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Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sent. n. 5749/2019, dichiarando la inammissibilità del ricorso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, inteso al risarcimento dei danni subiti per effetto di comportamenti mobbizzanti adottati nei suoi confronti dalla società datrice di lavoro.

Ad avviso del ricorrente, l'imprenditore lo aveva adibito ad attività nocive per la sua salute e non rientranti nel suo livello di appartenenza, che gli avevano procurato una sindrome depressiva e una dermatite allergica da contatto, senza avere posto in atto i necessari correttivi organizzativi e strumentali imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte di Appello, afferma che, in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., incombe al lavoratore che ritenga di avere subito un danno alla salute, a causa dell'attività lavorativa, l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.

La prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

Inoltre, la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" non implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, in quanto essi possono dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto a un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.

In sostanza, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Ciò che nel caso di specie è stato escluso.

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L'INAIL, con la circolare n. 6/2019, illustra le modifiche apportate al "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", fornendo anche indicazioni operative sulla nuova misura di sostegno, prevista dalla legge di Bilancio 2019, per il disabile destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Secondo l'innovazione introdotta al Regolamento dalla determinazione presidenziale n. 527/2018, confermata nella Legge di bilancio, il datore di lavoro potrà proporre progetti personalizzati, condivisi con i lavoratori, che saranno valutati da parte dell'équipe multidisciplinare della Sede INAIL competente, anche supportata dalle Consulenze tecniche dell'Istituto.

Viene valorizzato il ruolo propositivo dei datori di lavoro per i quali è prevista una semplificazione degli adempimenti a loro carico, dell'iter procedimentale di attivazione dei progetti e una flessibilità nell'erogazione dei finanziamenti o di eventuali rimborsi.

Istruzioni operative riguardano anche la disposizione della Legge di bilancio che prevede il rimborso da parte dell'INAIL al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto.

Importante è infine quanto evidenziato nella circolare circa il ruolo di informazione, di assistenza e di tutela svolto dai Patronati (oltre a tutti gli altri soggetti coinvolti) che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato ed efficace le opportunità di sostegno o

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Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA

BONUS ASILO NIDO

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).

BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

EROGAZIONE DEI BONUS

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L'utente che opta per l'accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

QUANDO FARE DOMANDA

A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

DOMANDA BONUS ASILO NIDO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

 

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A partire dal 6 marzo è possibile presentare la richiesta per accedere al Reddito di Cittadinanza, un aiuto destinato a chi è momentaneamente in difficoltà per formarsi, trovare lavoro e tornare attivo nella società.

Chi ne ha diritto?
Possono richiederlo:
cittadini italiani, europei, lungo soggiornanti, residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Per accedere al Reddito di Cittadinanza è necessario avere alcuni requisiti.


Per esempio:
Il tuo ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui,
Il tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro
E il tuo patrimonio finanziario deve essere inferiore ai 6.000 euro.
Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone con disabilità.
Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti.
Sul sito del Reddito di Cittadinanza trovi tutti i requisiti di accesso.
Se accedi al Reddito di Cittadinanza, il beneficio economico varierà in base al reddito, alle spese per affitto o mutuo e alla composizione della tua famiglia.

Vediamo alcuni esempi.
Se vivi da solo potrai ricevere fino a 780 euro al mese.
Se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli ancora minorenni, potrai ricevere fino a 1.180 euro, o fino a 1.280 se uno dei due figli è maggiorenne.

Come si richiede
Puoi presentare la domanda a partire dal 6 marzo direttamente on line sul sito Redditodicittadinanza, presso tutti gli Uffici Postali
oppure in un qualunque CAF. Ricorda che per richiedere il Reddito di Cittadinanza dovrai avere un ISEE aggiornato da richiedere ai CAF oppure on line sul sito dell'INPS.
Inoltre, se vuoi presentare la domanda online dovrai possedere l'Identità Digitale attivando il Sistema Pubblico di Identità Digitale presso uno degli Identity Provider accreditati. Richiedi subito le tue credenziali SPID:


Vai sul sito dell'AGID e informati su come ottenerle.
Ti consigliamo, pertanto, di preparare tutta la documentazione per essere pronto a cogliere questa opportunità.
Per tutte le richieste presentate l'INPS verificherà l'esistenza dei requisiti necessari.
Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato, a fine aprile, quando e  in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del Reddito di Cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai Centri per l'Impiego o dal Comune per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo o un programma di inclusione attiva.

