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È stata anticipata al 20 maggio la data di effettuazione dello sciopero annunciato nel corso della manifestazione del 28 aprile in piazza Montecitorio e che coinvolgerà, per l'intera giornata, tutto il personale della scuola (docenti, personale Ata, dirigenti). Lo hanno deciso questa mattina i segretari di Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal; la scelta ha tenuto conto che il 23 maggio si ricorderà in tutta Italia il tragico evento della strage di Capaci e che saranno numerose le iniziative di commemorazione promosse nelle nostre scuole Le motivazioni dello sciopero, legate al mancato avvio delle trattative per il rinnovo del contratto e alle numerose emergenze del settore, soprattutto quelle legate all'applicazione della legge 107, saranno illustrate in modo dettagliato in una conferenza stampa che i sindacati convocheranno nei prossimi giorni.

Roma, 2 maggio 2016

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

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Giovedì, 28 Aprile 2016 02:00

Manifestazione nazionale scuola

Turi: la valutazione è un falso problema. Parliamo di contratto.

Gli insegnanti sono abituati essere valutati. I risultati del loro lavoro sono sotto gli occhi di tutti.
Uil: bisogna evitare di indebolire l'autorevolezza degli insegnanti e della scuola
Riprendere il dialogo per risolvere i problemi

Quello di oggi non è un muro contro muro con il Governo.  Abbiamo migliaia di firme di persone che a scuola lavorano ogni giorno e che vogliono trovare soluzioni concrete ai limiti di fattibilità dei provvedimenti attuativi della  legge 107. Soluzioni diffuse e condivise così come è stato fatto per il contratto sulla mobilità.

Quel che ancora non si è voluto capire è che la contrattazione, contrariamente a ciò che si vuole fare credere, è il sistema più  moderno ed innovativo di relazioni sindacali.
Il contratto è  uno strumento flessibile: si decide e poi si può cambiare.  Un contratto ha una scadenza e si può sempre correggere - ha detto Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, dal palco allestito a Piazza Montecitorio, nel corso della manifestazione della scuola organizzata dai sindacati scuola oggi a Roma

Cambiare una legge è più difficile: l'iter è lungo e  risente delle maggioranze di Governo e delle valutazioni emotive del momento.

Avere timore di contrattare è un sintomo di debolezza – ha aggiunto Turi , mettendo in luce la  situazione in cui operano le istituzioni pubbliche,  l'Economia, la Funzione pubblica, la Corte dei Conti, il MIUR che non si fidano le une delle altre.

Dare ai dirigenti scolastici poteri impropri equivale a farne una autorità salariale, di scelta dei docenti, e persino dell'offerta formativa.

Una scelta che va a discapito dell'autorevolezza della funzione docente, che limita la libertà e che crea un condizionamento indiretto (neanche troppo) legato alla valutazione dei dirigenti stessi.

Un modello gerarchico che soffocherà un sistema in cui la piramide andrebbe rovesciata per liberare risorse ed evitare la burocratizzazione e più in generale l'influenza della politica più propensa a valutare atti e procedure che gli effetti didattici ed educativi della scuola dell'autonomia che si trasformerebbe in un grande ufficio pubblico dove si trattano pratiche, numeri, tabelle, senza tenere nella giusta considerazione le persone: persona è l'alunno, persona è il docente, persona è il personale Ata.  Considerare questo fattore, significa valutare  ogni funzione educatrice.

Sono le ragioni di fondo che ci fanno riconfermare il giudizio negativo della legge 107. Un pasticcio che merita un'attenta riflessione da parte di tutte le persone che hanno a cuore le sorti della scuola e di conseguenza del paese.

A supporto della mobilitazione e dello sciopero generale del 23 maggio per chiedere con forza l'apertura delle trattative sindacali, oggi stiamo contando tantissime firme, che testimoniano la grande fiducia che i lavoratori ripongono nel sindacato e nella sua azione, e che consegneremo al Governo a supporto delle nostre richieste di giustizia, di equità per tutto il personale, dirigente, docente, ATA, di ruolo e precario.

On line sul sito Uil Scuola il testo integrale dell'intervento di Pino Turi nel corso della manifestazione di oggi a Piazza Montecitorio.

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Venerdì, 18 Marzo 2016 10:14

Scuola: ricorsi concorso 2016

Tipologie RICORSI dal NS studio legale.

