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Supplenze 2015_16 agli sgoccioli - A chi spetta indennità di disoccupazione NASPI

Proponiamo la scheda di sintesi dell'INPS sull'indennità di disoccupazione NASPI che spetta, a determinate condizioni, ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Per poterne usufruire sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di cui trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica , attraverso uno dei seguenti canali:

§  WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

§  Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;

§  Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

§  dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Leggi la scheda INPS

Estrapolato dalla scheda INPS

DECORRENZA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:

·         dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;

·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;

·         dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;

·         dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

LA DURATA

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.

Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).

LA SOSPENSIONE

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

·         rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);

·         nuova occupazione all'estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all'UE o con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;

·         omessa comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):

·         al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);

·         al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 pari ad € 1.300,00). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

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Martedì, 07 Giugno 2016 10:25

Scuola: riapertura domanda di mobilità

Domanda di trasferimento e scadenza: riapertura dei termini per docente che acquisisce specializzazione sul sostegno nei tempi stabiliti dall'OM 241/2016

Questo riconosce il diritto di presentare domanda nei termini stabiliti nell'art. 3 comma 13 dell'OM, cioè entro 10 giorni prima della data prevista dall'art. 2 della stessa ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse, che nel tuo caso, docente di scuola primaria nella seconda fase dei movimenti (fasi B, C o D), è il 24 giugno, quindi il termine ultimo per presentare domanda di mobilità, dopo aver acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno, è il 14 giugno.

Si  presenta domanda in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l'elaborazione online.

Questo aspetto risulta chiarito esplicitamente nell'art.3 comma 2 dell'ordinanza ministeriale dove  si chiarisce che la procedura online è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dai docenti che concludono i corsi di riconversione professionale o i corsi di sostegno, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

Si dovrà compilare  il modello B1 utilizzato per il trasferimento degli insegnanti della scuola Primaria del quale ti fornisco il link:  http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/moduli_fase_a/moduloB12016.pdf

 

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Dall'anno scorso l'indennità di disoccupazione si chiama NASPI, acronimo che significa Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Allo scadere dei contratti a tempo determinato, il personale supplente della scuola può richiedere questa prestazione economica, se sussistono i requisiti che vedremo più avanti.

La NASpI infatti spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi, tra gli altri, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche i supplenti della Scuola). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Requisiti

L'indennità compete in presenza dei seguenti requisiti:

1.    siano in stato di disoccupazione involontario. Sono disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;

2.    possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

3.    possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Con riferimento al primo punto, l'indennità non spetta se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Ci sono però delle eccezioni, come:

1.    dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio; e anche nel caso di dimissioni per giusta causa, cioè quando le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Alcuni esempi: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2.    risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:

·         se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;

·         nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento);

·         qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il nostro patronato ITAL-UIL  oppure dal sito INPS, il Contact Center integrato INPS – INAIL,

attraverso i servizi telematici ITAL-UIL .

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

·         dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;

·         dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

·         dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

·         dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

·         dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

·         dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Decorrenza

In merito alla decorrenza, la NASpI spetta:

·         dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;

·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;

·         dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;

·         dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.

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Il Miur ha pubblicato la nota 15307 del 31 maggio 2016 con cui autorizza gli Uffici Scolastici Regionali a procedere con le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su posti in organico di diritto.

La nota fa seguito al benestare della Funzione Pubblica sulla proroga dei contratti su posti vacanti.

I Dirigenti Scolastici procederanno alle proroghe dopo aver acquisito il nulla osta del Direttore Regionale. Al momento hanno pubblicato Piemonte e Lazio, ma in ogni caso si tratta ormai di giorni e tutti gli uffici si adegueranno.

A coloro che hanno già il piano ferie predisposto ed autorizzato, l'Avv. della Uil Scuola Domenico Naso, fa presente quanto segue:

"Sono illegittimi i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici che obbligano il personale ad usufruire forzatamente delle ferie entro il mese di giugno nei casi di contratti che, per legge, devono essere prorogati sino al 31 agosto.

