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L'INAIL, con la circolare n. 6/2019, illustra le modifiche apportate al "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", fornendo anche indicazioni operative sulla nuova misura di sostegno, prevista dalla legge di Bilancio 2019, per il disabile destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Secondo l'innovazione introdotta al Regolamento dalla determinazione presidenziale n. 527/2018, confermata nella Legge di bilancio, il datore di lavoro potrà proporre progetti personalizzati, condivisi con i lavoratori, che saranno valutati da parte dell'équipe multidisciplinare della Sede INAIL competente, anche supportata dalle Consulenze tecniche dell'Istituto.

Viene valorizzato il ruolo propositivo dei datori di lavoro per i quali è prevista una semplificazione degli adempimenti a loro carico, dell'iter procedimentale di attivazione dei progetti e una flessibilità nell'erogazione dei finanziamenti o di eventuali rimborsi.

Istruzioni operative riguardano anche la disposizione della Legge di bilancio che prevede il rimborso da parte dell'INAIL al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto.

Importante è infine quanto evidenziato nella circolare circa il ruolo di informazione, di assistenza e di tutela svolto dai Patronati (oltre a tutti gli altri soggetti coinvolti) che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato ed efficace le opportunità di sostegno o

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Nei giorni scorsi l'INPS ha comunicato che "dalle 10 di lunedì 28 gennaio sarebbe stato attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019".

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.".

Ricordiamo che questo contributo, inizialmente di 1.000 euro, non subordinato a limiti di reddito, è stato istituito con legge n. 232/2016, in favore di figli nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di di asili nido o di assistenza domiciliare. La legge di Bilancio 2019 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo annuo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un massimo di 136,37 euro. Non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili, a prescindere dal numero di mensilità percepite.

I genitori interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici di Patronato ITAL UIL per consulenza, assistenza e per la presentazione delle domande in via telematica.

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L'attuale normativa il Testo unico n. 151/2001 a tutela della maternità e paternità prevede importanti misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto, nonché una serie di disposizioni riguardanti permessi e congedi a tutela della maternità e paternità, prevedendo la cura dei figli da parte di ambedue i genitori, con l'attribuzione di diritti non solo alla madre ma anche al padre lavoratore.

Il congedo di maternità
L'astensione obbligatoria dal lavoro comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo la data del parto, salva l'opzione di flessibilità che consente la scelta di usufruire di un solo mese di congedo prima del parto e di 4 mesi dopo il parto, a condizione che vi siano le prescritte certificazioni mediche.

Se il parto è prematuro, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti all'astensione obbligatoria dopo il parto, fino al completamento dei 5 mesi e anche oltre. Nel caso vi sia interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

La salute della lavoratrice in gravidanza
La legge prevede il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza e in alcuni casi fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori vietati. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la "valutazione dei rischi" per le lavoratrici gestanti, e vi è il divieto assoluto di adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

Quando vi siano condizioni di lavoro a rischio per la salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) dispone l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, anche fino a 7 mesi dopo il parto. In presenza di gravidanza a rischio l'astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla ASL, per uno o più periodi o per tutta la gestazione.

Il trattamento economico
Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) le lavoratrici assicurate all'INPS hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media giornaliera, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste da norme integrative contrattuali.

Il congedo di paternità
Anche il padre lavoratore dei vari settori lavorativi (non solo lavoratore dipendente) può fruire del congedo di paternità, per determinati periodi, quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità ovvero in caso di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, è stato presentato un emendamento per la proroga anche per il 2019 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per quattro giorni, anche durante il congedo di maternità della madre e in aggiunta ad esso.  Sempre nell'anno in corso il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione o affidamento. Il padre ha diritto a una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per consulenza e assistenza e per l'inoltro on line all'INPS delle domande di congedi per le lavoratrici/lavoratori assicurati all'Istituto.

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Lunedì, 15 Gennaio 2018 11:03

INAIL: Assicurazione casalinghe 2018

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per quest'anno l'importo annuale, da pagare all'INAIL, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti.