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno

A)      Gli abilitandi del sostegno dell'ultimo ciclo. Sono esclusi dalla procedura concorsuale in quanto il bando esclude  i soggetti che stanno conseguendo l'abilitazione in questi mesi. (COPIA ATTESTAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO)

B)      ESCLUSIONE ABILITATI NEL SOSTEGNO GIA' IN RUOLO

non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali (COPIA CONTRATTO DI RUOLO)

C)      ESCLUSIONE DOCENTI UTILIZZATI DAL MIUR PER IL SOSTEGNO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A 36 MESI SE PUR PRIVI DI ABILITAZIONE (COPIA CERTIFICATI DI SERVIZIO)

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria

D)     Escluso in quanto in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (COPIA DIPLOMA)

E)      Escluso in quanto in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; (COPIA DIPLOMA)

Il bando esclude i candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1, art. 3 del bando.

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado

F)       Escluso in quanto sto conseguendo l'abilitazione PAS o TFA attraverso la conclusione dei percorsi abilitanti, ovvero acquisito il titolo con riserva (COPIA PARTECIPAZIONE CORSO)

G)     Escluso in quanto sono docente inserito nella 3^ fascia di Istituto, privi di abilitazione all'insegnamento ma con il requisito dei 36 mesi di servizio anche non continuativo (Sentenza corte di Giustizia Europea) (COPIA CERTIFICATI SERVIZIO)

H)     Escluso in quanto sono Docente con 360 giorni di servizio ed a cui è stato negato l'accesso ai PAS. (Consiglio di Stato Sentenza n. 2750/2015 la limitazione alla partecipazione dei percorsi di abilitazione è stata dichiarata eccessiva. (COPIA PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE)

I)        Escluso in quanto sono docente  ITP esclusi dal concorso (COPIA CERTIFICATO SERVIZIO);

J)        Escluso in quanto sono docente già di ruolo che intendono modificare grado e classe di concorso di insegnamento (COPIA CONTRATTO RUOLO);

K)     Escluso in quanto docente per cui non è previsto il concorso per propria classe di insegnamento ovvero non era stato previsto nel 2012 il concorso per tali classi di insegnamento (COPIA CERTIFICATO SERVIZIO O CONTRATTO);

L)       Escluso in quanto sono docente Laureato o diplomato presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, AFAM gli ISEF prima del 7 giugno 1999 o laureandi a questa data che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale. (COPIA DIPLOMA O LAUREA)

M)     Escluso in quanto sono docente Docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo da parte del MIUR oggi esclusi; (COPIA ABILITAZIONE  ESTERA)

N)     Escluso in quanto sono docente laureando in Scienze della Formazione primaria (COPIA CERTIFICATO FREQUENZA);

O)     Ricorso per la valutazione del servizio il servizio nella parte in cui non potrà essere valutato se non prestato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni. (COPIA CERTIFICATI SERVIZIO

P)      Ricorso per la eguale valutazione dei punteggi per i titoli PAS  con TFA (COPIA CERTIFICAZIONE PAS)

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Supplenze: caso del pagamento sabato e domenica ricompresi nel contratto di proroga senza aver completato l'orario settimanale

I casi in cui il pagamento del sabato e della domenica dipende dal diritto alla proroga della supplenza e non dal completamento dell'orario settimanale del docente titolare sostituito Forniamo degli utili chiarimenti ai docenti e alle segreterie scolastiche che continuano ad inviare quesiti sull'argomento.

Dimostriamo come il pagamento del sabato e della domenica non dipende sempre dal completamento dell'orario settimanale del titolare sostituito, ma anche da un'altra norma riconducibile al Regolamento delle Supplenze che riguarda la proroga del contratto di supplenza.

L'art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: "Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile".

Il MIUR offre dei chiarimenti sull'argomento nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013:

"Il dipendente che completi tutto l'orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall'ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell'applicazione della disposizione in questione l'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima."

Fin qui tutto chiaro.

Vogliamo invece porre l'attenzione su un altro caso ovvero quando il sabato e la domenica potrebbero comunque essere ricompresi nel contratto del supplente anche senza che quest'ultimo abbia completato tutto l'orario settimanale ordinario.