Qualora il piano ferie non venisse modificato il lavoratore dovrà inviare al Dirigente Scolastico una lettera di protesta richiedendo per iscritto, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni sottese al provvedimento".

Il Gruppo Facebook  "Supplenti della Scuola per la Qualità e Dignità del Lavoro" invita il personale ATA a scrivere la propria situazione "scolastica" di estensione del contratto e del piano ferie.

Tale sondaggio aiuterà gli Uffici Scolastici Provinciali di tutto il territorio italiano a uniformare e rendere coerenti ed omogenee le disposizioni inviate ai singoli istituti scolastici per evitare discriminazione e disparità di trattamento tra gli ATA con contratto OD.

Parimenti si può segnalare la propria situazione ferie per aiutare i Dirigenti Scolastici a prendere provvedimenti equi, in sintonia con le disposizioni impartite in tutte le altre scuole.

Riportiamo di seguito quanto recita l'articolo 11 del CCNL Scuola:

"11.Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. "

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Mentre il nostro premier non perde occasione per ricordare all'opinione pubblica tramite ogni mezzo di informazione le decine di migliaia di immissioni in ruolo e gli stanziamenti di risorse economiche destinati alle nostre scuole, i dati relativi agli organici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado della nostra provincia parlano invece di pesanti tagli.

Infatti l'organico di diritto per l'anno scolastico 2016\2017 attribuisce 10 posti in meno sulla scuola primaria e 1 solo posto in più rispetto all'organico dello scorso anno sulla scuola secondaria di primo grado a fronte di un incremento di alunni. Erano 818 le richieste delle istituzioni scolastiche: sono 803 i posti assegnati alle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia.

Prosegue quindi la politica di riduzione delle piante organiche con questo ulteriore taglio che provocherà maggior affollamento nelle aule con relativi problemi di sicurezza, maggiori difficoltà nella didattica e meno posti di lavoro con diversi docenti in soprannumero e meno lavoro per i precari.

Siamo impegnati a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, affinché questa riduzione possa essere scongiurata o almeno recuperata in organico di fatto.

A ciò si aggiungano i tempi ristretti nella gestione delle procedure con il conseguente mancato coinvolgimento della Commissione Organici e dei Dirigenti Scolastici che avrebbe permesso di trovare e condividere le soluzioni meno dolorose.

Le OO.SS provinciali auspicano, inoltre, il ripristino delle corrette relazioni sindacali anche a livello provinciale al fine di mantenere saldo il ruolo della rappresentanza e per poter dare un contributo nella gestione di situazioni complesse e difficili come quella in cui versano oggi le nostre istituzioni scolastiche.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS

S. Morando C. Cervi G. Guglielmi S. Bello

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Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento, partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto 2015/16.

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla  tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza

QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?

I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto.

Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:

lettera A) : Promozione per merito distinto

Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3 punti

lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis.

Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis

"""   Il concorso ordinario viene valutato ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei Titoli Generali

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) punti 12

Si valuta solo il concorso relativo al ruolo in cui è assunti a tempo indeterminato.

La mancata valutazione delle altre abilitazioni (Ssis, corso riservato/speciale) e della specializzazione di sostegno è invece indicata alla nota 11:

"Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio"  """

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso

lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti

E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti

lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno

Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006

Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti

lettera G) : Dottorato di ricerca

Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" vengono attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno

lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1 punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico

lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto

I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti

NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI PER IL TRASFERIMENTO?

Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i seguenti:

lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti

lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio

Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3

N.B. Non si valutano le abilitazioni

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Scuola, diplomati magistrali nelle GaE: sentenza Consiglio di Stato slitta al 16 novembre di C.L.    21.5.2016

Ultime notizie scuola, sabato 21 maggio 2016: sentenza di merito del Consiglio di Stato slitta al prossimo 16 novembre, ecco perchè.

Fumata grigia per la sentenza di merito a favore dei diplomati magistrali, attesa dal Consiglio di Stato: come riportato, infatti, dal sito specializzato 'Tecnica della Scuola', l'organo giuridico, attraverso un'ordinanza pubblicata il 19 maggio scorso, ha fissato al prossimo 16 novembre, la nuova Adunanza Plenaria per trattare la delicatissima questione.

