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L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.

L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.

La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La maggiorazione del 20%

La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.

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Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA

BONUS ASILO NIDO

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).

BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

EROGAZIONE DEI BONUS

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L'utente che opta per l'accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

QUANDO FARE DOMANDA

A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

DOMANDA BONUS ASILO NIDO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

 

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 n.293 è stata pubblicata la legge di conversione n.136/2018 del "decreto legge fiscale" n.119/2018, che presenta talune correzioni e novità introdotte nel corso dell'iter parlamentare.


La dichiarazione integrativa speciale, che consentiva di sanare importi fino a 100.000 euro con il pagamento di una imposta sostituiva del 20%, rispetto alla quale la Uil aveva espresso, in tutte le sedi, a partire da quella parlamentare, la propria contrarietà è stata eliminata salvo poi essere introdotta in Legge di bilancio 2019 con il Maxi emendamento presentato dal Governo. Una misura che condona le sanzioni, la mora, gli interessi e tra il 65% e l'84% del capitale dovuto.


Inoltre, l'accesso al condono viene subordinato all'utilizzo dell'Isee familiare, a tal proposito la UIL si è dimostrata profondamente contraria all'utilizzo di tale strumento che nasce con tutt´altro scopo e tutt´altro utilizzo. Inoltre, se una persona ha evaso o occultato del reddito, il suo indicatore Isee sarà necessariamente più basso di quello reale.
Nel testo del decreto legge fiscale nuove e molteplici forme di condono (definizione agevolata dei debiti tributari affidati all'agente della riscossione, annullamento debiti tributari inferiori a 1000 euro, definizione agevolata delle controversie tributarie, degli atti di accertamento, dei processi verbali di constatazione ecc,) non solo sono state mantenute, ma sono state anche rese più convenienti.


Pertanto, permane, il giudizio estremamente negativo espresso in precedenza sulle molteplici forme di condono contenute nel decreto legge e rafforzate dalla legge di bilancio.
Sulla base di ciò, per la UIL è necessario che un Paese democratico intervenga con fermezza nei confronti di chi froda il fisco procurando un danno ingente ai cittadini
Servizio politiche Fiscali UIL 2 ed allo Stato. Quindi, si deve rafforzare la lotta all'evasione fiscale, e in tal senso il Governo dovrebbe realizzare una vera "pace fiscale" con quei cittadini che pagano regolarmente le tasse, vale a dire i lavoratori dipendenti ed i pensionati.


Chiediamo all'Esecutivo di mettere in campo una forte volontà politica per contrastare l'evasione fiscale e da tempo la UIL indica la via maestra da seguire per avviare questo cambiamento in cinque passi:


1. istituire una procura nazionale anti evasione con un'apposita agenzia esclusivamente dedicata all'accertamento;
2. istituire un meccanismo generalizzato che estenda la ritenuta alla fonte di alcune imposte anche per i redditi da lavoro autonomo e da impresa;
3. ampliare il contrasto di interesse per i servizi alle famiglie;
4. rendere tracciabili tutti i pagamenti, limitando l'uso del contante fino a mille euro;
5. rendere pienamente disponibili all'agenzia fiscale tutte le banche dati oggi disponibili e trasmettere automaticamente i tracciati di tutte le transazioni all'anagrafe fiscale.
Inoltre, va attuato un cambiamento concreto rispetto al concetto stesso di reato tributario, modificando l'erronea percezione che la società possiede rispetto a questa tipologia di illecito. Sarebbe giusto attuare una revisione del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria, applicando pene più severe per i suddetti reati, prevedendo in taluni casi delle limitazioni riguardo l'accesso ai servizi sociali pubblici e, nelle ipotesi più gravi, la temporanea sospensione del diritto di voto.


ANALISI
Di seguito riportiamo le principali novità del decreto legge approvato dal Parlamento e non presenti nel testo governativo, in precedenza analizzato.
Sanatoria Per Errori Formali
È prevista la possibilità di sanare gli errori formali versando, per ogni periodo d'imposta in cui si riferiscono le violazioni, 200 euro in due rate entro il 31 di maggio del 2019 e il 2 di marzo 2020


Più in particolare viene previsto che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento deve avvenire in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto1990, n. 227. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.


