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Il MIUR ha  dato notizia con la circolare  n.2748 del 23 gennaio, in cui vengono comunicate le modalità con cui si svolgeranno le attività di chiusura delle scuole seggio elettorale per le elezioni del 2018 in calendario per il prossimo 4 marzo.

La circolare rende noto che le scuole si dovranno mettere a disposizione degli uffici comunali dal pomeriggio del 2 marzo fino a tutta l'intera giornata del 6 marzo 2018

Elezioni 2018: assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli dove prestano attività lavorativa

In allegato una guida sui permessi , in un documento informativo molto utile, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Elezioni 2018: permesso retribuito per esercitare il diritto al voto

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992.

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le
isole.

Elezioni 2018: agevolazioni per le spese di viaggio

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

– Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2^ classe;

– Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Elezioni 2018: permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti dal contratto, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti. Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Elezioni 2018: quali sono i diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, impegnato nei seggi elettorali in occasione delle elezioni 2018, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

In particolare, al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

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Lunedì, 02 Ottobre 2017 10:35

Uil Scuola: il bando ATA

Presenza segretario UIL Scuola Alessandria, Giovanni Guglielmi, nelle sedi UIL della provincia.

Alleghiamo documentazione relativa al Bando ATA

 

In ALESSANDRIA, Via Fume 10:

al VENERDI  dalle ore 15.00 alle 17.00

CASALE MONFERRATO: Via Evasio Leoni 12 Tel. 0142.453210 -   Fax 0142.444889

Al LUNEDI dalle ore 15.00 alle 18.30

 

TORTONA: Via m. Bandello,39            Tel. -    Fax 0131.861443

Al MARTEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

ACQUI TERME

Via Baretti 12, angolo Via Trucco

Tel. 0144.57426 - Fax 0144.329503

 

OVADA: Via Piave 51 Tel. 0143.823042 - Fax 0143.832756

IN ACQUI T.

Al MERCOLEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

NOVI LIGURE: Via Pietro Isola 28 Tel. 0143.2816 -Fax 0143.322457

Al GIOVEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

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Chi non è in elenco ma in gae con riserva e non ha il modello B del 2014 è convocato alle ore 7,45 con la stampa del modello B attuale 2017, in quanto noi consideriamo titolati in prima fascia anche i riservisti gae senza modello B 2014, ne discuteremo ancora il giorno 15 settembre prima delle convocazioni.

Quindi verrete inseriti manualmente in elenco.

NB: è possibile che dopo lo scorrimento della prima fascia non rimangano più posti disponibili come già ho comunicato a molte di Voi ( anche per via delle mancate assegnazioni fuori provincia su sostegno senza titolo ) , non si faranno convocazioni da 2 fascia, nel caso avanzino dei posti si deciderà al momento o appena dopo se fare altre convocazioni da 2 fascia oppure ogni istituto convocherà in autonomia.

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Nomine per medie e superiori comuni e sostegno 1 2 e 3 fascia d'istituto si faranno a Novi Ligure il 19/20  settembre, al Centro Fieristico dei Campionissimi. Si è individuata scuola polo nell'IC NOVI1, coadiuvato da Ciampini, Marconi e Pascoli Valenza. Tutti i presidi saranno tenuti a collaborare con i colleghi che coordinano da decreto USP che esce domani mattina, preceduto da nota informale di stasera sempre da USP. Ufficio incrocerà le graduatorie formando grad unica, differenziata x ordine di scuola, ovvero una x la media e una x la superiore. Chi ha titolo sostegno, anche eventualmente da Mad conseguita dopo 25 giugno e non inserito in nessuna graduatoria potrà scegliere prima di chi non ha titolo. Gli inseriti con riserva giudiziaria in prima fascia con modello B cartaceo verranno "pettinati" la mattina stessa del 19 arrivando mezz'ora prima con il modello B. Si partirà con la scuola superiore, con graduatoria e posti proiettati su schermo, in modo da p la max scelta, su comune sostegno e anche di chiedere scorrimento altra graduatoria. Se non si riesce a completare operazioni il 19 resta ancora il 20 per riconoscere gli eventuali avanzi.