Poniamo infatti il caso del docente nominato per una supplenza breve in sostituzione del titolare assente dal mercoledì al venerdì oppure dal lunedì al venerdì ma non per tutto l'orario settimanale (ammettiamo che il titolare abbia un part time o sia a sua volta un supplente nominato non per l'orario intero ma per es. per 12 ore). Il titolare in questione ha inoltre il sabato come giorno "libero".

Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza?

In questo caso al supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga contrattuale in virtù dell'art 7/4 del DM 131/07 che recita:

"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."

Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica.

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Venerdì, 04 Marzo 2016 11:15

Concorso scuola: nessun limità d'età

In merito al richiamo nei testi del  Bando di concorso ai requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 487/1994, si precisa quanto segue al fine di evitare inutili fraintendimenti.La legge 127/97 all'art. 3, comma 6, ha introdotto la regola generale per cui: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione".

Ciò posto, si precisa che i limiti di età previsti dal DPR 487/1994 (eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40) devono intendersi superati, per la regola della successione delle norme nel tempo.

Il richiamo fatto dai diversi Bandi al DPR 487 dovrà pertanto essere considerato soltanto ai fini degli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego (cittadinanza, idoneità fisica..), non essendo prevista alcuna deroga esplicita in riferimento a quanto previsto dalla legge 127/97.

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CONCORSO DOCENTI


Un bando di concorso propagandistico, emanato senza confronto con il sindacato, diretto a chi da anni "serve" il paese: docenti abilitati, con alle spalle esperienza e titoli, sono chiamati a misurarsi con le prove di un concorso che, in continuità con la legge 107/2015, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, eliminare il precariato.

Si tratta di un concorso riservato a coloro che hanno servito il paese insegnando nelle scuole italiane con contratti di lavoro precario a cui, ora, si propone un concorso per coprire il turnover dei prossimi tre anni; una proiezione che non può garantire a tutti che trovino posto e molti continueranno a lavorare con contratti precari o rimarranno senza lavoro. E' mancata la fase di raccordo tra la 107/2015 e il concorso, si continua a non mettere al centro dell'attenzione le persone, ma la politica con le sue esigenze di protagonismo.

Si continua a negare ogni forma di confronto con il sindacato, continuando con questa strana forma di protagonismo su cui si vorrebbero regolare partite politiche illudendosi di dare risposte ai cittadini, in solitudine e senza confronti. Eppure è solo con il confronto, più volte richiesto e sempre negato, che si potevano e si possono evitare situazioni di contenzioso e in alcuni casi di vere e proprie figuracce, come quella di inserire nel bando di concorso il limite dei 40 anni di età, per poter partecipare al concorso stesso: sappiamo che la maggior parte dei candidati ha più di 40 anni e sappiamo anche che su questo si è espressa la Corte Europea, ma lo avremmo fatto rilevare e si sarebbe eliminato un fattore di incertezza e sicuramente anche di ricorso. Come con il confronto avremmo sostenuto le giuste ragioni di coloro che hanno diritto alla stabilizzazione e che resteranno fuori dal perimetro disegnato dal concorso, come gli idonei del concorso di scuola dell'infanzia, di tutti coloro che senza abilitazione, con tre anni di contratti reiterati, non hanno alcuna possibilità vedere quel diritto alla stabilizzazione decretato dalla Corte di Giustizia Europea.

Ci vogliono portare allo scontro perché rappresentiamo le esigenze delle persone, che comunque tuteleremo in ogni modo ed in ogni sede, che sono le stesse persone che chiedono alla politica la soluzione dei loro problemi.

La UIL Scuola è determinata per modificare e cancellare tutte quelle norme della legge 107/15 che incidono negativamente sui diritti e sul buon funzionamento delle scuole, come quella assurda che prevede di non poter stipulare contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi. Abbiamo forte la cognizione e la consapevolezza del differente ruolo con la politica: continueremo a svolgere la nostra azione sindacale. Su questo terreno attendiamo l'amministrazione.

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Lunedì, 29 Febbraio 2016 10:53

Scuola: il concorso, tutte le informazioni

Il concorso

Parte il nuovo concorso a posti e cattedre per il personale docente così come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015.
La procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno.
Un totale di 63.712 posti che verrano assegnati nel corso del triennio 2016/2018.
Un concorso innovativo che vuole selezionare i migliori docenti puntando sul merito, sul riconoscimento del percorso svolto e sulla qualità.

