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Sono stati finalmente pubblicati sulla G.U. serie generale n. 138 del 16/6/2017 i due DPCM attuativi per poter accedere all'APE Sociale e alla pensione anticipata ai lavoratori precoci. I decreti sono vigenti al 17/6/2017.

Nell'ordine si tratta del DPCM n. 87 del 23 maggio 2017 e del DPCM n. 88 del 23 maggio 2017.

L'INPS, come aveva preannunciato alla stampa, ha reso pubbliche le relative circolari applicative, la n. 99 e la n. 100 riguardanti rispettivamente i lavoratori precoci e l'APE Sociale entrambe datate 16 giugno 2017.

A partire dal 17 giugno 2017 - data di entrata in vigore dei due Decreti regolamentari - l'INPS ha rilasciato anche le procedure telematiche per l'inoltro delle domande di certificazione, da trasmettere entro il prossimo 15 luglio, al sussistere dei requisiti previsti.

Consulta la News ITAL per informazioni sul percorso da seguire per accedere all'APE sociale e alla pensione anticipata ai lavoratori precoci.

Gli uffici ITAL sono a disposizione dei lavoratori interessati per fornire consulenza e assistenza

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Lunedì, 05 Giugno 2017 10:38

S.I.A: nuovo modello e indicazioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.

Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.

Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.

Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".

La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.

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Mercoledì, 31 Maggio 2017 09:59

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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Risposte INPS sul bonus nido per il 2017.

1. Possono fare domanda SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge

2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta

3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata

4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017

5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.

6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.

7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta

8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post

9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018

10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.

A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il "Contributo asilo nido" e "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione".

Lo comunica l'INPS. Attenzione però, il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l'ordi ne di presentazione telematica della domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

§  WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell'Istituto.

§  chiamando il Contact Center da rete fissa al numero gratuito 803164 o da rete mobile il numero a pagamento 06 164.164

§  CAF e Patronato

IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

– una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea

– cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

– residenza in Italia

– relativamente al "Contributo asilo nido" il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta

– relativamente al "Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione" il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invito

A CHIAMARE O RECARVI presso un qualsiasi patronato ITAL UIL

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A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

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Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. (Leggi news ITAL "Bonus mamma")

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS il in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

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Da giovedì 4 maggio 2017 si può inoltrare domanda all'INPS per ottenere il premio alla nascita o "bonus mamma", di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l'adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito.

Lo rende noto l'INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati.

Il premio è corrisposto dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall'1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio.

Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:

compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza - parto prematuro);adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ùaffidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio).

Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

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A partire dal 2017 la legge n.232/2016 (c.d. Bilancio 2017) ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della citata legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'erogazione del buono.

Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso.

Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" per due diverse misure di sostegno:

per il pagamento di asili nido;per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al "genitore richiedente", fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per l'asilo nido prescelto.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il "genitore richiedente" (convivente con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Per ottenere il contributo il "genitore richiedente" presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020.

Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018).

Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l'infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia.

Il DPCM stabilisce infine che l'INPS provveda entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a fornire apposite indicazioni.

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I padri lavoratori dipendenti possono fruire dei due giorni di congedo facoltativo, nei primi mesi del 2017 ed entro il previsto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2016.

Lo chiarisce l'INPS (con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017) precisando che la precedente disposizione (messaggio 828/2017), con la quale indicava di non presentare domande nel 2017 per la fruizione del congedo e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nell'anno 2017, in quanto tale possibilità non è stata prorogata anche per l'anno in corso; mentre per quelli verificatisi nel 2016 rimangono valide le disposizioni precedenti (due giorni di congedo facoltativo).

Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato solo il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016, ma non prorogati al 2017.

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L'Inps, con la circolare n. 55 dell'8 marzo 2017, a seguito del Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia (G.U. n. 47 del 25/02/2017) che conferma, anche per il 2017, la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità già applicati nel 2016, riporta detti importi:

l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99;

l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95.

Ricordiamo che questa prestazione è concessa a domanda da presentare al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza

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