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Immissioni in ruolo faq ed ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO docenti presenti in più graduatorie, come scegliere posto più favorevole quest'anno o nei prossimi

D. Se quest'anno accetto la proposta di assunzione da GaE (con riserva), l'anno prossimo potrebbero chiamarmi dalla GM in cui sono inserita per lo stesso posto/classe di concorso?
R. Sì, è possibile, in quanto entrando in ruolo da GaE si permane nella GM. La cancellazione dalle graduatorie, a partire dall'a.s. 2018/19 interesserà infatti solo la GAE, come stabilito dalla L. 167/09, che ha disposto la cancellazione degli aspiranti da tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta di ruolo.

D. Sono iscritta nella GAE a pieno titolo e allo stesso tempo sono presente in due GM differenti, ossia per due diverse classi di concorso. Accettando il ruolo da una GM posso, nello stesso anno scolastico, accettare un'altra eventuale proposta di ruolo dall'altra GM? Sia nel caso di differente provincia sia nel caso di uguale provincia?
R. Premettiamo che accettando da GM, sarà depennata dalle GaE, a prescindere se la classe di concorso/tipologia di posto è uguale o diversa.

Non può accettare un'altra eventuale proposta nella stessa provincia, in quanto si tratta della stessa tipologia di graduatoria (GM e GM).
Le istruzioni operative (allegato A) dicono infatti: "L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). "

Allo stesso modo, poiché è consentita l'accettazione di un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione) non può accettare neanche in altra provincia trattandosi di proposta che proviene sempre dalla GM.

D. Se ricevo proposta di ruolo su posto di sostegno (non ho vincolo di priorità) e rifiuto, posso accettare, nell'anno scolastico successivo, una proposta di assunzione da Comune? Verrò depennata se non accetto?
R. A nostro parere sarà depennata dalla GM sostegno, ma potrà accettare la nomina dall'altra GM in cui è inserita.
Rispetto ai concorsi precedenti infatti il sostegno è stato trattato come "classe di concorso" e non come elenco aggregato alla classe di concorso.
Pertanto ne derivano tutti i benefici associati alle classi di concorso. In ogni caso prima di rifiutare l'assunzione consigliamo di farsi mettere per iscritto dall'Ufficio Scolastico di riferimento la possibilità.

D. Sono inserita nelle Gae, scuola primaria e infanzia, di una provincia della Liguria e allo stesso tempo nella GM scuola Primaria in Sicilia. Se accetto ruolo da GaE, posso poi accettare un'eventuale proposta da GM primaria in Sicilia?

R. Sì, le istruzioni operative per le immissioni in ruolo lo prevedono espressamente. Si può accettare anche per il medesimo insegnamento/posto, trattandosi di diversa graduatoria.

D. Sono vincitrice concorso 2016 per la materia A28 e idonea (sempre concorso 2016) sostegno primo grado, entrambi nella stessa regione. Qualora dovesse arrivare il ruolo per il sostegno quest'anno e accetto, l'anno prossimo posso accettare il ruolo sulla materia o c'è il vincolo dei 5 anni sul sostegno?

R. Il vincolo riguarda la mobilità. Può accettare.

D. Sono inserito nelle GM per due diverse classi di concorso, in una delle quali sono idoneo oltre il 10%. Posso essere convocato per entrambe le classi di concorso ? O sarò escluso da quella in cui risulto idoneo oltre il 10%? Se sarò convocato per entrambe potrò aspettare la chiamata dei presidi migliore.

R. Si, può essere convocato per entrambe le classi di concorso, qualora ci fossero posti disponibili per arrivare alla sua posizione già nell'a.s. 2017/18.
I vincitori del concorso a cattedra 2016 sono tutelati dalla legge 107/2015, mentre per gli idonei oltre il 10% è intervenuto il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che permette la loro assunzione se ci sono posti disponibili (quindi assunzione non garantita ma legata al numero di posti disponibili nell'arco di vigenza della graduatoria).

La chiamata dei dirigenti rientra, invece, in un'altra distinta fase successiva- All'atto della convocazione sceglierà quale proposta accettare (tra le due relative alle classi di concorso, la invitiamo a leggere le FAQ sulla possibilità di essere convocato da stessa procedura per due classi di concorso diverse) e poi l'ambito territoriale. La chiamata diretta si svolge dopo la scelta dell'ambito.

D. Qualora venissi convocata da GM Infanzia e accettassi la proposta di assunzione, potrei poi in un secondo momento cambiare per primaria se fossi convocata dopo?
DI. R. Sì può farlo ma per diversa provincia. Le istruzioni operative infatti lo escludono per la stessa provincia, ma non indicano divieto per altra provincia.

