrario un"imbarbarimento" del mercato, in una concorrenza al massimo ribasso negli appalti e un'azione disinvolta nella pratica del dumping contrattuale.

Il settore sempre in maniera più consistente e diffusa vede pratiche di illegalità e di violazione delle regole a cui anche le aziende "sane" non riescono a reagire, in alcuni casi, per l'assenza di un supporto istituzionale di controllo. Le conseguenze di questa condizione continuano però a scaricarsi sulla qualità e sulle tutele del lavoro e dei lavoratori. Illegalità e violazione delle regole in vaste aree del paese sono una condizione inaccettabile che deve rappresentare il perno su cui riavviare un confronto incisivo con il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro per giungere ad una definizione condivisa e coerente volta ad arginare e porre termine a tali situazioni.

Il CCNL che si vuole rinnovare deve, in questo contesto difficile, segnare un radicale cambiamento di passo ed essere contrassegnato da una forte assunzione di responsabilità che si sostanzia nel riconfermare il valore del CCNL stesso come strumento di regolazione del settore.

Anche in nome di questo obiettivo prioritario e fondamentale, Filcams Fisascat Uiltucs riaffermano il valore di un percorso unitario a partire dal presente documento. Alle imprese si richiede una scelta di coerenza, per superare una situazione di contraddizione - unica nel panorama del mondo del lavoro italiano - per la quale i soggetti coinvolti sono, al contempo, utilizzatori di contratti collettivi difformi. Filcams Fisascat e Uiltucs ritengono necessario porre al centro la definizione di un unico contratto nazionale che sia in grado di delineare la "filiera" della sicurezza.

Un obiettivo che si realizza intervenendo con chiarezza sui confini del campo di intervento del CCNL stesso e ricostituendo un sistema unico dei riconoscimenti economici e normativi per le diverse figure professionali.

Con queste premesse le OO.SS., senza negare le diversità e le autonome impostazioni che hanno segnato il precedente rinnovo, ritengono si possa ricostituire un qualificato sistema contrattuale.

Un quadro di regole e condizioni per respingere anche comportamenti elusivi e per contrastare il fenomeno della contrattazione in dumping. In tal senso, i contenuti e le finalità degli accordi sulla rappresentanza possono costituire un valido supporto e hanno necessità di essere tradotti nelle norme contrattuali. La riconferma del valore della contrattazione si deve tradurre anche in una rivitalizzazione della contrattazione di secondo livello che deve cogliere i cambiamenti intervenuti nel settore e rispondere concretamente alle condizioni del lavoro come è indispensabile una

riforma del sistema della bilateralità. Su questo punto è necessaria la condivisione di strumenti di

Governance insieme alla verifica della adeguatezza e implementazione di prestazioni e servizi che possono rispondere alle crescenti esigenze dei lavoratori e delle problematiche del settore.

Per gli indicatori a disposizione, questo rinnovo contrattuale si inserisce in un contesto che vedrà ancora una fase di sofferenza per l'occupazione del settore cui gli interventi legislativi non hanno dato maggiori certezze e stabilità.

Il Contratto Nazionale deve essere l'ambito dove il valore e la qualità del lavoro trovano riconoscimento affrontando aspetti rilevanti e critici non risolti a partire da una organizzazione del lavoro, dei turni e dei servizi, generalmente scarsamente governata che produce disuguaglianze e crescita esponenziale del lavoro straordinario. Istituti del contratto, spesso utilizzati in maniera distorta per generare redditività in alcune tipologie di servizi ma con un effetto assolutamente negativo sia in termini occupazionali sia in termini di sicurezza degli operatori del settore.

Con queste linee di indirizzo Filcams, Fisascat e Uiltucs ritengono si debba affrontare il rinnovo contrattuale con l'esigenza di sviluppare il negoziato in un arco temporale certo finalizzato alla priorità di recuperare il potere d'acquisito dei lavoratori del settore e consentire alle parti di proseguire, sulla base di proposte comuni, il confronto con le Istituzioni preposte.

Sfera di applicazione

Il presente CCNL si rivolge alle attività ricomprese nei servizi di sicurezza forniti da privati, così  come individuati dal Tulps, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal DM 269/2010; alle attività per la custodia e la sorveglianza di immobili e relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010; alle attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi. Si richiede inoltre di ricomprendere nella sfera applicativa i servizi di steward negli impianti sportivi e di eliminare le attività attualmente contemplate non compatibili con la premessa e la sfera di cui sopra.

Relazioni sindacali

Si richiede di implementare il sistema di Relazioni Sindacali prevedendo:

Ambito settoriale - incontri a cadenza almeno annuale, tra le Associazioni Datoriali e le OO.SS. nazionali, per esaminare:

• l'andamento generale del settore (dati economici, occupazionali);

• le situazioni di criticità, riferite ad ambiti territoriali e/o aziendali o a tipologie di servizio, di particolare rilevanza economico/occupazionale.

