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Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 (ex legge finanziaria), è stato approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, il 21 novembre u.s., con voto di fiducia in un articolo unico comprendente 557 commi.

Il Testo ha subito ulteriori numerose modifiche in Commissione nel corso della seconda lettura presso la camera dei Deputati, dove i commi sono diventati 999. La terza e definitiva lettura da parte del Senato è avvenuta il 22 dicembre ed ora la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70.

Per informazione  diamo indicazioni che riguardano direttamente o indirettamente la scuola, senza prendere in considerazione, in questa sede, tutti gli aspetti più generali che ci riguardano come cittadini e lavoratori.

(La scheda è in allegato)

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Prove di dialogo ma non è sufficiente

Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti

Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un'intesa su tutta la partita della mobilità.


I rappresentanti dell'amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto.
La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell'organico.
Importante per la Uil, considerando l'eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno.
Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati.
Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l'impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell'ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.

Nomine in ruolo Ata
A margine dell'incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l'obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.

Pagamento supplenti
I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.

L'incontro politico sblocca la trattativa

L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell'Amministrazione. E' questo il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR.

L'Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.

Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.

Roma, 29 dicembre 2015

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Giovedì, 24 Dicembre 2015 10:48

Mondo scuola: risposte ad alcuni frequenti quesiti

1) per la questione proposte, si il tutor ed il dirigente sulla base di quanto da te espletato in termini di lavoro didattico in questo periodo proporranno/concorderanno un progetto

2)per le ore non devi preoccuparti perchè devono consentirti di eseguire le tue priorità. E' possibile che se non si sovrappongono diventano ore in più ( può capitare ma solo per le ore di formazione on line ... ma non garantisco sulle volontà dei dirigenti)

3) i tempi di iscrizione alla piattaforma sono uguali per tutti i neo immessi a prescindere dalla data di accettazione

ps ti allego :

il bilancio delle competenze
Di cosa si tratta? Nello specifico il docente neoassunto è chiamato a tracciare, nel primo bimestre di lavoro, un bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. Questo bilancio viene richiesto ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, in modo tale che se un docente è molto bravo in una certa attività e meno in un'altra, sceglierà di formarsi in ciò di cui ha più bisogno.
Così il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze strutturato, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neoassunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Quante ore deve svolgere il neoassunto in anno di prova per le attività formative su citate?

le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi e per una durata complessiva di 50 ore. Quali sono le 4 fasi e quali ambiti riguardano?
Le 4 fasi sono:
1) incontri propedeutici e di restituzione finale;
2) laboratori formativi;
3) "peer to peer" e osservazione in classe;
4) formazione on-line.
Per gli incontri del punto uno saranno impiegate 6 ore, per i laboratori del punto due 12 ore, per l'educazione tra pari e l'osservazione in classe del terzo punto altre 12 ore e per la formazione on line del quarto ed ultimo punto 20 ore. Infine al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato valutazione degli insegnanti, nella sola componente docente, è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
In tale circostanza il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato.
Tale colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

la piattaforma INDIRE non sarà attiva prima della seconda metà di gennaio 2016

Le istruzioni provengono dall'Uffici Scolastici Regionali ( direzione regionale ) che, diramando la bozza alle scuola, invita i Dirigenti Scolastici a consegnare una copia della bozza del bilancio delle competenze ai docenti interessati e ai loro Tutor che li seguiranno nel percorso di formazione.

In pratica si consiglia di compilare il modello cartaceo, o comunque di cominciare a strutturare su di esso il lavoro, in modo da ricondurre poi il lavoro sulla piattaforma quando sarà attiva.

Tale anticipazione, per docenti e Dirigenti Scolastici che volessero ascoltare il consiglio (sappiamo comunque che molti neoimmessi hanno già compilato una copia cartacea del bilancio delle competenze), in modo che il susseguente patto di sviluppo professionale possa essere definito entro il mese di gennaio 2016.

In seguito, gli Uffici Scolastici potranno organizzare i laboratori di formazione.