D. Se accetto proposta assunzione da GaE, l'anno successivo posso accettare un'eventuale proposta da GM?

R. Sì, è possibile. Fermo restando che la proposta da GM è su base regionale, sceglierà l'ambito territoriale disponibile quando si arriverà al suo turno di scelta.

D. Che cosa si intende per "altra graduatoria" nelle istruzioni operative del Miur?
R. Si intende il tipo di graduatoria, ossia di merito o ad esaurimento.

D. Sono presente come vincitrice in due GM della stessa regione: materia e sostegno. Se accetto il ruolo sulla materia sarà possibile nello stesso anno accettare nuova proposta di ruolo su sostegno?
R. Sì, è possibile.

D. Se accetto una proposta di nomina su sostegno da GM, posso accettarne un'altra, in anni scolastici successivi, su posto comune nella stessa regione e sempre da GM?
R. Sì.

D. Sono un' insegnante inserita sia in GAE che in graduatoria di merito concorso 2016. Posso accettare una proposta di nomina su posto comune da GM su un determinato ambito territoriale e poi accettarne un'altra per il medesimo posto da GAE ma in una provincia diversa della medesima regione della prima?

R. Nello stesso anno sì. L'anno successivo no, in quanto verrebbe depennata dalle GaE.

D. Sono stato immesso in ruolo lo scorso anno scolastico da graduatoria di merito sul sostegno nella scuola secondaria di I grado. Quest'anno posso accettare un'altra proposta di nomina per un altro insegnamento dalla relativa Graduatoria di merito?
R. Sì, può accettare.

D. Se si è immessi in ruolo su posto comune da una GM, poi si può lasciare per un'altra GM sempre su posto comune relativa alla stessa regione?
R. No, nello stesso anno, è possibile solo si è immessi da altro tipo di graduatoria, quindi nel caso suddetto da GaE.

D. Chi è stato assunto a tempo indeterminato da GaE ed ha superato anche anno di prova, accettando proposta da concorso, per lo stesso tipo di posto/classe di concorso, perde titolarità sulla scuola ottenuta per trasferimento? Anno di prova resta confermato?

R. La titolarità la perde, in quanto sceglierà un ambito territoriale della regione in cui ha svolto il concorso. L'anno di prova resta confermato.

D. Ho vinto sia il concorso sul posto comune, sia quello sul sostegno in due regioni diverse, e dunque, sono inserito in due diverse graduatorie di merito. Ho accettato/rinunciato una proposta di nomina su sostegno, posso accettarne un'altra, nel medesimo anno scolastico, su posto comune in una provincia/regione diversa?
R. Sì, è consentito.

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Dopo le istruzioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, arrivano dal Ministero dell'Istruzione le indicazioni per gli immessi in ruolo del 2017/2018.

Come riporta  la nota 28578/17 ( in allegato ) ha fornito infatti le prime indicazioni per le assunzioni in ruolo del 2017/2018.

Per quanto riguarda il personale docente, si attendono i risultati  della mobilità della scuola secondaria di II grado (20 luglio), per le tabelle di ripartizione delle assunzioni previste (circa 52.000).

Sempre nello stesso periodo saranno pubblicate le tabelle del personale ATA e del personale educativo (per un numero di posti che dovrebbe corrispondere ai pensionamenti) e le relative istruzioni operative.

Per il personale docente sono state già rese disponibili le istruzioni operative, relativi all'Allegato A della nota ministeriale.

Si ritiene  precisare che il punto 12) presenta una dizione confusa sulla possibilità di opzione tra le possibili assunzioni e siamo già impegnati a chiederne la correzione.

Le assunzioni avverranno normalmente al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dal concorso 2016.

Per quanto concerne i docenti della scuola secondaria le assunzioni si effettueranno con le nuove classi di concorso alle quali sono state ricondotte anche le graduatorie ad esaurimento.

Sempre per la scuola secondaria, potranno essere assunti dal concorso 2016, in caso di disponibilità di posti, anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato tutte le prove ma non si sono collocati nella graduatoria di merito.

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Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca sul contratto della mobilità 2017/2018: sulla chiamata diretta i criteri saranno scelti dal Collegio dei docenti.

Arriva dopo le ore 23.00 dell'11 aprile l'accordo tra ministero dell'Istrzione e sindacati sulla mobilità del prossimo anno scolastico: sarà un Ccni e non una semplice intesa; è prevista la delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF  in merito alla proposta che farà il dirigente scolastici.

