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Inallegato una simulazione elaborata dalla UIL sugli effetti dell'introduzione dal 1° maggio della NASPI.

La simulazione riguarda i lavoratori e le lavoratrici stagionali e coloro che hanno rapporti di lavoro più continui (104 o 208 settimane contributive), anche in base all'età.

Documento in allegato.

 

 

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Martedì, 28 Aprile 2015 12:07

Naspi tra luci ed ombre

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NASPI: LUCE E OMBRE

PENALIZZATI LAVORATORI E LAVORATRICI STAGIONALI

CON UN REDDITO NETTO MENSILE DI 1.300 EURO SI VIENE PENALIZZATI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVIDENZIALE

Dal 1° maggio con l'introduzione della NASPI 355 mila lavoratori e lavoratrici stagionali rischiano di rimetterci da 29 euro a 2.925 euro, rispetto alla vecchia indennità di disoccupazione (ASPI).

Infatti, chi prima svolgeva un lavoro stagionale di 6 mesi, spiega Guglielmo Loy - Segretario Confederale UIL - aveva diritto all'ASPI per altri 6 mesi e, con uno stipendio lordo di 1.300 euro mensili, avrebbe preso di sussidio 5.850 euro.

Ora, invece, con le nuove regole (si può usufruire del sussidio per un periodo di tempo pari alla metà dei mesi lavorati) queste persone prenderanno il sussidio soltanto per 3 mesi, per un totale di 2.925 euro (la metà di quanto avrebbero percepito con l'ASPI).

Se il lavoro stagionale è di 8 mesi l'anno, la penalizzazione è di 29 euro; mentre se la chiamata è di 3 mesi, rispetto alla mini ASPI, con la NASPI il conto è "pari".

Ciò emerge da una simulazione del Servizio Politiche Territoriali e del lavoro della Uil, che ha calcolato gli effetti della nuova NASPI su 4 ipotesi: il lavoro stagionale, il lavoro continuo svolto da coloro che hanno un'età sotto i 50 anni, tra i 50 e i 55 anni e sopra i 55 anni.

I più penalizzati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori sopra i 55 anni che perdono il posto di lavoro dopo 2 anni.

Infatti, chi perde il posto di lavoro e ha meno di 50 anni (considerando anche il calo del 3% dopo il terzo mese nel calcolo del sussidio) con 2 anni di lavoro, percepirà il sussidio per 12 mesi per un totale di 10.484 euro (più 1.318 euro rispetto all'ASPI); se, invece, si perde il posto di lavoro dopo 4 anni o più, si percepirà la NASPI per un massimo di 24 mesi per un totale di 17.816 euro (più 8.650 euro rispetto all'ASPI).

Se, invece il lavoratore ha più di 55 anni, in caso di perdita di lavoro dopo 2 anni, riceverà la NASPI per 12 mesi per un totale di 10.484 euro a fronte dei 16 mesi di ASPI per un totale di 13.644 euro (ci rimetterà 3.160 euro); se, invece, perde il lavoro dopo 4 anni riceverà di NASPI (24 mesi), 17.816 euro a fronte dei 13.644 euro dell'ASPI con un beneficio di 4.172 euro.

Il nuovo strumento risulta ancor più penalizzante, ricorda Loy, per quelle centinaia di migliaia di persone che potevano essere protette dalla "indennità di mobilità", che invece, terminerà alla fine del 2016 e che la NASPI potrà bilanciare solo in parte.

Infine, commenta Guglielmo Loy, con la NASPI viene introdotto un tetto alla contribuzione figurativa (1.820 euro lordi mensili imponibile previdenziale) che corrisponde a uno stipendio netto di 1.300 euro mensili.

Il risultato è una nuova penalizzazione sui futuri importi pensionistici.

Decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che lavorano stagionalmente in importanti settori produttivi ed economici, turismo e alimentare in primis, saranno le prime vittime delle innovazioni del governo in tema di lavoro e ammortizzatori sociali.

Sono settori, con fortissima presenza femminile, che svolgono attività funzionali a produrre una parte importante del PIL in aree all'avanguardia in termini di produzione della ricchezza nazionale.

Se a questo danno si aggiunge la progressiva diminuzione di altri strumenti di protezione sociale (come la cassa integrazione in deroga) emerge con chiarezza che siamo lontani dall'annunciata volontà del Governo di allargare le tutele ai lavoratori e alle lavoratrici più deboli del paese.

Anche per questo il Governo, conclude Loy, deve riflettere sugli errori fatti e modificare in fretta una norma ingiusta e sbagliata.

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In allegato la documenazione prodotta e i dati elaborati dalla UIL (tabelle lavoratori stagionali) sui nuovi ammortizzatori sociali, Aspi e Naspi.

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Martedì, 03 Febbraio 2015 10:36

Risposte su Contratto a tutele crescenti e Naspi

A seguito di alcune pertinenti osservazioni di nostri quadri, nel corso dei seminari tenuti in Abruzzo ed in Campania, riteniamo opportuno segnalarvi queste considerazioni frutto, anche, di risposte (informali) di dirigenti del ministero del lavoro e di esperti:

Trasferimento d'azienda e cessione ramo d'azienda (art 2112 c.c.):

-non si ritiene applicabile il nuovo contratto a tutele crescenti ai lavoratori che transitano ad azienda acquirente, in quanto il rapporto di lavoro e' senza soluzione di continuita'.

-ne consegue che l'acquirente, non potra' beneficiare per tali lavoratori dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilita' 2015.

-non verificandosi una interruzione del rapporto di lavoro, l'alienante non e' obbligato al pagamento del ticket licenziamento di cui all'art. 2, comma 31, legge 92/2012

-la circolare inps n.17 del 29.1.2015 prevede che possa beneficiare dell'esonero contributivo triennale, il "datore di lavoro privato che nella sua qualita' di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art.47, comma 6 della legge 428/1990, entro 1 anno dalla data di trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che non siano passati alle sue dipendenze".

Cambio di ragione sociale: non si ritiene applicabile il nuovo contratto a tutele crescenti

Naturalmente restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti su altre questioni non chiare, fermo restando che i testi definitivi dei decreti 134 e 135 saranno approvati nelle prossime settimane.

In allegato qualche prima risposta del Ministero del Lavoro e dell'Inps in merito ad alcune novità introdotte nei due schemi di decreto legislativo (tutele crescenti e Naspi).

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