In deroga In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,n. 212(Statuto dei diritti del contribuente) con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Sono escluse dalla regolarizzazione delle violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Chiusura Liti Fiscali Pendenti


Le nuove regole per chiudere le liti con ilo fisco sono le seguenti:
a) i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia ( il solo pagamento del tributo al netto quindi degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
b) qualora l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:


 del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
 del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado);
 del 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 24 ottobre 2018.
Inoltre, il contribuente può definire la controversia con il Fisco anche se il ricorso viene accolto solo in parte. Lo sconto in questo caso viene applicato sulla parte di atto che viene annullato, mentre sulla parte confermata dal giudice il tributo è dovuto al netto degli interessi e delle relative sanzioni.
Ricordiamo che il testo del decreto legge trasmesso dal Governo alle Camere che prevedeva:


 Il pagamento dell'intero importo della controversia per i ricorsi sui quali non vi era stato ancora una sentenza della Magistratura tributaria;
 del 50% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado; di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di secondo grado.

Rottamazione Ter


Con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, gli importi dovuti possono essere pagati in un'unica soluzione ovvero ratealmente (il numero massimo di rate è stato elevato a 18, rispetto alle 10 precedenti). Le rate possono non essere tutte di pari importo e la prima e la seconda ammontano al 10% delle somme che sono nel complesso dovute per la definizione.
I termini di scadenza delle rate sono stati modificati nel seguente modo:
 la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2019;
 la seconda rata va versata entro il 30 novembre 2019;
 le rate successive devono essere versate, a partire dell'anno 2020, entro le scadenze di seguito indicate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (di ogni anno).
È, inoltre, prevista la possibilità di versare, con un ritardo non superiore a 5 giorni, le rate della rottamazione senza conseguenze;
La sanatoria, invece, non è stata estesa anche ai tributi comunali (TASI e IMU).


Rottamazione E Durc
Il Durc, il documento che attesta la regolarità contributiva, potrà essere rilasciato anche alle imprese che decidono di aderire alla rottamazione ter delle cartelle, per dare anche a queste imprese la possibilità di prendere parte alle gare d'appalto e subappalto pubbliche.
Money Trasfer Con Imposta Dell'1,5% ( Da Verificare Nel Testo)
Sulle rimesse effettuate dagli immigrati è prevista un'imposta pari all'1,5% del valore di ogni operazione di importo minimo di 10 euro.


Fatturazione Elettronica
La platea dei soggetti esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica è stata ampliata. Infatti, anche i soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria beneficiano dell'esonero.
Si tratta, in particolare di:
 aziende sanitarie locali,
 le aziende ospedaliere,
 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
 i policlinici universitari,
 le farmacie, pubbliche e private,
 i presidi di specialistica ambulatoriale,
 le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
 gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
 gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.


Semplificazioni Iva E Dichiarazione Precompilata
A partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:
 il registro delle fatture emesse;
 il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
 la liquidazione periodica dell'IVA;
 la dichiarazione annuale dell'IVA.
Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.


Bonus bebè


Il bonus bebè per ogni figlio che nasce dopo il primogenito, per il primo anno di vita del bambino o dal momento in cui l'adottato entra in famiglia viene aumentato del 20%. Per le famiglie con ISEE fino a 25.000 l'assegno sarà di 960 euro all'anno, importo che sale a 1152 dal secondo figlio per chi ha un ISEE inferiore ai 7000 euro.
Sanatoria Per L'edilizia Agevolata
Chi ha acquistato immobili mediante un regime di edilizia agevolata, rivendendoli poi a prezzo di mercato, quindi commettendo un'operazione illecita, come previsto da una sentenza della cassazione del 2015, potrà sanare, pagando un importo che dovrà essere stabilito dal Ministero dell'Economia
Reverse Charge Su Pc E Tablet
Per quanto concerne i PC e tablet l'applicazione facoltativa del meccanismo del reverse charge è stata prorogata fino al 2022. La precedente disciplina prevedeva che l'applicazione facoltativa di tale meccanismo, relativamente a determinate tipologie di beni, potesse essere effettuata fino al 2018.
Riduzione delle sanzioni per missioni di assegni senza clausola di non trasferibilità
La sanzione amministrativa per importi inferiori a 30.000 euro è pari al 10% dell'importo trasferito. Per gli importi superiori a 30.000 continua ad applicarsi la pena pecuniaria DA 3.000 a 50.000.

Anagrafe Dei Rapporti Finanziari


Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale vien previsto che le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari possono essere utilizzate anche dalla Guardia di Finanza ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.
La Uil ha ripetutamente evidenziato l'utilizzo del tutto inadeguato dell'anagrafe dei rapporti finanziari e delle indagini finanziarie nell'attività di contrasto all'evasione.
Una criticità ben evidenziata e documentata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo- nella Relazione concernete "l'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", approvata con delibera del 26 luglio 2017.