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Giovedì, 24 Dicembre 2015 10:44

Scuola: Turi, urgenti interventi appropriati

 

MANI LIBERE SU DOCENTI 'CONTRASTIVI': LO SPIEGA IL SINDACATO DEI PRESIDI (ANP) NEI LORO CORSI DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 107. CIÒ CHE TEMEVAMO È ACCADUTO.

UIL SCUOLA SCRIVE A PARLAMENTARI: LA SCUOLA È SEDE DI LIBERTÀ E PLURALISMO CULTURALE


Quel che temevamo come peggiore tra le ipotesi, è accaduto. In una slide, utilizzata in un corso di formazione per dare indicazioni chiare e precise ai dirigenti scolastici  si dice loro che la legge del Governo sulla scuola (la 107) ha tra i suoi vantaggi quello di poter avere "mani libere" in relazione a docenti "contrastivi".

Ci domandiamo chi  sono questi docenti contrastivi –  sottolinea Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola -  quelli che non condividono un pensiero, quelli che  non condividono un metodo, quelli che non seguono le mode, quelli che non si adattano? Quelli che non vogliono capire i desideri degli alunni o dei genitori, quelli che agiscono secondo coscienza e insegnano con approccio e spirito laico, opponendo le loro tesi in antitesi con quelle delle altre, quelli  che contrastano promozioni facili, quelli che ritengono che vada insegnata la teoria evolutiva della specie, piuttosto che il creazionismo, quelli che hanno credenze religiose, idee politiche o sessuali diverse?

La scuola è luogo di libertà e pensiero critico. E i docenti di cui ha bisogno la nostra scuola sono proprio quelli che per tradizione e cultura  hanno sempre adottato un metodo di insegnamento non dogmatico, comparativo, creando attraverso il dubbio spirito critico ed autonomia di pensiero. Distintivi appunto. Quelli che insegnano come pensare. Non cosa pensare.

La nostra richiesta, peraltro ripetuta nelle sedi istituzionali – continua Pino Turi - deve trovare nella politica, nel mondo della formazione e della cultura, della società,  un moto di reazione che non può finire in un semplice richiamo alle responsabilità.

Servono, e in modo molto urgente,  modifiche appropriate alla legge che impediscano e prevengano  la trasformazione della scuola da luogo di pluralismo, cultura e libertà ad una sorta di ufficio pubblico in cui il dirigente decide in egual modo di persone e  pratiche come procedure burocratiche da sbrigare.

E' una circostanza che merita l'attenzione massima, non solo del Governo e del Ministro, ma di tutta la comunità, politica e sociale – aggiunge Turi, precisando che lettera in tal senso viene inviata a tutti i parlamentari delle Commissioni Istruzione e Cultura.

Lo scenario che si profila è quello delle scuole di tendenza.  Si avvera il monito di Pietro Calamandrei   - " la scuola pubblica è espressione di unità, di coesione, di uguaglianza civica. Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali"  che nel '45 prefigurava una sciagura del genere:  quando la scuola diventa scuola di partito, si affossa la scuola pubblica e si apre alla scuola privata.

Il governo si fermi. E' ancora in tempo a cambiare le parti sbagliate della legge e questa, collegata al ruolo dei dirigenti, è quella su cui stiamo insistendo da tempo.

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I trasferimenti del personale nell'anno delle nuove assunzioni
Turi: servono strumenti normativi adatti ad una situazione straordinaria
UIL: inaccettabili disparità di trattamento: chi vuole spostarsi non può farlo. Chi non vuole, deve.
Rischiamo un carosello infinito dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con regole inadeguate e imprecise.