Ultime news scuola, sabato 21 maggio 2016: Consiglio di Stato rinvia sentenza di merito diplomati magistrali
Come annunciato anche dallo studio Delia, la decisione del Consiglio di Stato si farà ulteriormente attendere, in quanto si è disposto un approfondimento dell'attività istruttoria. L'ordinanza del 27 aprile scorso sancì il diritto degli insegnanti in possesso del diploma magistrale all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ma venne trattato un procedimento in fase cautelare: successivamente, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto opportuno acquisire altri elementi istruttori (l'Amministrazione sarà chiamata ad esaudire le richieste entro novanta giorni) attraverso le quali possa essere definito un quadro più preciso della situazione.

Sentenza CdS rinviata al 16 novembre: serve un'ulteriore attività istruttoria
Le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato sono da ricondurre principalmente al numero di docenti che sarebbero coinvolti nell'eventualità di un giudizio a favore; c'è da considerare, inoltre, il numero di insegnanti in possesso del solo titolo abilitativo del diploma magistrale che sono stati già eventualmente inseriti nelle GaE per effetto di sentenze favorevoli oltre a quelli che hanno frequentato i corsi abilitanti secondo quanto indicato dal decreto legge N. 97 del 7 aprile 2004 (articolo 2 comma c bis) e che sono entrati in graduatoria proprio per il conseguimento del titolo abilitante aggiuntivo. Infine, il Consiglio di Stato, nel rinviare la propria decisione, ha considerato l'incidenza dell'eventuale assorbimento nelle GaE degli insegnanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

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Mobilità a.s.2016/17 – Personale docente scuola dell'Infanzia.

Si pubblicano in allegato gli elenchi relativi alla prima fase dei movimenti (fase A) del personale docente scuola dell'Infanzia.

File in allegato:


Dispone mobilità 16-17 Infanzia fase A

BollettinoTrasferimenti Infanzia

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SCUOLA: MANCATA PROROGA CONTRATTI PERSONALE ATA

GUGLIELMI,  UIL SCUOLA: "IN MANCANZA DI RISPOSTE CERTE RICORREREMO AL GIUDICE DEL LAVORO"

Giovanni Guglielmi, SEGRETARIO GENERALE UIL SCUOLA Alessandria: "Le scuole del piemonte sono in fibrillazione a causa della mancata proroga dei contratti del personale Ata. Quest'anno, infatti, tutti i contratti (amministrativi, tecnici e collaboratori) sono stati conferiti sino al 30 giugno in modo indiscriminato, anche quelli di diritto (31 agosto). I posti di diritto conferiti sino al 30 giugno anziché al 31 agosto, in Piemonte, sono più di 700 di cui più di 400 solo nella città di Torino!

Anche i Dsga (direttori amministrativi), più di 50 solo a Torino, hanno avuto la nomina a fine giugno.

A queste vanno aggiunte tutte le mancate proroghe sulle nomine al 30 giugno che ogni anno il ministero concedeva affinché le scuole potessero funzionare.

Nonostante le proteste e le richieste di intervento, sia a livello regionale che nazionale,  tutto tace.

Un amaro e desolante silenzio da chi ci racconta ogni giorno della "buona scuola" le scuole rischiano la paralisi:

- L'attività amministrativa sarà fortemente compromessa, rischiandone in alcuni casi l'interruzione  (in assenza anche dei Dsga)

-  Molti plessi non potranno essere aperti, sorvegliati, puliti. L'attività di supporto  ai docenti e ai bambini dell'infanzia sara' insufficiente .

-  L'organizzazione del lavoro amministrativo, tecnico e ausiliario di tantissime scuole e' pregiudicata, perché il personale deve usufruire delle ferie entro la durata della nomina, cioè entro il 30 giugno.