Le criticità evidenziate dalla Corte riguardano, in particolare:
a) Gravi ritardi nella realizzazione dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, prevista fin dal 1991 ed avviata solo nel 2006 e divenuta operativa per tutti i soggetti legittimati ad accedervi solo nel 2009;
b) Grave è la situazione relativa al suo concreto ed effettivo utilizzo per la lotta all'evasione fiscale, "per la quale deve rilevarsi una grave inadempienza dell'Agenzia delle Entrate che non ha mai elaborato le previste liste selettive le analisi di rischio evasione.
Ed anche nella relazione tecnica allo stesso decreto fiscale dove si evidenzia che "quel che appare palese è, però, il chiaro sottoutilizzo dello strumento per finalità tributarie e di lotta all'evasione da parte dell'Agenzia delle entrate, come mostrato peraltro dal brusco calo di accessi del personale dell'Agenzia per indagini finanziarie nel 2015 e, ancor più, nel 2016".

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Venerdì, 21 Dicembre 2018 11:13

Bonus bebè: rinnovo ISEE entro dicembre

L'INPS, con il messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018, ricorda che dal 2015 gestisce le domande dell'assegno di natalità, c.d. bonus bebè, e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore degli aventi diritto.

L'importo del bonus bebè è di 960 euro annui (80 euro al mese) ed è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al terzo anno di età del bambino o del terzo anno a seguito dell'adozione, come previsto dalla legge di Stabilità 2015. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE). L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda.

La legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma solo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

In entrambi i casi, per poter richiedere l'assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

L'INPS precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Sollecita pertanto coloro che, avendo richiesto l'assegno per gli anni 2015/2016/2017, non hanno ancora presentato la DSU, utile al rilascio dell'ISEE per l'anno 2018, di presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2018, affinché l'Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità sospese. La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l'anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).

Nel caso di decadenza chi sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

Gli aventi diritto all'assegno nell'anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, sono invitati a presentare una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, per consentire all'Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno per l'anno 2019.

Ricordiamo che il conseguimento di questo beneficio coinvolge in via preliminare il CAF UIL per l'acquisizione dei modelli ISEE (DSU) e l'ITAL UIL per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.

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Il decreto fiscale 2019, con l'approvazione dell'emendamento omnibus, prevede tra le novità anche la proroga del bonus bebè, che scadrà a fine anno, per i bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

Come già previsto sono interessate a questo beneficio di 80 euro al mese le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

La novità introdotta consiste nella maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

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Anche per il 2018 sono diverse le agevolazioni previste a sostegno della natalità e della genitorialità e alcune di esse sono concesse indipendentemente dal reddito.

La legge di Bilancio 2018 ha rinnovato anche per quest'anno il bonus bebè da 80 euro al mese (960 euro annui), ma solo per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso a seguito dell'adozione, anziché fino ai tre anni come precedentemente previsto. L'assegno è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015 e ne beneficiano le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese (1.920 euro annui) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2017 anche per il 2018, raddoppiando la sua durata da due a quattro giorni nell'anno in corso, da godere anche in via non continuativa. Questo congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della stessa al proprio congedo. Sempre nel 2018 il padre potrà godere anche di un giorno di congedo facoltativo, condizionato però all'accordo con la madre, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. Per questi cinque giorni di congedo il padre ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

Un contributo di 600 euro mensili, destinati al pagamento di asili nido o baby sitting, viene concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, per ottenerlo rinunciano totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti. La legge di Bilancio 2017 lo ha esteso anche al 2018.

Un buono asili nido, di 1.000 euro su base annua, corrisposto per undici mensilità, è attribuito dal 2017 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, e anche per forme di supporto a casa per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Questo bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, non è subordinato a limiti di reddito e non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per il contributo asili nido o baby sitting di 600 euro mensili (sopra riportato). Non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (v. in questo sito news del 2/2/2018).

Un premio alla nascita o bonus mamme, di 800 euro una tantum, è riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per ciascun figlio nato o adottato a tutte le madri indipendentemente dal possesso di un determinato limite di reddito. Il premio, previsto dalla legge di Bilancio 2017, è corrisposto su domanda della futura madre già al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

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Le promesse erano altre: il bonus bebè doveva essere rifinanziato e reso strutturale seppur rimodulato in termini di finanziamento.