Infanzia e primaria

I posti messi a bando per la scuola dell'infanzia sono 6.933 e per la scuola primaria 17.299. Le assunzioni avverrano nel triennio 2016/2018

Chi partecipa

Gli aspiranti docenti non di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e/o per la scuola primaria, conseguita entro la data di scadenza prevista dal bando.

Come partecipare

L'aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online.
La domanda è disponibile su Istanze Online del sito Miur dalle ore 8:00 del giorno 29 febbraio alle ore 14:00 del 30 marzo.
Ogni candidato può presentare la domanda in una sola regione.
I candidati che hanno i titoli per partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola secondaria e per il sostegno possono farlo e presentare la domanda anche in una regione diversa da quella prescelta per il bando della scuola dell'infanzia e primaria.

Le prove d'esame

L'esame prevede il superamento di una prova scritta computerizzata e di una prova orale.
Non è prevista alcuna prova preselettiva.
La prova scritta ha una durata di 150 minuti ed è composta da otto quesiti di cui sei a risposta aperta e due, nella lingua straniera scelta dal candidato, a risposta chiusa.
Per la scuola primaria questa lingua è obbligatoriamente l'inglese.
Per la scuola dell'infanzia invece sarà la lingua che il candidato avrà scelto al momento della presentazione della domanda fra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
La prova orale ha una durata di 45 minuti e vi accedono i candidati che hanno superato la prova scritta. Si compone di una lezione simulata e di un colloquio con la commissione d'esame.

Documenti utili

·         Legge 107/2015

·         Testo del bando infanzia e primaria e Allegato 1 (posti)

·         D.M. 95- Allegato A - Prove e programmi d'esame

·         D.M. 94- Tabella di valutazione dei titoli

Secondaria di I e II grado

I posti messi a bando per la scuola secondaria sono 15.638 per il primo grado e17.231 per il secondo grado.
A questi si aggiungono 506 posti per la nuova classe di concorso A023 relativa all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.

Chi partecipa

Gli aspiranti docenti non di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita entro la data di scadenza prevista dal bando.

Come partecipare

L'aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online.
La domanda è disponibile su Istanze Online del sito Miur dalle ore 8:00 del giorno 29 febbraio alle ore 14:00 del 30 marzo.
Ogni candidato può presentare la domanda in una sola regione.
I candidati in possesso dei titoli per partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria o sostegno possono farlo e presentare la domanda anche in una regione diversa da quella prescelta per il bando della scuola secondaria.

Le prove d'esame

L'esame prevede il superamento di una o più prove scritte computerizzate, di una eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale e di una prova orale. Non è prevista alcuna prova preselettiva.
Le prove scritte, diverse per ciascuna classe di concorso o ambito disciplinare, hanno una durata di 150 minuti e sono composte da otto quesiti di cui sei a risposta aperta e due, nella lingua straniera scelta dal candidato, a risposta chiusa.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta deve essere svolta interamente nella relativa lingua.
La prova pratica anche a carattere laboratoriale verte sugli stessi programmi della classe di concorso a cui si riferisce. La durata, il programma e i contenuti generali sono indicati, per ciascuna classe di concorso, nell'allegato A del D.M. 95 (prove d'esame)
La prova orale ha una durata di 45 minuti e vi accedono i candidati che hanno superato le prove scritte. Si compone di una lezione simulata e di un colloquio con la commissione d'esame.

Documenti utili

·         Legge 107/2015

·         Testo del bando secondaria e Allegati 1 - 2 (posti)

·         D.M. 95- Allegato A - Prove e programmi d'esame

·         D.M. 92 - Riconoscimento dei titoli di specializzazione in
Italiano Lingua 2

·         D.M. 93 - Ambiti disciplinari

·         D.M. 94- Tabella di valutazione dei titoli

·         Regolamento per le nuove classi di concorso

·         Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove
classi di concorso

Sostegno

I posti messi a bando per il sostegno sono 6.101 così ripartiti sui vari gradi di istruzione: 304 per l'infanzia, 3.799 per la primaria, 975 per la secondaria di I grado e 1.023 per il II grado.

Chi partecipa

Gli aspiranti docenti non di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento e del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data di scadenza prevista dal bando.