Anna è insegnante di ruolo, da qualche anno, a Torino.
Quest'anno vorrebbe trasferirsi a Roma. Per farlo presenterà domanda di trasferimento.
Al momento attuale, stante che sul tema della mobilità regna la massima incertezza, si può supporre che,  se otterrà il trasferimento cambierà non solo città ma anche 'status': il trasferimento infatti comporterà la perdita della titolarità dalla sua scuola per assumere quella dell'ambito territoriale.
Passerà dalla scuola all'ambito: da lì verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Carla è stata immessa in ruolo nella fase C è di Torino ed è riuscita restare a Torino su sede provvisoria.
Lei non ha alcuna intenzione di spostarsi,  dovrà, invece,  partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Corre, quindi, il fondato rischio di doversi trasferire anche non volendolo. Anche lei andrebbe in un ambito territoriale. Ed è dall'ambito che verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Francesco è stato immesso in ruolo nella fase O – A  a Torino.  Vorrebbe tornare a Napoli ma per il suo caso  vale il blocco triennale per la mobilità interprovinciale. Non può trasferirsi. Sarà costretto a restare nella provincia di Torino.

Situazioni concrete che producono effetti indesiderati e opposti. Chi vuole spostarsi non può farlo, chi non vuole deve.  Si è passati dalla lotteria estiva – commenta Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola  – alla giostra di Natale.
Quel che si preannuncia – spiega – è un carosello infinito dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con strumenti legislativi inadeguati e imprecisi.

Siamo in una situazione straordinaria – aggiunge Turi  - occorre mettere a punto strumenti normativi che consentano a tutti di potersi spostare su tutti i posti.
Abbiamo chiesto un incontro al ministro per mettere a punto le soluzioni più adatte:  nessuno può essere escluso.  Nella trattativa che è in corso vanno superate le disparità di trattamento e trovate le soluzioni per dare chiarezza di metodo e certezze alle persone.

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Mobilità docenti 2016, ci sarà disparità di trattamento

Alessandro Giuliani, tecnico della scuola

La nuova mobilità scolastica, prevista dalla Legge 107/15, introduce inaccettabili disparità di trattamento: chi vuole spostarsi non può farlo. Chi non vuole, deve.

A denunciarlo è la Uil Scuola, attraverso una denuncia circostanziata. "Rischiamo un carosello infinito dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con regole inadeguate e imprecise", lamenta Pino Turi, segretario generale Uil Scuola.

Il sindacato Confederale prende ad esempio alcuni docenti, tutti a loro modo danneggiati dall'approvazione della riforma.

Anna è insegnante di ruolo, da qualche anno, a Torino.
Quest'anno vorrebbe trasferirsi a Roma. Per farlo presenterà domanda di trasferimento.
Al momento attuale, stante che sul tema della mobilità regna la massima incertezza, si può supporre che, se otterrà il trasferimento cambierà non solo città ma anche 'status': il trasferimento infatti comporterà la perdita della titolarità dalla sua scuola per assumere quella dell'ambito territoriale.
Passerà dalla scuola all'ambito: da lì verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Carla è stata immessa in ruolo nella fase C è di Torino ed è riuscita restare a Torino su sede provvisoria.
Lei non ha alcuna intenzione di spostarsi, dovrà, invece, partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Corre, quindi, il fondato rischio di doversi trasferire anche non volendolo. Anche lei andrebbe in un ambito territoriale. Ed è dall'ambito che verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Francesco è stato immesso in ruolo nella fase O – A  a Torino.  Vorrebbe tornare a Napoli ma per il suo caso  vale il blocco triennale per la mobilità interprovinciale. Non può trasferirsi. Sarà costretta a restare nella provincia di Torino.

È inevitabile che il giudizio del sindacato sia a dir poco aspro. "Sono situazioni concrete che producono effetti indesiderati e opposti. Chi vuole spostarsi non può farlo, chi non vuole deve.  Si è passati dalla lotteria estiva – commenta Pino Turi – alla giostra di Natale.  Quel che si preannuncia è un carosello infinito, dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con strumenti legislativi inadeguati e imprecisi".

La Uil, come gli altri sindacati, spera ora che il nuovo contratto sulla mobilità ponga rimedio almeno ad una parte di queste incongruenze. "Siamo in una situazione straordinaria – aggiunge Turi - occorre mettere a punto strumenti normativi che consentano a tutti di potersi spostare su tutti i posti.  Abbiamo chiesto un incontro al ministro per mettere a punto le soluzioni più adatte: nessuno può essere escluso.  Nella trattativa che è in corso vanno superate le disparità di trattamento e trovate le soluzioni per dare chiarezza di metodo e certezze alle persone".