• le problematiche relative alle gare di appalto, in rapporto alla normativa vigente, anche attraverso un monitoraggio dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione;

• i programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale anche con riferimento alle iniziative volte a salvaguardare la professionalità nel mercato del lavoro.

Il suddetto confronto si svolge anche a livello territoriale o regionale, per i medesimi argomenti e con la stessa cadenza temporale.

Ambito aziendale - incontri a cadenza annuale e/o su richiesta di una delle Parti, per esaminare con le Organizzazioni Sindacali:

• l'andamento aziendale (dati economici consuntivi e previsionali, aree territoriali di intervento, tipologie di servizi offerti), le prospettive di sviluppo, eventuali programmi

che comportino processi rilevanti di riorganizzazione anche per effetto di innovazione tecnologica; fattori di criticità che possano determinare riflessi sull'occupazione e le

relative misure di contrasto.

In tali occasioni andranno forniti dati relativi all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi (organici per tipologia di impiego, lavoro straordinario e supplementare ecc.); sugli interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In presenza di mutamenti nell'assetto societario, l'azienda fornisce le informazioni utili.

Si richiede il diritto di informazione relativo alle policy aziendali di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Secondo livello di contrattazione

Si richiede di rafforzare il ruolo della contrattazione integrativa, con particolare riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, dell'organizzazione del lavoro (sistemi di turnazione, regimi di orario, nastri orari, flessibilità, lavoro straordinario), anche per garantire i tempi di riposo giornaliero e settimanali.

Si richiede di prevedere la corresponsione di un Elemento Economico di Garanzia nelle aziende ed istituti situati in ambiti territoriali nei quali, durante la vigenza del presente Contratto, non si realizzano accordi collettivi territoriali o aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche, connesse a sistemi di produttività, qualità, efficienza.

Rappresentanza e rappresentatività

Alla luce dai Protocolli Interconfederali sottoscritti, si richiede di adeguare le norme contrattuali in materia.

Bilateralità

Confermando ruolo, funzioni ed articolazione dell'Ente Bilaterale, è necessario adeguare le norme per rendere effettivo e cogente quanto stabilito dalle Parti Sociali in materia, in coerenza con l'impostazione contrattuale assunta.

Il requisito per l'attestazione della regolarità contrattuale deve prevedere anche il rispetto integrale di quanto stabilito in tema di Relazioni Sindacali.

Classificazione del personale

Si richiede la creazione di un sistema di classificazione unico per l'intera platea a cui si applicherà il CCNL che dovrà tener conto delle diverse professionalità e delle diverse competenze richieste. A tal fine si potranno prendere a riferimento i criteri sanciti anche a livello comunitario che si basanosostanzialmente sul fatto che per determinare l'appartenenza di una determinata mansione ad un certo livello professionale occorra tener conto della natura del lavoro che caratterizza la prestazione, del grado di istruzione formale, nonché dalla formazione o dall'esperienza richieste per eseguire in modo adeguato i compiti previsti.

Cambio d'appalto

Si richiede, attraverso la riformulazione degli artt. 26 e 27 del CCNL, d rendere più cogente la "clausola sociale" al fine di

a) Garantire la stabilità occupazionale del personale effettivamente impiegato presso il servizio/attività oggetto del cambio di gestione;

b) Mantenere le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, nonché il regime delle garanzie e delle tutele già acquisite al momento del cambio di appalto;

c) Evitare comportamenti elusivi.

Per la rilevanza della materia, si ritiene necessario strutturare una procedura da applicare, con il coinvolgimento delle OO.SS. e delle Rappresentanze Sindacali, in ogni procedura di cambio di gestione. Le aziende coinvolte nel cambio di appalto saranno comunque tenute a svolgere incontri a fronte di richiesta avanzata delle OO.SS. preventivamente alla sua realizzazione.

Il requisito per l'attestazione della regolarità contrattuale deve prevedere anche il rispetto integrale di quanto stabilito in tema di Cambio appalto.

Mercato del lavoro

Il ricorso all'apprendistato professionalizzante quale forma privilegiata di ingresso al lavoro per i giovani fra i 18 ed i 29 anni nella prospettiva della stabilità occupazionale, va visto in relazione alla specificità del settore, rafforzando la formazione trasversale e professionalizzante.

Occorre inoltre procedere ad una attenta valutazione relativamente agli effetti negativi dei recenti interventi legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro.

Salute e sicurezza

Coerentemente alle previsioni del D. LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, occorre in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dare maggiore centralità alle politiche attive per la prevenzione delle situazioni di rischio, soprattutto per mezzo di iniziative di sistema e di un rafforzamento della formazione per gli RLS, anche attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi.

In particolare, fermo restando quanto già previsto dal DLgs. 81/2008, si richiede di meglio precisare modalità e contenuti della "adeguata informazione" di cui stesso decreto sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e primo soccorso; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

E' altresì opportuno, in coerenza con l'art. 37 - Capo III - Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Va, infine, rivisto ed adeguato l'Accordo 17.04.1997 in materia di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza.

