Serena Piscitello

Serena Piscitello

Avviso di mobilità volontaria esterna in entrata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

AREA COMPARTO SANITA’:

  • per titoli ed eventuale colloquio
  • riservato a dipendenti di Aziende ed Enti del Comparto Sanità anche di Regionidiverseper la copertura di:n. 10 posti di CPS INFERMIERE cat. D.

Bando completo in allegato.

L'azienda ospedaliera di Alessandria SS. Antonio Biagio e C. Arrigo ha pubblico due bandi con scadenza 6 ottobre 2022 per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 collaboratore tecnico professionale, categoria D e l'assunzione di 1 assistente tecnico geometra categoria C. In allegato i due bandi completi.

 

Acciaierie D’Italia ora sta superando ogni limite. È una provocazione dal sapore di sfida al governo e alle istituzioni quella lanciata dall’azienda che, in tutti i siti del gruppo, continua a trasformare le ferie in cassa integrazione. Infatti, in queste ore i lavoratori di tutto il gruppo Acciaierie D’Italia stanno ricevendo il cedolino paga, relativamente alle competenze maturate nel mese di agosto e, come accaduto per le retribuzioni di luglio, le sorprese non mancano. Ancora una volta il management di Acciaierie D’Italia ha deciso di trasformare le ferie regolarmente programmate per il periodo estivo dai lavoratori in cassa integrazione, non tenendo conto delle verifiche che gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro sta effettuando, in seguito all’esposto presentato il 20 luglio 2022 dalle organizzazioni sindacali sia alla Itl che all’Inps. Ci saremmo auspicati da parte di acciaierie d’Italia una sospensiva da parte dell’azienda, rispetto allo scellerato modus operandi messo in atto; invece, l’atto di prepotenza dal sapore di provocazione, prosegue indisturbato con un rincaro della dose e violando leggi e contratto.


Negli ultimi cedolini, infatti, oltre alle ferie, sono stati trasformati in cassa integrazione anche i permessi legge 104, i riposi maturati in seguito alle turnazioni e per donazione sangue.
Tutto questo è inaccettabile. L’azienda continua ad applicare in modo unilaterale la sostituzione delle ferie programmate in cassa integrazione, toccando il personale al quale normalmente è applicata esclusivamente una cig parziale, ovvero lavoratori che operano su degli impianti e reparti attualmente operativi e che svolgono una rotazione della cassa
integrazione. I lavoratori hanno diritto al ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta. In tutto questo c’è anche un danno per le casse dello Stato, che si trova a riconoscere attraverso l’istituto della cig le “ferie mascherate” che, in una normale condizione, avrebbe pagato Acciaierie D’Italia.
Non capiamo come, di fronte, ad uno scempio di enorme vastità come questo il governo, ed in particolare i Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro direttamente derisi da questi accadimenti, rimanga inerme e scarichi ogni responsabilità di controllo e indirizzo.


Roma, 12 settembre 2022
Uffici Stampa Fim, Fiom, Uilm Nazionali

ENERGIA ED INFLAZIONE FLAGELLO DEI CONSUMATORI:  OGGI CONGRESSO PROVINCIALE ADOC ALESSANDRIA al Museo della Gambarina, AL
L'appuntamento pe ri soci è per questo pomeriggio alle 16 con il Congresso Provinciale dell’Adoc di Alessandria.
Il congresso si svolgerà presso il Museo del C’era una Volta della Gambarina in piazza della Gambarina ad Alessandria

Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) 

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è stato adottato  il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel quale è stato previsto un  ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei cd. caregiver familiari, “al fine di conseguire la  condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e  familiare” (art. 1, comma 1, d.lgs. 105/2022). 

Le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia  diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e  all'assistenza. 

Si riportano, di seguito, le novità introdotte in relazione ai singoli istituti. 

1. Congedo di paternità obbligatorio 

Rispetto alla previgente disciplina, l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d.  Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022, in merito al congedo di  paternità obbligatorio, stabilisce che “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto  ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili  ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche  in caso di morte perinatale del figlio”. Tale congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo,  disciplinato dall’art. 28 T.U., spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di  abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di  maternità.

Si evidenzia di seguito quanto stabilito dalle le disposizioni di recente emanazione secondo le quali il congedo di paternità

a) spetta per un periodo di 10 giorni lavorativi

b) è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi  alla nascita

c) non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo; d) è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale; e) si applica anche al padre adottivo o affidatario; 

f) può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; g) è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del T.U.; 

h) dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ed, in particolare, il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, cc. da 2 a 7, e dell'art. 23 (art. 29 T.U. nuova formulazione) e il trattamento previdenziale è quello previsto  dall’art. 25 (art. 30 T.U. nuova formulazione); 

i) è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo

Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui  agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che  ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso  di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso (art. 55, cc. 1 e 2 T.U.). 