Ecco il quadro delle possibilità che si profilano per la mobilità degli insegnanti, se si prendono in considerazione le diverse fasi delle immissioni in ruolo:

Blocco triennale

Provincia

Regione

Ambiti

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi di Paolo Pizzo Segr. Territoriale UIL SCUOLA Catanzaro

Quando al docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell'art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all'8/1).

Nota bene
L'applicazione dell'art. 40/3, che noi "adatteremo" alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c'è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all'8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell'art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l'art. 40/3 in quanto l'assenza del titolare non avviene in un'"unica soluzione".
Il titolare è infatti "presente" durante il periodo che va dal 23/12 all'8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

La scuola deve avere come riferimento l'interruzione dell'assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).Di conseguenza al supplente non spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un'eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.

Caso B
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all'art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l'assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in "servizio" neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.L'attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell'assenza del titolare e non alla presentazione di un'unica certificazione che la giustifichi.
Ciò è conforme all'interpretazione autentica dell'ARAN (fatta propria dall'art. 40/3 del CCNL 2007): "Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni ("sottostanti procedure giustificative dell'assenza"), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell'attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente".

Caso C
D. Se però l'ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l'1/1, o un qualsiasi altro giorno all'interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

Le esigenze di servizio terminano l'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un'astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all'interno delle vacanze) ne produrrà un'altra e soprattutto fino a quando (l'eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).

Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l'1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l'8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l'assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l'assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell'esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

IN SINTESI

Se il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l'assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).Se, invece, il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all'interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).

La corretta applicazione dell'art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: "... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente

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Lunedì, 30 Novembre 2015 11:01

Bonus 500 euro: le FAQ su cosa si può acquistare

Il Miur risponde con delle specifiche FAQ a tutti i quesiti posti dai docenti. Si chiarisce una volta per tutte cosa si intende con "hardware e software". Mancano ancora le indicazioni sulla rendicontazione.

1. La Carta del Docente consente "l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale" (legge 107/2015, art. 1, comma 121). Questi acquisti devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l'acquisto di un romanzo) ?

L'acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

2. La Carta del Docente consente "l'acquisto di hardware": vi rientrano anche smartphone, tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?

La Carta del Docente permette "di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali" (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere.

3. Quali sono i software acquistabili con il Carta del Docente?

Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta del Docente.

4. Rientra nella Carta del Docente anche un abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL?

No, in quanto l'ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l'accesso alla rete Internet. Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Non vi rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

5. La Carta del Docente può essere usata per "l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale". Dove posso trovare l'elenco degli enti accreditati per la formazione personale docente aggiornato?

L'elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accredita...

6. Con la Carta del Docente si può seguire un corso on line?

Sì, se svolto da università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Miur così come previsto dall'art.1 comma 2 della Direttiva Miur 90/2003.

7. Posso utilizzare il bonus o parte di esso per seguire un corso di laurea o un master universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?

Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca "Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola" (art. 1, comma 2).

8. Posso usare il bonus o parte di esso per un corso per lo studio di una lingua straniera all'estero?

Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli "Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani", ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.

9. Con la Carta del Docente posso sostenere l'esame di certificazione di una lingua straniera?

Sì, purché l'esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, che è possibile consultare al seguente link:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolas...

10. La Carta del Docente può essere usata per assistere a "rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo". Queste manifestazioni culturali sono generiche o devono essere attinenti alla materia insegnata? (ad esempio: un docente di italiano può utilizzare il bonus per visitare un museo scientifico?)

Le rappresentazioni cinematografiche, l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

11. Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l'acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali?

No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le "rappresentazioni teatrali e cinematografiche" e quelli per "l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo".

12. Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre scuole?

Sì, purché coerente "con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto "Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture" (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).

13. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente all'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

Sì. Anche l'impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell'organizzazione delle "attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione".

14. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente a realizzare un corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della mia scuola?

Sì. Anche in questo caso si ricorda che va valorizzata la formazione professionale del docente, non solo in rapporto al piano dell'offerta formativa della singola scuola, ma anche in riferimento a competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità, che saranno descritte e individuate nel prossimo piano nazionale per la formazione.

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Concorso a cattedra 2015: chi può accedere? Chiarimenti su 180 giorni di servizio, i 36 mesi, i laureati entro a.a. 2001/02

Il prossimo concorso a cattedra 2015 è previsto dalla legge 107/2015, con bando da emanare entro il 1° dicembre 2015. I requisiti di accesso, chiarimenti su titoli valutabili, i ricorsi annunciati. Esclusi i docenti di ruolo. Assunzioni entro il 1° settembre 2016.

Il requisito di accesso al concorso a cattedra 2015 è indicato all'art. 110 della legge 107/2015

"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'."

Dunque, si prevedono due distinte procedure concorsuali, una per posto comune e una per posto di sostegno, alle quali si accede rispettivamente con abilitazione e specializzazione sostegno.

I 180 giorni di servizio. Non vanno considerati come requisito di accesso (come qualcuno erroneamente vuol fare credere), bensì titolo valutabili ai fini della formazione della graduatoria, una volta superate le prove.

Ciò è chiaramente indicato all'art. 114 della legge 107/2015

" Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico
; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado."

I 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. La legge non prevede una quota riservata di posti per docenti (abilitati o meno) che abbiano svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, condizione che secondo la normativa europea darebbe accesso alle procedure di reclutamento, secondo quanto indicato dalla sentenza del 26 novembre scorso. Il sindacato Anief ne ha già fatto un proprio cavallo di battaglia

Laureati entro a.s. 2001/02 Nonostante nel primo documento sulla Buona Scuola (quello pubblicato il 3 settembre 2014) l'intenzione del Governo fosse quella di mantere valido l'accesso al concorso per i laureati entro l'a.s. 2001/2, in ragione del fatto che il concorso 2012 non era stato bandito per tutte le classi di concorso, tale previsione non è stata poi recepita dalla stesura finale della legge, che invece pone come unico requisito di accesso l'abilitazione.

ITP. Anche per gli ITP, che fino al concorso 2012 hanno partecipato (unica classe di concorso bandita la C430) con il diploma conseguito entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, la legge prevede l'abilitazione. Con dm n. 58 del 25 luglio 2013 sono stati organizzati gli ultimi corsi di abilitazione per ITP.

Esclusi i docenti di ruolo. Al comma 110 della legge 107/2015 si legge " Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali."

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Mobilità 2016/17. Miur: sì ad ambiti territoriali, subprovinciali. Presentati la prossima settimana

Proseguono gli incontri tra Miur e sindacati per giungere alla definizione del contratto sulla mobilità per l'a.s. 2016/17.

L'unica buona notizia al momento sarebbe la conferma che la scrittura del contratto rimane annuale, come svolto finora e non triennale, come ipotizzato.

Il confronto si è svolto in particolare sugli ambiti territorali che - assicura il Miur - non saranno né interprovinciali, né interregionali, ma sub provinciali nel rispetto della L. 107/15. Ciascun ambito comprenderà istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo

Le linee guida per la definizione degli ambiti territoriali, sentiti i Dirigenti degli USR, per raccogliere le eventuali proposte che a livello periferico si stanno elaborando, saranno elaborate e quindi presentate la prossima settimana ai sindacati.

L'unico commento al momento è quello del sindacato UIL.

Il sindacato UIL ha confermato la nettà contrarietà al sistema degli ambiti terrtoriali

Per la Uil il piano straordinario della mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo e a quello di nuova nomina, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti per ritrovare quella serenità indispensabile ad un proficuo lavoro nelle scuole.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dai sindacati in un documento unitario in 5 punti, potremo conoscere le risposte del Miur solo nei prossimi incontri.

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