Indennità di trasferta

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 99 e 100 del CCNL, occorre definire il trattamento relativo agli spostamenti intermedi tra postazioni di servizio diverse nell'ambito del medesimo turno di lavoro giornaliero.

Si richiede inoltre la definizione del rimborso spese di cui all'art. 100 in assenza di previsione nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

Congedi e Permessi

Si richiede l'adeguamento delle norme contrattuali sulla base dell'evoluzione legislativa intervenuta.

Incrementi salariali

La contrazione del potere di acquisto patita dai lavoratori del settore in conseguenza della dilatazione dei tempi dei precedenti rinnovi contrattuali, il mancato esercizio della contrattazione di secondo livello richiedono una risposta nuova ed adeguata in termini di aumento salariale.

L'assenza di accordi procedurali per i rinnovi contrattuali rende necessaria l'individuazione di nuovi parametri, nel cui ambito il riconoscimento della professionalità e della specificità delle attività oggetto di questo CCNL deve assumere un obiettivo preminente. La capacità di rispondere all'insieme degli obiettivi posti in questo rinnovo contrattuale, anche in tempi congrui, potrà costituire elemento di valutazione nel prosieguo.

Per quanto sopra esposto, si richiede un aumento salariale di € 125 al IV livello e l'adeguamento e la rivisitazione delle indennità relative ai servizi prestati.

Previdenza Integrativa

Si richiede l'aumento della quota di contribuzione a carico delle imprese e la concreta applicazione della previsione relativa al versamento su base volontaria di quote salariali istituite dalla contrattazione di secondo livello.

Infortunio – Assicurazione

Si richiede la rivalutazione dei massimali attualmente previsti e la riduzione delle percentuali di accesso.

Si richiede l'istituzione di specifica polizza assicurativa a favore del personale autista.

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La Suprema Corte di Cassazione con due sentenze si è pronunciata su due questioni fondamentali afferenti il CCNL della Vigilanza Privata firmato, per sventura dei lavoratori del settore, da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UGL SICUREZZA CIVILE e dalle Associazioni datoriali.
Le due sentenze hanno legittimato la richiesta principale avanzata da sempre dalla UILTuCS e cioè la rivalutazione della paga unica nazionale, applicando l'indice IPCA, a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Infatti, una delle due sentenze ha accolto i ricorsi sia dell'Azienda sia del Lavoratore, che invocavano entrambi, sia pur per finalità diverse, l'applicazione dell'accordo interconfederale del 2009 sulle modalità di rinnovo dei CCNL. La questione di estrema rilevanza è che è stato accolto il ricorso presentato a nome e per conto del lavoratore sulla rivalutazione della paga unica nazionale applicando l'indice IPCA dal 1 gennaio del 2009.
L'altra sentenza, pur dichiarando, per ragioni di competenza processuale e non di merito, inammissibile il ricorso presentato a nome e per conto del Lavoratore, precisa: "Il ricorso incidentale è inammissibile perché non riguarda la interpretazione della normativa contrattuale ma invoca l'applicazione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente che discende direttamente dall'art. 36 della Costituzione". Non può invece ritenersi che la sentenza contenga anche un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente (il lavoratore) alla retribuzione proporzionata e sufficiente perché non compatibile con l'adozione di una sentenza ex art. 420 bis c.p.c.
Come si evince con chiarezza, anche questa sentenza non contraddice l'altra, in merito all'accoglimento dell'applicazione dell'indice di rivalutazione retributivo IPCA.
Per quanto riguarda l'indennità di vacanza contrattuale, la Suprema Corte di Cassazione afferma che la stessa doveva essere erogata al lavoratore (contrariamente a quanto la stragrande maggioranza delle aziende hanno fatto), ma che il (vergognoso) CCNL poteva legittimamente prevederne l'assorbimento con l'una tantum e gli aumenti salariali.
In pratica, secondo Cassazione, sarebbe dovuta ad ora l'intera somma relativa all'indennità di vacanza contrattuale, salvo l'assorbimento fino a concorrenza da parte dell'una tantum e degli aumenti contrattuali.
Le due pronunce della Corte di Cassazione risultano di estrema importanza. Pur non essendo rigidamente vincolanti per i Giudici di merito, rappresentano, come evidenziato dalla stessa Corte, provvedimenti in grado "di orientare (...) tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione".
E' quindi opportuno per i Lavoratori del settore, contando sull'assistenza delle UILTuCS Territoriali, quantomeno interrompere i tempi di prescrizione, inviando specifica lettera all'Azienda dalla quale dipendono, per la richiesta della rivalutazione della propria retribuzione applicando l'indice IPCA a partire dal 2009.
Attenderemo con fiducia le prossime sentenze dei Tribunali e delle Corti d'Appello come si pronunceranno in merito all'applicazione dell'IPCA a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione qui commentate.

In allegato le sentenze della Corte di Cassazione

Fonte: http://www.uiltucs.it/interna.php?id_news=688

Pubblicato in Notizie: UILTuCS

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