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla  base della data presunta del parto”. 

Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle  comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in  parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei  giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata  la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già  presentate a mezzo e-mail dovranno essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei  giustificativi di assenza e presenza. 

2. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti 

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato il comma 1  dell’articolo 34 del T.U., disponendo che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al  dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili,  un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad  un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30  per cento della retribuzione”. 

Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita  del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile  di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo  indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). 

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U.:  la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o  dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a  7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro  i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori  possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in  cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi  dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. 

Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale  sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono  riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non  più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio,  l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. 

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il  genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o  dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della  retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 

Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi  dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno diritto, entro il compimento del  dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell’art. 33 T.U., è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento (art. 34,  comma 2, T.U. nuova formulazione). 

Le modifiche in materia di congedo parentale trovano applicazione anche in caso di adozione  nazionale ed internazionale e di affidamento. Pertanto, la sopra citata indennità del 30 per cento è dovuta,  per il periodo massimo complessivo previsto dei 9 mesi, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e  comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (art. 36, c.3, T.U.). 

Resta ferma la previsione di maggior favore contenuta nell’art. 28, c. 3 del CCNL 2019-2021, che  riconosce, nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n.  151 del 2001, l’intera retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi trenta  giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente. 

Con l’occasione si rammenta che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione  continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale  modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza  non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (art. 28, c. 5, CCNL 2019-2021). 

Si evidenzia che, secondo la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 34 T.U. nuova formulazione,  i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie,  riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi  all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva. 

Per la fruizione dei congedi parentali, dovrà essere inserita apposita istanza sul modulo “Richieste”  del sistema informativo di gestione delle presenze, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo che ricorrano particolari e comprovate situazioni personali, in presenza delle  quali la domanda potrà essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di  astensione dal lavoro, utilizzando i codici appositamente previsti: 

- FA1 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 100%); 

- FA5 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 30%); 

- FA6 (Congedo parentale a giorni non retribuito); 

- F1H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 100%); 

- F5H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 30%); 

- F6H (Congedo parentale a ore non retribuito). 

Si rappresenta che la fruizione dei congedi in esame viene resa disponibile sul sistema informatico  previo inserimento nel modulo “Anagrafica dei Dipendenti” (già “Dotazione Organica”), i dati relativi ai figli  all’interno della sezione “Nucleo Familiare”. 

3. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 

L’articolo 2, comma 1, lett. n) ha riformulato l'articolo 42, comma 5, prevedendo l’inserimento della  parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016,  n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, al pari  del coniuge. 

Ne consegue che, secondo la disciplina entrata in vigore il 13 agosto 2022, nell’ordine di priorità, al  coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità.  

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla  richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della  domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. 

La richiesta di concessione del congedo in parola viene effettuata per via ordinaria e pertanto la  verifica del rispetto dei tempi sopra indicati non avviene tramite l’applicativo informatico. Per la fruizione del congedo straordinario in parola è previsto che su “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”) vengano inseriti i dati relativi al provvedimento di concessione del diritto al lavoratore ed, in particolare, le date di inizio e termine del periodo di congedo. L’assenza del lavoratore, in  corrispondenza delle giornate e dei periodi di fruizione, comporta che il sistema generi il corrispondente giustificativo (AZ). 

4. Permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

Il novellato art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera  b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022, nel riferirsi espressamente anche al lavoratore dipendente pubblico, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto e stabilisce  che “Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in  situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che  possono fruirne in via alternativa tra loro”. 

Viene, dunque, superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel  previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà - non poteva  essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per  l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n.  104/1992, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. 

5. Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

In conseguenza della modifica dell’art. 8, c. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad opera  dell’art. 5, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 105/2022, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione  del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile di cui  all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1,  comma 36, della medesima legge. 

Nota fornita dall'Ispettorato nazioanle del lavoro.

“Dopo molti anni è stato finalmente presentato un piano industriale dettagliato e di prospettiva che valorizza il marchio storico Pernigotti, rilancia la produzione dello stabilimento di Novi Ligure e tutela i livelli occupazionali attualmente in forze, con importanti prospettive di formazione e riqualificazione professionale. Accogliamo quindi positivamente l’acquisizione da parte di J.P. Morgan e la sinergia con Walcor esplicitata nel piano strategico presentato oggi, auspicando una sua rapida attuazione”. 