Io ed i miei colleghi provinciali piemonte  abbiamo invitato il personale interessato a inviare le diffide all'ufficio scolastico regionale per tramite scuola di servizio, al fine di ottenere subito le proroghe ma abbiamo avuto solo un impegno a informare il Ministero.

Chiediamo al ministro Giannini un provvedimento immediato per dare certezza alle istituzioni scolastiche e  a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie .

In mancanza di risposte certe ricorreremo al giudice del lavoro!"

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Le preferenze esprimibili dai docenti che partecipano alle fasi B, C e D sono stabilite nell'O.M. 241/2016 e sull'argomento si è soffermato anche OrizzonteScuola nell'articolo pubblicato in home page

Risulta ora importante chiarire come queste preferenze possano essere inserite su Istanze online.

La compilazione della domanda di mobilità da parte dei docenti che partecipano a questa seconda fase dei movimenti, che comprende le fasi B, C e D, risulta diversificata nella parte riguardante le preferenze esprimibili. Il sistema su Istanze online, infatti, è impostato diversamente in questa sezione a seconda della fase della mobilità alla quale partecipa il docente.

Per chiarire meglio le differenze si ritiene utile analizzare separatamente le diverse situazioni.

1 -Docenti assunti entro a.s. 2014/15 –  Fasi B1 e B2

Questi docenti partecipano alla mobilità territoriale (Fase B1) e/o professionale (Fase B2) interprovinciale e potranno acquisire titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità sarà assegnata solo su ambito.

Nella sezione "Preferenze" del modulo domanda, il docente potrà indicare l'eventuale disponibilità all'insegnamento in scuole con finalità specifiche (ospedaliere, carcerarie, dell'istruzione per adulti, licei europei).

Nella scelta delle preferenze territoriali il docente è obbligato ad indicare almeno un ambito territoriale, mentre è libero di scegliere se indicare anche preferenze su una o più province.

Questi docenti possono, quindi, esprimere le preferenze per le sedi comprese nel primo ambito indicato ed indicare inoltre, se vogliono,  sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

Per il primo ambito richiesto il docente, potrà, quindi, riordinare tramite sistema tutte le sedi facenti parte di questo ambito e,  non è possibile escludere qualche scuola del primo ambito indicato.

La sezione del modulo per le indicazioni delle preferenze, presente su Istanze online, si compone di tre  parti: la prima per l'acquisizione della eventuale disponibilità del docente per insegnamenti specifici, la seconda per l'espressione delle preferenze sugli ambiti territoriali e, infine, la terza per l'espressione delle preferenze sulle province.
Si ribadisce che è  obbligatorio selezionare almeno un ambito e, al suo interno, indicare l'ordine di preferenza sulle sedi scolastiche che gli appartengono.

Per scegliere l'ambito territoriale si deve selezionare una regione, una provincia e un ambito territoriale e confermare la scelta con il pulsante "Aggiungi ambito".

L'ambito così selezionato viene riproposto come primo elemento della lista delle preferenze. Con il bottone "Sedi scolastiche", inizialmente di colore arancio, il docente deve indicare l'ordine delle sedi per le quali richiede il trasferimento.

Il sistema propone l'elenco di tutte le sedi scolastiche appartenenti all'ambito territoriale scelto, ordinate rispetto al codice meccanografico.

Le possibilità fornite dal sistema sono due: si indica l'ambito e si spunta "tutte le scuole" senza ordinarle,  oppure si "apre" l'ambito e si ordinano le scuole in ordine di preferenza. In entrambi i casi non è possibile escludere qualche scuola.

Il docente può modificare l'ordine di preferenza, azionando le frecce e deve completare l'operazione con il pulsante "Salva".

Il sistema ritorna sulla schermata precedente dove viene riportato l'ambito, il pulsante "Sedi scolastiche" assume ora il colore azzurro e non compare più il messaggio "Non è stata ancora espressa la volontà sulle scuole del primo ambito".

A questo punto, il docente può inserire, nelle preferenze, anche altri ambiti territoriali, sui quali, però,  non è consentita la scelta delle sedi scolastiche.