Ricordiamo che l´articolo  1, comma 125 della legge n. 190 del 2014, c.d. bonus bebè, veniva istituito proprio "Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno": per i nati nel triennio 2015/2017, 80 euro al mese, 960 euro l´anno,  fino ai tre anni del bambino con un limite ISEE di 25 mila euro; raddoppiato invece, 1.920 euro, nel caso in cui l' ISEE non fosse superiore  a 7.000 euro.

E invece non sarà così: niente strutturalità della misura, addirittura valido solo per il 2018, dimezzato e solo fino a un anno del bambino.

Ancora una volta un Governo cieco rispetto al gran bisogno di welfare e sostegno alla genitorialità.

Infatti, nonostante il bonus, che nasceva proprio per incentivare la natalità non vi sono stati cambiamenti demografici. Al contrario, gli ultimi dati ISTAT confermano un crollo delle nascite nel nostro Paese, che raggiunge i minimi storici: nel 2016 in Italia sono nati 473.438 bambini, oltre 12 mila in meno rispetto al 2015.

Come abbiamo più volte ribadito, una politica fatta di soli bonus e di interventi spot, continuando ad operare in una logica prettamente emergenziale e non portando nessun risultato, non può avere ampio respiro.

Abbiamo bisogno di un cambio di rotta, di misure strutturali, di investimenti responsabili a sostegno delle famiglie, altrimenti, inevitabilmente, ci sarà un collasso del Paese.

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Mercoledì, 29 Novembre 2017 15:43

Bonus bebè 2017: rinnovo dell'ISEE

L'INPS, con messaggio n. 4476/2017, avverte che, affinché possa riprendere il pagamento dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per l'anno in corso, è necessario che coloro che percepivano l'assegno nel 2016, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2017, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell'ISEE 2017.

In caso contrario, alla perdita delle mensilità per l'anno 2017 si aggiungerà la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2016.

Al riguardo, si evidenzia nel messaggio, che la sussistenza di un ISEE in corso di validità negli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.

L'Istituto ribadisce che le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono presentate, e pertanto è necessario che il beneficiario dell'assegno la rinnovi per ciascun anno di spettanza del beneficio. Gli aventi diritto all'assegno nell'anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018.

Ricordiamo che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE). L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Questo assegno  potrebbe essere prorogato dalla legge di Bilancio 2018 anche per i nati o adottati dal 1° gennaio 2018.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza e per l'inoltro delle domande in via telematica

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Mercoledì, 08 Marzo 2017 10:09

Bonus Bebè 2017: a chi spetta e come richiederlo

E' stato rinnovato anche per il 2017 il c.d. Bonus Bebè o Assegno di natalità, valido per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dall'art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

A CHI SPETTA

L'assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

Il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

QUANTO SPETTA

E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2) residenza in Italia;

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L'ISEE di riferimento è l'ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l'assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. L'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.

IL RINNOVO DELL'ISEE

Per poter richiedere l'assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l'assegno.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un'altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.

LA DOMANDA

La domanda di assegno deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL'ASSEGNO

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un'apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tal fine, quest'ultimo fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

LA DURATA DELL'ASSEGNO

L'assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina:

quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);quando si verifica una causa di decadenza.

CAUSE DI DECADENZA

Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:

decesso del figlio;revoca dell'adozione;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

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Giovedì, 26 Gennaio 2017 10:03

Bonus bebè: le nuove procedure INPS

L'INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, fornisce nuove istruzioni sull'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con riguardo agli aggiornamenti procedurali delle attestazioni ISEE.

Si ricorda che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione.

Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE).
L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.

L'Inps precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio. Ai fini di riconoscimento del bonus l'evento tutelato è la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

In particolare l'Istituto si sofferma sull'aggiornamento della procedura delle domande che consente di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità, tra i dati autodichiarati dal cittadino e quelli acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate. Pertanto – spiega l'Inps - dal 1° gennaio 2017, la nuova procedura intercetta queste attestazioni ISEE, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso. Nel messaggio sono indicate le due alternative possibili per il richiedente la prestazione.

Si spiega inoltre che, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, la nuova DSU deve essere effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione di quella "viziata", per consentire l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo. Diversamente, se presentata nell'anno successivo, le mensilità non potranno più essere recuperate.

Attenzione. quando viene richiesto il "bonus bebè" non può essere utilizzata la DSU che, sebbene ancora valida, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino. Le domande non precedute da DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio sono respinte per ISEE non reperito e pertanto sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Vengono fornite anche precise istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno: modello SR163.

Infine, nel caso di parto gemellare e di adozioni plurime occorre presentare domanda di assegno per ciascun minore.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro delle domande in via telematica.

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