L'assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per ambito domestico si considera l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.
Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.
Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.

Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.

Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'INAIL in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico e altro.

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Forniamo ulteriori informazioni riguardo i benefici lavorativi concessi ai lavoratori che prestano assistenza ai parenti con accertata grave disabilità.

Ci occupiamo del congedo retribuito biennale previsto dall'art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) per l'assistenza ai figli o ai parenti con handicap grave, della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.

Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità, nonché la parte dell'unione civile (equiparata al coniuge) convivente che presti assistenza all'altra parte dell'unione, disabile grave;

il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013).

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Il congedo straordinario e i permessi (art. 33 legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, ad esclusione dei genitori.

Il congedo raddoppia quando i figli disabili sono due. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell'arco della propria vita lavorativa. Il periodo di congedo per il genitore in tali casi raddoppia.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, (sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza), nonché all'accredito della contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat che, per il 2017, è pari a € 47.445,82.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

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Informiamo tutti i cittadini che dal 7 agosto al 25 agosto gli uffici Caf e Ital UIL di Alessandria e provincia resteranno chiusi per ferie. Si riprende con il consueto orario di apertura al pubblico lunedì 28 agosto.

L'ufficio ITAL della sede UIL di Alessandria resterà invece aperto anche da martedì 8 a venerdì 11 dalle 8.30 alle 12.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:41

Limiti al licenziamento del lavoratore disabile

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili assunti obbligatoriamente, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata di cui alla legge n. 68/1999, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10576/2017, che ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile, licenziato dalla Società a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, dopo che il medico competente aveva accertato l'inidoneità alla mansione specifica in occasione di visita avvenuta ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per violazione della procedura prevista dalla legge in caso di disabili, con conseguente invalidità di un recesso comminato sulla base di un giudizio del medico dell'azienda "che non era deputato e competente in materia". La risoluzione del rapporto di lavoro del disabile può essere disposta solo "previo accertamento, da parte della stessa Commissione, della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile", accertamento cui non può sostituirsi il datore di lavoro o il medico competente.

La Cassazione dà ragione al lavoratore. Ritiene che, ai sensi della legge n. 68/1999, spettava alla Commissione medica integrata prevista dall'art. 4 della legge n. 104/1992, eventualmente adita dal datore di lavoro accertare le condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, potesse continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. In caso di accertata incompatibilità il disabile avrebbe avuto diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persisteva. Solo nel caso in cui la commissione integrata avesse accertato la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere risolto.

"Tale percorso vincolato dalla legge – precisa la Suprema Corte - non può essere surrogato dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del D.Lgs. n. 81/2008".

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L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.

In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.

L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.

Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.

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Sono stati finalmente pubblicati sulla G.U. serie generale n. 138 del 16/6/2017 i due DPCM attuativi per poter accedere all'APE Sociale e alla pensione anticipata ai lavoratori precoci. I decreti sono vigenti al 17/6/2017.

Nell'ordine si tratta del DPCM n. 87 del 23 maggio 2017 e del DPCM n. 88 del 23 maggio 2017.

L'INPS, come aveva preannunciato alla stampa, ha reso pubbliche le relative circolari applicative, la n. 99 e la n. 100 riguardanti rispettivamente i lavoratori precoci e l'APE Sociale entrambe datate 16 giugno 2017.

A partire dal 17 giugno 2017 - data di entrata in vigore dei due Decreti regolamentari - l'INPS ha rilasciato anche le procedure telematiche per l'inoltro delle domande di certificazione, da trasmettere entro il prossimo 15 luglio, al sussistere dei requisiti previsti.

Consulta la News ITAL per informazioni sul percorso da seguire per accedere all'APE sociale e alla pensione anticipata ai lavoratori precoci.

Gli uffici ITAL sono a disposizione dei lavoratori interessati per fornire consulenza e assistenza

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Lunedì, 05 Giugno 2017 10:38

S.I.A: nuovo modello e indicazioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.

Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.

Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.

Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".

La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.

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