Dopo la selezione di tutti gli ambiti d'interesse, è possibile impostare l'ordine desiderato azionando le frecce  che sono presenti a lato di ogni ambito.

E' possibile, anche, scegliere una o più province di preferenza.  La scelta è guidata e avviene selezionando le liste per provincia e per "ambito di partenza" predisposte dal sistema. Per confermare la scelta bisogna premere il pulsante "Aggiungi preferenza".

Si ribadisce che la scelta della provincia è opzionale e, nel caso vengano scelte più province, è consentito modificare l'ordine di preferenza, azionando le frecce
Le preferenze relative alle province possono essere cancellate, se necessario, con il pulsante

2 – Docenti assunti da fasi B e C da GM  –  Fase B3

Questi docenti partecipano alla mobilità territoriale (Fase B3) secondo un ordine di preferenze tra tutti gli ambiti territoriali della provincia di nomina.

Nella sezione "Preferenze" del modulo domanda, il docente potrà indicare l'eventuale disponibilità all'insegnamento in scuole con finalità specifiche (ospedaliere, carcerarie, dell'istruzione per adulti, licei europei).

Nella stessa  sezione, inoltre, il sistema  prospetta in automatico tutti gli ambiti della provincia di nomina.  Il docente deve solo ordinarli secondo il proprio gradimento.
Questi docenti dovranno, quindi,  indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale sono stati  immessi in ruolo.  Ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva dovranno indicare tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza.

La sezione del modulo per le indicazioni delle preferenze, presente su Istanze online, si compone di due  parti: la prima per l'acquisizione della eventuale disponibilità del docente per insegnamenti specifici, la seconda per l'espressione delle preferenze sugli ambiti territoriali.

In questa sezione vengono visualizzati in automatico tutti gli ambiti della provincia di nomina. Il docente deve solo ordinarle utilizzando le frecce

3 – Docenti assunti da fasi B e C da GaE  –  Fase C

Questi docenti partecipano alla mobilità territoriale (Fase C) per ottenere un ambito territoriale a livello nazionale, secondo l'ordine di preferenze espresse.

I docenti dovranno indicare, nel modulo domanda presente su Istanze online, tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.
Per questi docenti , ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, sarà indispensabile, quindi,  indicare nella domanda tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane come pubblicata nel sito del MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e prontamente indicato da OrizzonteScuola

4 – Docenti assunti da fasi 0 e A e da fasi B e C da GM  – Fase D

Questi docenti possono partecipare alla mobilità interprovinciale , in deroga al vincolo triennale, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito territoriale, dopo le operazioni di mobilità delle fasi precedenti B e C, secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti a livello nazionale.

Sarà  possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province.

I docenti che rientrano nei punti 3 e 4 troveranno, su Istanze online, la sezione preferenze del modulo domanda strutturata nello stesso modo, con la differenza che se i docenti della Fase C (assunti da fasi Be C da GaE) devono chiedere tutti gli ambiti a livello nazionale, coloro che rientrano nella Fase D (assunti da fasi 0 e A e da fasi B e C da GM) possono indicare anche un solo ambito nelle loro preferenze, essendo la loro una domanda esclusivamente volontaria, avendo già presentato istanza di mobilità nella fase A per sedi scolastiche della provincia di nomina

La sezione per l'indicazione delle preferenze si compone di tre parti: la prima per l'acquisizione della eventuale disponibilità del docente per insegnamenti specifici, la seconda per l'espressione delle preferenze sugli ambiti territoriali, la terza per l'espressione delle preferenze sulle province.

Per la selezione degli ambiti territoriali è necessario selezionare prima  una regione, una provincia e, infine, l' ambito territoriale e bisogna confermare la scelta con il pulsante "Aggiungi ambito".

Per inserire una preferenza di provincia, è necessario selezionare le voci dalle liste predisposte dal sistema e confermare con il pulsante "Aggiungi province".

Le scelte del docente vengono riproposte nella parte superiore della relativa sezione. Il docente può modificare l'ordine delle preferenze, agendo con le frecce , oppure cancellare la preferenza con il pulsante

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