È stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l'accesso al trattamento di pensione cosiddetta "Quota 100", alla pensione anticipata, ordinaria e cosiddetta "Opzione donna".
In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395 si comunicano le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite l'accesso ai servizi online.
La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
L'INPS comunica che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in
alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.
Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015,
n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.
Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.
Inail e i Patronati d'Italia (Acli, Inas, Inca e Ital) proseguono le giornate seminariali territoriali per giungere alla condivisione di un documento con il fine di migliorare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le malattie professionali.
Dopo l'incontro interregionale, che si è svolto a Milano il 9 luglio scorso, è stato fissato il secondo seminario dei 4 previsti, che si svolgerà l'8 novembre prossimo a Bologna, presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna, in Via della Fiera 8, c/o Sala "20 Maggio 2012", con il coinvolgimento delle strutture territoriali di Inail e dei Patronati Ce.Pa.
A questo secondo appuntamento interverranno Agatino Cariola, Direttore Centrale Rapporto Assicurativo Inail e Morena Piccinini, Presidente Inca Cgil nazionale, che introdurranno i lavori, cui seguiranno gli interventi di Benedetta Spiga, consulente medico legale del Patronato Acli, e una tavola rotonda con la partecipazione di Paolo Fiumana (Acli), Gabriele Paolucci (Inca), Marcello Barni (Inas), Ester Ciccarelli (Ital) e 4 direttori regionali Inail.
Scopo di questo percorso seminariale, che proseguirà a Palermo con il terzo appuntamento di dicembre e si concluderà alla fine di gennaio 2019, è quello di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i criteri che sono alla base del riconoscimento delle malattie professionali, favorendo l'emersione del fenomeno; valorizzare le buone pratiche esistenti; migliorare le tutele in favore dei lavoratori colpiti da patologie causate dal lavoro, superando le diversità nel trattamento delle denunce per il giusto riconoscimento degli indennizzi.
Avvisiamo che venerdì 2 novembre, giornata di Commemorazione dei defunti, gli uffici CAF e ITAL UIL della pronvia di Alessandria resteranno chiusi come anche nella giornata di domani, 1 novembre.
Il Bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile per il 2018/19 è stato pubblicato.
Il progetto presentato dall'ITAL, intitolato "Non siamo tutti connessi" è stato approvato e finanziato.
Termine di presentazione delle domande:
- Le ore 18 del 28 Settembre 2018 per le domande presentate a mano
- Le ore 23.59 del 28 Settembre 2018 per le domande presentate via PEC o Raccomandata A/R
Se vuoi partecipare clicca il banner a sinistra della home page "Servizio civile – Progetto Non siamo tutti connessi" o vai direttamente al sito
Anche per il 2018 sono diverse le agevolazioni previste a sostegno della natalità e della genitorialità e alcune di esse sono concesse indipendentemente dal reddito.
La legge di Bilancio 2018 ha rinnovato anche per quest'anno il bonus bebè da 80 euro al mese (960 euro annui), ma solo per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso a seguito dell'adozione, anziché fino ai tre anni come precedentemente previsto. L'assegno è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015 e ne beneficiano le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese (1.920 euro annui) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2017 anche per il 2018, raddoppiando la sua durata da due a quattro giorni nell'anno in corso, da godere anche in via non continuativa. Questo congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della stessa al proprio congedo. Sempre nel 2018 il padre potrà godere anche di un giorno di congedo facoltativo, condizionato però all'accordo con la madre, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. Per questi cinque giorni di congedo il padre ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Un contributo di 600 euro mensili, destinati al pagamento di asili nido o baby sitting, viene concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, per ottenerlo rinunciano totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti. La legge di Bilancio 2017 lo ha esteso anche al 2018.
Un buono asili nido, di 1.000 euro su base annua, corrisposto per undici mensilità, è attribuito dal 2017 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, e anche per forme di supporto a casa per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Questo bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, non è subordinato a limiti di reddito e non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per il contributo asili nido o baby sitting di 600 euro mensili (sopra riportato). Non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (v. in questo sito news del 2/2/2018).
Un premio alla nascita o bonus mamme, di 800 euro una tantum, è riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per ciascun figlio nato o adottato a tutte le madri indipendentemente dal possesso di un determinato limite di reddito. Il premio, previsto dalla legge di Bilancio 2017, è corrisposto su domanda della futura madre già al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Domande di pensione vecchiaia, anzianità, reversibilità, estratti conto/verifica posizione assicurativa, invalidità civile e accompagnamenti, ricostituzioni/supplementi pensioni, pratiche Inail, disoccupazione - Naspi, indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, permessi legge 104/92 e congedi straordinari assistenza persone con handicap, autorizzazione assegni familiari, domanda assegni familiari per colf e badanti, rinnovi dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, test di italiano e dimissioni online.
Quest tutti i servizi offerti dall'ufficio Ital Uil. Il patronato Ital Uil di Alessandria dal 1 febbraio eroghera' ogni giorno di apertura 15 numeri per altrettante pratiche, per dedicare il giusto tempo ad ogni cittadino, evitando la formazione di code eccessive e lunghi tempi di attesa.
Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per quest'anno l'importo annuale, da pagare all'INAIL, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti.
L'assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Per ambito domestico si considera l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.
Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.
Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.
Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.
Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.
Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'INAIL in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico e altro.
L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.
In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.
Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".
In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).
Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.
Il lavoratore, il cui rapporto di lavoro si trasformi in part time verticale, ha diritto a fruire integralmente dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge n. 104/92, solo quando l'orario settimanale comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017, riguardo il caso di un dipendente al quale l'azienda, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale (con una prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana in luogo di sei) aveva illegittimamente riproporzionato i tre giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104 goduti in precedenza, nella misura di due mensili.
La Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza della Corte di Appello che l'aveva condannata al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si legge nella sentenza che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, i permessi di cui alla L. 104/1992 e il congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001 sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, richiede anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".
Riguardo la necessità, ben evidenziata dall'azienda ricorrente, di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi, in un irragionevole sacrificio per il datore di lavoro, la Cassazione ritiene che tale questione possa essere risolta tenendo conto della necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche alla luce del principio di flessibilità concorrente con quello di non discriminazione (tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale), e della esigenza di promozione, su base volontaria, del lavoro a tempo parziale.
Pertanto, appare ragionevole – continua la Suprema Corte - distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.
In applicazione di tale criterio, rilevato che la prestazione del lavoratore è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente a un part time verticale al 67%, la sentenza impugnata deve essere confermata.
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