Come partecipare

L'aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online.
La domanda è disponibile su Istanze Online del sito Miur dalle ore 8:00 del giorno 29 febbraio alle ore 14:00 del 30 marzo.
Ogni candidato può presentare la domanda in una sola regione.
I candidati che, avendone titolo, intendano partecipare anche alle altre procedure concorsuali possono farlo e presentare la domanda anche in una regione diversa da quella prescelta per il bando sul sostegno.

Le prove d'esame

L'esame prevede il superamento di una prova scritta computerizzata e di una prova orale.
Non è prevista alcuna prova preselettiva.
La prova scritta ha una durata di 150 minuti ed è composta da otto quesiti di cui sei a risposta aperta e due, nella lingua straniera scelta dal candidato, a risposta chiusa.
La prova orale ha una durata di 45 minuti e vi accedono i candidati che hanno superato la prova scritta. Si compone di una lezione simulata e di un colloquio con la commissione d'esame.

Documenti utili

·         Legge 107/2015

·         Testo del bando sostegno e Allegato 1 (posti)

·         D.M. 95 - Allegato A - Prove e programmi d'esame

·         D.M. 94- Tabella di valutazione dei titoli

 

Mappa dei Posti

·         Infanzia e primaria

·         Secondaria I e II grado

·         Sostegno

Nota bene: per la scuola secondaria e per il sostegno consultare l'allegato 1 dei relativi bandi per verificare l'eventuale aggregazione territoriale delle procedure concorsuali

Domanda online

Gli aspiranti docenti, per partecipare a ciascuna delle tre procedure concorsuali (scuola dell'infanzia e primaria, sostegno, scuola secondaria), devono presentareobbligatoriamente domanda online.

La domanda è disponibile su Istanze Online del sito MIUR dalle ore 8:00 del 29 febbraio alle ore 14:00 del 30 marzo.

Per questa attività è previsto, nello stesso periodo, un servizio di assistenza telefonica.

Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata non sono prese in considerazione.

Nella domanda online l'aspirante dovrà compilare le informazioni richieste in merito a:
- regione e insegnamenti richiesti;
- titoli di accesso (abilitazione e/o abilitazione e specializzazione in caso di sostegno);
- altri titoli valutabili in aggiunta al titolo di accesso;
- titoli di preferenza (art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487);
- titoli di riserva;
- altre dichiarazioni.

Contatti

Per assistenza e informazioni sulla compilazione della domanda online è disponibile un servizio di assistenza telefonica dal 29 febbraio al 30 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

080.9267603

Per informazioni di natura amministrativa ci si può rivolgere al competente Ufficio Scolastico Regionale.

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La pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale avverrà presumibilmente entro il 20 marzo e riporterà le seguenti scadenze di presentazione delle domande:

Personale docente

Mobilità - Fase A -trasferimento e mobilità professionale provinciale di cui all'art. 6 del CCNI
Le domande si potranno presentare presumibilmente tra fine marzo e fine aprile 2016;
Le preferenze esprimibili, saranno in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole secondarie di I e II grado.

Mobilità - Fase B, C e D di cui all'art. 6 del CCNI 2016/17
Le domande si potranno presentare presumibilmente nel mese di maggio 2016.
Trasferimento provinciale su ambiti - assunti da concorso (fasi B e C Legge 107/15): gli interessati potranno esprimere fino a tutti gli ambiti della provincia di attuale assunzione.
Trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B e D: si potranno esprimere sino a 100 preferenze tra ambiti e province.
I sindacati hanno chiesto di dare agli interessati la possibilità di scegliere indistintamente ambiti e/o province senza alcun vincolo numerico. L'amministrazione si è riservata un approfondimento in merito.

Trasferimenti interprovinciali fase C: gli interessati dovranno esprimere tutti gli ambiti territoriali anche attraverso le preferenze sintetiche delle province

La pubblicazione dei movimenti avverrà secondo la seguente tempistica:

trasferimenti e mobilità professionale provinciale - fase A - entro il 20 giugno 2016;trasferimento provinciale assunti da concorso (fasi B e C Legge 107 2015) e trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B, C e D:

scuola primaria e scuola dell'infanzia entro l'11 luglio 2016 scuola secondaria di primo grado entro il 20 luglio 2016; scuola secondaria di secondo grado entro il 30 luglio 2016.

Le domande dovranno essere presentate in modalità online attraverso il portale Polis-Istanze online.