Lo dichiarano Fai Flai e Uila, dopo l’incontro svolto oggi in videoconferenza con i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle aziende coinvolte e delle Regioni Piemonte e Lombardia. 

L’accordo prevede la cessione dell’intero pacchetto azionario e degli asset Pernigotti e punta all’immediata riapertura della fabbrica piemontese. Il closing è previsto entro la fine di settembre, nel frattempo riprendono le produzioni del sito di Novi Ligure, per garantire la prossima campagna natalizia. 

“In attesa di valutare attentamente i contenuti del piano entro il prossimo incontro, previsto per il 12 settembre, auspichiamo una valutazione positiva anche da parte della direzione generale degli ammortizzatori sociali, per la proroga della cassa integrazione scaduta lo scorso 30 giugno” concludono i sindacati. 



Uffici Stampa FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL

Roma, 31 agosto 2022

L’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.

Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.

(fonte: INPS)

Si trasmette l'avviso allegato scadenza 12/09/2022, indetto dall'ASL Città di Torino.

Ecco il link per gli interessati.

https://www.aslcittaditorino.it/categoria_concorso/concorsi-pubblici/

Se non vuoi più ricevere chiamate indesiderate di telemarketing puoi iscrivere i numeri di telefono, fissi e cellulari, di cui sei intestatario al Registro pubblico delle opposizioni. L’iscrizione al servizio annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli con i gestori delle tue utenze (ovvero quelli con cui hai contratti continuativi, per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelli che autorizzerai dopo l’iscrizione al Registro. Il servizio si riferisce sia alle chiamate con operatore umano sia a quelle automatizzate (“robocall”). L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato, ma può essere rinnovata se si intende annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati dopo l’iscrizione al RPO.

Il Registro pubblico delle opposizioni è stato esteso a tutti i numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. Tutti i cittadini intestatari di un contratto telefonico (detti anche “contraenti telefonici“) possono iscriversi al servizio bloccando l’utilizzo del proprio numero per finalità pubblicitarie da parte degli operatori di telemarketing.

Puoi iscrivere uno o più numeri di telefono al RPO mediante tre modalità: telefono, web ed email.

Iscrizione tramite Web:

  1. Accedi alla funzione “Iscriviti“, selezionando l’eventuale metodo di identificazione
  2. Inserisci fino a cinque numeri di telefono
  3. Dimostra la disponibilità delle utenze indicate chiamando dalle stesse l’apposito numero RPO che verrà mostrato nel modulo elettronico
  4. Esprimi il diritto di opposizione

Iscrizione tramite Telefono:

  1. Chiama dal numero che intendi iscrivere il numero verde 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari
  2. Segui le istruzioni del risponditore automatico per esprimere il diritto di opposizione. In caso di difficoltà la chiamata verrà inoltrata a un operatore umano

Iscrizione tramite Email:

  1. Compila l’apposito modulo RPO di “Iscrizione” con i dati richiesti, inserendo fino a cinque numeri di telefono
  2. Salva il modulo senza modificarne il formato
  3. Invia il modulo RPO compilato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  4. Dimostra la disponibilità delle utenze indicate chiamando dalle stesse l’apposito numero RPO che verrà comunicato tramite email

Dallo scorso luglio è attivo il registro delle opposizioni anche per il cellulare. Ci sono diversi modi per iscriversi al registro delle opposizioni: il primo è il numero verde 800 957766 dal quale si può chiamare sia da numero fisso, dai cellulari invece occorre chiamare il numero dedicato 06 42 98 64 11. Una voce indicherà il percorso da seguire per iscriversi al registro.

In alternativa si può mandare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ricordiamo che ci sono comunque altri modi per poter bloccare i cosiddetti numeri indesiderati. Per esempio su un telefono Android è possibile andare su impostazioni ed effettuare blocco delle chiamate o numeri bloccati quindi aggiungi il numero dal quale non ti interessa farti contattare

Una volta iscritto al servizio uno o più numeri di telefono, puoi gestirne l’iscrizione sempre mediante le tre modalità web, telefono ed email, utilizzando le funzionalità “Rinnovo“, “Revoca selettiva” e “Cancellazione“.

L'iscrizione al registro delle opposizioni è totalmente gratuito.

Maggiori info: https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/

 

 

Informiamo l'utenza che gli uffici CAF UIL e Patronato ITAL UIL di Alessandria resteranno chiusi dal 5 al 22 agosto comporeso.

L'apertura, come sempre previo appuntamento, è fissata per martedì 23 agosto.

Grazie per l'attenzione,

UIL Alessandria

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection