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Affrontiamo oggi la complessa problematica della sistemazione dell'orario settimanale di servizio per i docenti, un vero rompicapo per chi ha l'onere di organizzarlo su più sedi e per docenti in servizio su più scuole, spesso oggetto di malcontento tra i docenti, che non vedono corrisposti i propri desiderata.

L'orario di servizio settimanale

E' regolato dall'art. 28 del CCNL

"In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia22 ore settimanali nella scuola elementare18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

La distribuzione dell'orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi (vedi Guida alla normativa sul giorno libero)

Va anche detto che l'ora di ricevimento, anche se antimeridiana, non può essere ritenuta un obbligo per i docenti (vedi Ricevimento genitori: anche se antimeridiana e deliberata, l'ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo per i docenti)

Chi decide la distribuzione settimanale dell'orario di servizio

L'art. 6 comma 2 lettera m del CCNL afferma

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

"criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto"

Tale contrattazione integrativa è stata recentemente messa in discussione dalla sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. Lavoro), che ha stabilito che le materie di cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

La sentenza riprende l'espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane" contenuta nell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001 (testo unico sul Pubblico impiego) affermando che il "il legislatore ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure. Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall'ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell'attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative."

La contrattazione integrativa di istituto

Il dibattito sul potere attribuito ai Dirigenti Scolastici e la vigenza del CCNL è ancora in atto, per cui è necessario fare riferimento agli orientamenti della singola istituzione scolastica (non risultano infrequenti infatti i casi di Dirigenti Scolastici che già per l'a.s. 2013/14 hanno pubblicato "Atti di indirizzo" per regolamentare tali aspetti dell'organizzazione scolastica.

In linea generale, in quelle scuole in cui è tuttora in vigore la contrattazione integrativa di istituto per queste materie (siamo costretti a scrivere così perchè a conoscenza di una situazione estremamente differenziata) sarebbe opportuno che essa stabilisse i criteri ai quali attenersi per la formulazione dell'orario di servizio dei docenti.

In rete è possibile reperire alcune proposte, una di queste riguarda quella di stabilire un massimo di "ore buche" per docente (ad es. max due), superate le quali viene stabilito un compenso forfettario annuo (si veda a tal proposito la contrattazione integrativa di istituto di una scuola secondaria di I grado di Nuoro per l'a.s. 2012/13)

A tal proposito si ricordi la sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 della Corte di Cassazione secondo la quale " Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione" , per la quale vi rimandiamo al commento dell'Avv. Francesco Orecchioni.

Altre proposte potrebbero riguardare l'orario di servizio per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni, o per chi usufruisce della legge 104/92, o il numero minimo di ore da effettuare in un giorno (es. il docente non può avere una sola ora giornaliera di insegnamento) o il numero massimo di ore consecutive (es. il docente non può avere 5 ore consecutive), o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola. Non dimentichiamo infatti che una delle difficoltà maggiore negli ultimi anni è quella di garantire l'orario per i docenti in servizio su più scuole o in più plessi (e questo inevitamente coinvolge anche il docente che mantiene l'orario totale su un unico plesso). In ogni caso, a nostro parere, una buona regolamentazione è garanzia di tutela per tutti gli insegnanti in servizio nell'istituzione scolastica.

L'orario di servizio può non essere fisso per tutto l'anno scolastico

Questo particolare non ci stancheremo di ripeterlo. L'orario di servizio dei docenti può essere riarticolo in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti.

Questo non vuol dire che debba essere possibile modificare l'orario per l'assunzione di un supplente per una sostituzione temporanea, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell'orario ancora provvisorio qualora si tratti di permettere ad un docente a tempo determinato il completamento di orario, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Rimini "L'orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio"

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Venerdì, 18 Settembre 2015 11:36

Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

Guida pratica per chi lavora a scuola

La scheda della Uil Scuola con le informazioni utili per insegnanti e personale Ata

COLLEGIO DOCENTI E PIANO TRIENNALE

In base all'art 3 della legge 107/2015, il Collegio dei docenti è chiamato a definire il piano offerta formativa triennale. La delibera del Collegio deve comprendere la richiesta di organico aggiuntivo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il piano triennale assorbe il POF e deve esplicitare la progettazione curricolare,extracurricolare, educativa e organizzativa e indica le discipline e gli insegnamenti tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia.

Nell piano triennale vanno indicati il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre il Collegio è chiamato ad individuare le Funzioni Strumentali previste dal vigente CCNL.

COLLEGIO DOCENTI E COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti individua due docenti che faranno parte del Comitato di Valutazione.

Il nuovo Comitato di Valutazione previsto dalla Legge 107/2015 è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da tre insegnanti (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto), e da due rappresentati dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno individuato dall'USR.

Il comitato, con la sola presenza dei docenti,ha il compito di valutazione e conferma dei docenti neoassunti.

Individua, inoltre, i criteri per l'attribuzione, da parte del Dirigente Scolastico, di una retribuzione accessoria, in relazione a tre aree della attività professionale dei docenti:

A) qualità insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica ,alla documentazione,e alla diffusione di buone pratiche didattiche

C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

La quota spettante alla singola scuola verrà decisa in corso d'anno scolastico.

Il totale nazionale è di 200.000.000 di Euro,circa un terzo di quanto destinato al Fondo d'istituto.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Dal 1 settembre 2015 non sarà più possibile conferire esoneri e semi esoneri ai docenti collaboratori dei Dirigenti (legge 190/2014). L'amministrazione ha emanato una nota un atto che ripristina la nomina dei collaboratori "vicari", in situazione di esonero e semi esonero in deroga alle previsioni della legge 190/2014. In totale sono stati accantonati 3143 posti, calcolati in base alla normativa vigente: 80 classi per la scuola primaria; 55 per la scuola secondaria e per gli I.C. e semi esonero, solo per secondarie e IC, con 40 classi. I dirigenti scolastici potranno nominarli in base alle condizioni della scuola. La nomina dei supplenti sarà effettuata fino all'arrivo dell'avente diritto sul posto su cui cade la titolarità del docente individuato. Il corrispondente numero sarà detratto dalla quota delle nomine dall'organico di potenziamento.

Rimangono in vigore tutte le norme relative alla contrattazione di istituto compresa quella che prevede la retribuzione di due collaboratori del Dirigente scolastico.

In base alla legge 107 /2015, il Dirigente Scolastico può individuare all'interno del l'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo collaborino nell'attività di supporto organizzativo e didattico della scuola, senza maggiori oneri per la scuola (pagati col FIS attraverso il Contratto di Istituto o con i soldi del " merito").

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO IN ALLEGATO

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TFA sostegno bando Torino: test 4 marzo 2015

L'Università di Torino pubblica il bando per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2014/15.

Il test preliminare si svolgerà il 4 marzo 2015.

Il corso di formazione ha la durata di non meno di 8 mesi ed è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi (CFU) a seguito del superamento dell'esame finale. Il corso si articola in insegnamenti, attività laboratoriali, attività di tirocinio diretto e indiretto.

Il corso si conclude con un esame finale. La spendibilità del titolo nelle graduatorie TFA sostegno: 6 punti in II fascia Graduatoria di istituto e iscrizione nel relativo elenco

I posti a disposizione per l'Università di Torino sono

scuola di infanzia 20
scuola primaria 20
scuola secondaria I grado 45
scuola secondaria II grado 45

Il contributo di partecipazione di 100 euro è riferito a ciascun ordine di scuola.

Ricordiamo anche che è possibile tentare le selezioni in più Università, se le date non sono coincidenti.

Materiali di studio per la preparazione: test Firenze - test Genova - simulatore Edises

Tutti i particolari e la data di scadenza per la presentazione della domanda nel bando Vai al bando

TFA sostegno 2014/15: tabella bandi date test. Simulatore gratis test ingresso

LINK DELL' UNIVERSITA TORINO

http://www.unito.it/servizi/servizi-line/tutti-i-servizi-line

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In allegato la comunicazione ufficiale diramata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in merito ai pagamenti delle supplenze.

 

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GRADUATORIA  DEFINITIVA DOCENTI CHE HANNO RICHIESTO L'UTILIZZAZIONE NEL  LICEO MUSICALE IN PROVINCIA

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE

CONTINO Renato          TO 25/02/60 (A032 )                          punti 261 prec.art.6 bis c.7

GUIDOBONO Daniele AL 05/12/61(AJ77)                                 punti 129

CAMAGNA Pier Paolo AL
04/05/65(AJ77)                                                                    punti  121

PERFUMO Marina  AL 26/10/67 (AJ77 )                                   punti 33

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CLARINETTO

REPETTO Giuseppe AL 05/04/64(AC77)                                   punti  239

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CHITARRA

SILLETTI Marco AO 12/06/63          (AB77)                             punti 145

PANDIANI Gabriele MI 08/01/72(AB77)                                   punti  30

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Lunedì, 03 Febbraio 2014 01:00

Il Miur non decide e i lavoratori pagano

"Il Miur non decide, non chiarisce e più di 300 lavoratori delle scuole piemontesi, assistenti amministrativi e tecnici, rischiano il licenziamento (che per uno è già scattato).
Non è accettabile che l'inerzia, l'immobilismo del Ministero, l'indecisione e l'impotenza de...lla Direzione Regionale del Piemonte venga pagata a caro prezzo dai lavoratori.
Con la nota n. 8468 del 26 agosto 2013 il Miur dava indicazione agli uffici periferici che le nomine di questi lavoratori dovevano essere effettuate" fino a nomina dell'aventi diritto, ai sensi dell'art.40 della L.449/97..." anche in presenza di posti vacanti e/o disponibili (31 agosto o 30 giugno ), tutto ciò in attesa di risolvere l'annosa situazione dei docenti inidonei.
Tali nomine sono considerate supplenze brevi (anche se i posti sono liberi) e in quanto tali, questi lavoratori hanno diritto a 30 giorni di malattia pagati al 50%, terminati i quali scatta il licenziamento.
A nostro avviso essendo supplenze su posti vacanti, devono essere considerati posti annuali.
Questa è la cruda realtà in cui si trovano moltissimi lavoratori che, ammalandosi, si sono visti pagate le giornate di malattia al 50% e in altri casi si sono visti recapitare il decreto di licenziamento da parte di solerti Dirigenti Scolastici, i quali, in alcuni casi su indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale (intervenuto su nostra segnalazione), si sono astenuti dal fare provvedimenti di licenziamento in attesa del chiarimento da parte del Miur, in altri casi invece non hanno voluto attendere tale chiarimento e quindi hanno provveduto alla decadenza dalla nomina.
Non è tollerabile che i lavoratori paghino le mancate scelte del Miur.
Non è ammissibile che dai mancati chiarimenti dell'Amministrazione vengano danneggiati e penalizzati sempre e comunque i lavoratori.
Chiediamo al Ministro Carrozza e alla Direttore Regionale del Piemonte Pupazzoni un intervento immediato al fine di evitare queste ingiustizie, nell'attesa la Uil-Scuola del Piemonte tutelerà in tutte le sedi competenti i lavoratori che saranno oggetto di tali ingiustificate penalizzazioni".

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