Il MIUR, in tempo utile, pubblicherà tutta la modulistica sul sito istituzionale.

I sindacati hanno richiesto all'Amministrazione di fissare un incontro urgente in merito alla mobilità professionale prevista per i licei musicali, per definire modalità e titoli utili per il passaggio in tale ordine di scuola a tutela della continuità didattica degli alunni e del personale già utilizzato negli anni precedenti.

Personale ATA

La presentazione delle domande, in modalità online, è prevista nel mese di aprile con scadenza nel mese di maggio. Nel mese di luglio avverrà la pubblicazione dei movimenti. Per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale, nulla è cambiato rispetto a quella dell'anno precedente.

Personale educativo

In deroga alla legge può presentare domanda di mobilità interprovinciale.
Quindi può presentare sin da subito domanda di trasferimento e di passaggio per non più di tre province oltre quella di titolarità.
La presentazione delle domande, è prevista nel mese di marzo con scadenza nel mese di aprile. La pubblicazione dei movimenti avverrà nel mese di giugno.

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UNA MOBILITA' STRAORDINARIA (Tabella in allegato)

In primo luogo per i numeri: si prospettano circa 250 mila domande di trasferimento. Alle 100 mila che vengono presentate in media ogni anno vanno aggiunte quelle che potranno essere presentate dagli insegnanti neo assunti.
Per la prima volta si prevede una mobilità per alcuni neo assunti su tutto il territorio nazionale.
Questa volta non ci sarà il vincolo triennale per chi richiede trasferimento.

ITER


Dopo la firma del contratto lo stesso passerà in visione alla Funzione Pubblica.Il Miur predisporrà quindi l'ordinanza e i modelli di domanda.
Dalla pubblicazione dell'ordinanza si hanno 20 – 30 giorni di tempo per presentare la domanda.

CHI SI MUOVE


Si possono prevedere molti rientri da Nord a Sud dei cosiddetti docenti "immobilizzati" che, prima dei neo assunti in fase B e C da GAE, avranno la possibilità di occupare i posti compresi quelli del potenziamento.

LE NOVITA'


Per i trasferimenti, anche tra province diverse, andranno calcolati anche i posti del potenziamento quindi tutto l'organico dell'autonomia (non soltanto le cattedre in organico di diritto).
Viene introdotta una deroga al vincolo triennale per i trasferimenti interprovinciali.
Chi non poteva muoversi per tre anni, potrà farlo.
Gli ambiti vengono definiti come realtà amministrativo-territoriale.
Gli uffici scolastici regionali stanno definendo la loro costituzione. Dovrebbero essere circa 380.

LE PAROLE CHIAVE


Titolarità di sede = è la scuola dove si insegna e dove si chiede di essere trasferiti. Posto definito.
Ambito = realtà amministrativo-territoriale.
Deroga = le norme contrattuali agiscono in virtù di deroghe ai vincoli posti dalla legge

COME E' CAMBIATO IL QUADRO DI RIFERIMENTO


Il negoziato contrattuale ha permesso di mantenere la titolarità di sede per tutta la fase provinciale dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo.
Chi non richiede trasferimento provinciale mantiene la titolarità nell'attuale scuola.
Chi  richiede trasferimento o passaggio provinciale avrà la sua sede di servizio.
Tale possibilità è prevista anche per i trasferimenti e per passaggi interprovinciali per gli immessi fino al 2014 -15 per il primo ambito.
Nella tabella di valutazione titoli è stato aggiunto un punteggio per chi è in possesso del CLIL.

il contratto le dichiarazioni a verbale la scheda Uil Scuola con i grafici di sintesi la tabella sinottica a cura della Uil Scuola

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Dall'ambito territoriale il via alle domande di part-timePubblicato

Ieri l'ambito territoriale ha emanato la consueta nota che consente la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale per i docenti. Il 15 marzo 2016 è  il termine per la presentazione delle domande da presentare per il tramite dell'istituzione scolastica di servizio che fornirà tutta la modulistica necessaria.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno a tempo normale, presentando la domanda di revoca del part-time entro il 15 marzo all'Ufficio Scolastico della provincia sede di titolarità, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.
Non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se espressamente richiesto.
Prima della scadenza del biennio, possono essere accolte domande di ritorno al tempo pieno sulla base, però, di motivate esigenze.

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