Lo stesso capo d'istituto sarà obbligato a convocare il Collegio dei docenti sui requisiti di cui all'elenco allegato al CCNI, prima di pubblicare l'avviso. Oltre determinati tempi provvederà l'Ufficio scolastico provinciale.

Domani, 12 aprile, verrà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, con indicata la scadenza della presentazione delle domande:

Personale DOCENTE dal 13 aprile al 6 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

Personale ATA dal 4 maggio al 24 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

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Nell'imminenza del conferimento delle supplenze proponiamo una scheda di lettura che riassume informazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze, sui posti disponibili, sulle conseguenze di eventuali rinunce alla proposta di supplenza.

I posti disponibili. L'Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito Territoriale) è autorizzato a conferire le supplenze sui posti disponibili al 30 giugno ovvero al 31/08 (supplenze annuali) ai docenti in graduatoria forniti del relativo titolo di accesso. Per quanto detto, di conseguenza, in questa fase non potranno essere conferiti i posti su sostegno ai non specializzati.

Modalità di conferimento delle supplenze. L'Ufficio Scolastico convoca gli interessati mediante avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale. Non è previsto l'invio di mail o altro. Gli interessati sono tenuti a presentarsi nel luogo e all'ora specificata. In caso di impossibilità possono farsi rappresentare da persona cui conferiscono delega. Gli aspiranti saranno chiamati al tavolo per la firma dell'individuazione (il contratto sarà firmato nelle mani del Dirigente Scolastico) in ordine di graduatoria e nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza (es. Legge 104/92).

Effetti dell'accettazione/rinuncia alla proposta di nomina. L'accettazione di una supplenza al trenta giugno (o oltre) obbliga alla prestazione del servizio fino alla scadenza prevista.

La rinuncia alla proposta, l'assenza alla convocazione ovvero la presenza alla convocazione e successiva mancata risposta all'atto della chiamata producono l'effetto di non consentire più l'attribuzione di supplenze per la medesima graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso o ordine di scuola oggetto della chiamata per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per tutti i posti.

L'accettazione e la successiva mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base della GAE che di quelle di istituto per il medesimo insegnamento per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per insegnamenti diversi.

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che di quelle di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento per l'anno scolastico in corso.

Nessuna delle sanzioni di cui sopra produce l'effetto della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.

Tutte le supplenze su posti al 30/06 o oltre (attualmente oggetto di contratti all'avente diritto – ex art.40) compariranno tra le disponibilità per la stipula dei contratti. Ne consegue che gli attuali titolari di questo tipo di supplenza (avente diritto) non hanno la garanzia di essere confermati su quel posto, visto che il medesimo potrebbe essere scelto da altri docenti con maggior punteggio da GAE ovvero da graduatoria di istituto (che dovranno essere comunque ripercorse), nel caso di ritorno del posto alle scuole per esaurimento delle GAE.

Il docente che accetta una supplenza per un numero di ore inferiore a quello contrattuale (spezzone) potrà eventualmente completare l'orario di servizio con un massimo di 3 scuole su 2 comuni.

Non potranno essere conferite supplenze su posti pari o inferiori a 6 ore (quindi solo dalle sette ore in poi).

L'eventuale domanda di part-time dovrà essere formulata al Dirigente della scuola di titolarità che dovrà esprimere il proprio nulla osta.

Le nomine da GAE non interesseranno i posti diversi da quelli al 30/06/ o al 31/08 (supplenze brevi).

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Lunedì, 29 Agosto 2016 10:07

Elenco istituzioni scolastiche IC con i plessi

In allegato l'elenco degli Istit. Scolastiche e plessi - Infanzia e Primaria della nostra provincia per poter valutare e scegliere in base ad esigenze e difficoltà ppersonale per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

 

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I precedenti contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la mobilità territoriale e professionale hanno assicurato, sino  ad ora, a chi assiste a un disabile in situazioni di gravità la precedenza nella scelta della sede nei movimenti in ambito provinciale e interprovinciale (in quest'ultimo caso eccetto per chi assiste il genitore o parente o affine)

Dopo la legge n. 107/2015, alla luce delle aperture del MIUR nell'ambito delle trattative con le OO.SS. per il prossimo CCNI, le precedenze dovrebbero essere applicate nelle varie fasi previste, come abbiamo riferito nelle nostre anticipazioni, tuttavia una volta che si entra nell'ambito territoriale, la detta legge prevede, nemmeno perentoriamente, che vengano  rispettate solo le precedenze per disabilità personale artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92, ma nulla dice per quelle previste  ai sensi dell'articolo 33 comma 5 e 7 della medesima legge 104/92 (assistenza a disabilità in situazione di gravità)

L'articolo 7 del CCNI sulla mobilità per l'A.S. 2015/16 al punto V così stabilisce:

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

Segue elenco delle condizioni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

I docenti che assistono disabili in situazione di gravità, quindi, hanno la precedenza, ai sensi del detto contratto, nell'assegnazione delle sede sia nei movimenti tra scuole delle stesso Comune, che sia suddiviso in distretti, sia in quelli tra comuni diversi della provincia sia in quelli interprovinciali tra comuni /scuole di diversa provincia.

A coloro i quali assistono il genitore (e a determinate condizioni un fratello o sorella) disabile grave la detta precedenza è riconosciuta in ambito comunale e provinciale e non interprovinciale (in quest'ultimo caso potranno far valere la precedenza nel corso della mobilità annuale).

Le precedenze appena illustrate, ai sensi della legge n. 104/92 art 33 commi 5 e 7, e tutte le altre previste nel suddetto articolo 7, si applicheranno, stante all'ultimo incontro al MIUR alle varie fasi della prossima mobilità.

Sin qui nulla da eccepire, il problema sulle precedenze previste dalla legga 104/92, eccetto per quelle determinate da situazioni di disabilità personale, si pone una volta che si è negli ambiti territoriali, da cui attingeranno i dirigenti per coprire i posti dell'organico dell'autonomia.

Vediamo perché.

Il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d'incarico ai docenti da parte del DS, così prevede:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso"

Il DS, dunque, nel proporre l'incarico tiene conto "anche" della precedenza prevista dagli articoli 21 e 33 della legge 104/02, ossia di chi si trova in situazione di disabilità personale.

Non si parla della precedenza, invece, per chi assiste il familiare disabile (figlio, coniuge, genitore o familiare), ai sensi degli articoli 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

La mancata previsione di quest'ultima precedenza è lesiva di un diritto fondamentale, soprattutto considerando la natura degli ambiti, così come delineati dal MIUR.

Gli ambiti, come è stato riferito dal MIUR alle OO.SS., saranno sub provinciali e, essendo costituiti da una popolazione scolastica di non meno 22000 alunni, abbracceranno più comuni.

Alla luce di quanto detto, un docente, che assiste il coniuge o il figlio o il genitore disabile grave, può non ricevere alcuna proposta di incarico nel comune dove risiede il disabile che necessita dell'assistenza del docente in questione, facendo venir meno quanto stabilito dalla legge n. 104/92, che riconosce il diritto di scelta della sede/comune più vicini al domicilio del disabile.

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E' questa la proposta presentata dal sindacato UIL al tavolo che si è aperto ieri al Ministero per la definizione degli ambiti territoriali e più in generale per la stipula dell'ipotesi di contratto Mobilità per l'a.s. 2016/17.

Anche la UIL, come le altre organizzazioni sindacali, ha dichiarato la propria indisponibilità a collaborare con l'Amministrazione centrale per trovare soluzioni condivise per la creazione degli ambiti territoriali, in quanto "sbagliati come concetto e irrealizzabili, frutto di scelte ideologiche che non coincidono con la realtà, da utilizzare come indistinto contenitore di professionalità dal quale i dirigenti dovranno "pescare" i docenti per gli incarichi triennali"

Mobilità 2016/17: sindacati non collaborano per definizione ambiti territoriali, ma Miur procede_ senza dare ascolto

Per la Uil deve essere chiaro che il piano straordinario di mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo nonché al personale nominato nelle fasi 0, A e B, nomine effettuate dall'organico di diritto, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti. Per questo personale la mobilità va fatta con le vecchie regole. Per questo la mobilità sugli ambiti territoriali potrà eventualmente essere concepita solo per il personale docente nominato sull'organico potenziato.

La Uil Scuola ha comunicato all'amministrazione la completa indisponibilità a firmare un contratto unico sulla mobilità che preveda l'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali. L'unica soluzione praticabile è quella che prevede due contratti: uno con le vecchie regole per tutti e uno per i docenti nominati nella fase C che prevede la mobilità sugli ambiti.

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