Ricorda che hai tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per maturare il contributo già dal mese di aprile.

Reddito di cittadinanza.
Una rivoluzione per il mondo del lavoro.

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Inail e i Patronati d'Italia (Acli, Inas, Inca e Ital) proseguono le giornate seminariali territoriali per giungere alla condivisione di un documento con il fine di migliorare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le malattie professionali.

Dopo l'incontro interregionale, che si è svolto a Milano il 9 luglio scorso, è stato fissato il secondo seminario dei 4 previsti, che si svolgerà l'8 novembre prossimo a Bologna, presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna, in Via della Fiera 8, c/o Sala "20 Maggio 2012", con il coinvolgimento delle strutture territoriali di Inail e dei Patronati Ce.Pa.

A questo secondo appuntamento interverranno Agatino Cariola, Direttore Centrale Rapporto Assicurativo Inail e Morena Piccinini, Presidente Inca Cgil nazionale, che introdurranno i lavori, cui seguiranno gli interventi di Benedetta Spiga, consulente medico legale del Patronato Acli, e una tavola rotonda con la partecipazione di Paolo Fiumana (Acli), Gabriele Paolucci (Inca), Marcello Barni (Inas), Ester Ciccarelli (Ital) e 4 direttori regionali Inail.

Scopo di questo percorso seminariale, che proseguirà a Palermo con il terzo appuntamento di dicembre e si concluderà alla fine di gennaio 2019, è quello di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i criteri che sono alla base del riconoscimento delle malattie professionali, favorendo l'emersione del fenomeno; valorizzare le buone pratiche esistenti; migliorare le tutele in favore dei lavoratori colpiti da patologie causate dal lavoro, superando le diversità nel trattamento delle denunce per il giusto riconoscimento degli indennizzi.

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L'infortunio occorso al lavoratore, durante il tragitto in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, deve essere indennizzato dall'INAIL quando il suo uso è da ritenersi necessitato, come quello del mezzo privato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21516/2018, riguardo il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell'INAIL che gli aveva negato il riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte di Appello, nel respingere la domanda,  aveva ritenuto che l'uso del mezzo privato  non fosse "necessitato", pur a fronte della mancanza di mezzi pubblici e delle condizioni fisiche che rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata. Da tenere presente che le vicende oggetto di causa sono precedenti alla legge n. 221/2015 che ha ritenuto l'uso della bici sempre necessitato.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore ritenendolo fondato: la sentenza impugnata infatti aveva dato una inadeguata interpretazione della nozione di "utilizzo necessitato" del mezzo privato di cui all'art. 210 del T.U. 1124/1965, in quanto premesso che era pacifica l'insussistenza di mezzi pubblici (abitazione/ luogo di lavoro), riteneva che l'uso del mezzo privato (la bicicletta) non fosse necessitato in presenza di problemi di deambulazione.

È proprio su questo requisito che la Cassazione ribadisce che per "necessità" non si devono intendere soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona e della salute, anche quelle in cui la deambulazione sia "motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio per l'integrità psicofisica".

Si legge nella sentenza che l'uso della bicicletta per il tragitto luogo di lavoro abitazione può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività svolta.

Ricorda la Cassazione che l'art. 5, comma 5, L. 221/2015, norma integrativa dell'art. 210 del T.U. n. 1124/65, entrata in vigore successivamente alla causa in esame, stabilisce che "l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

In sostanza, dal 2/2/2016 data di entrata in vigore della legge n. 221, l'infortunio verificatosi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se avvenuto in bicicletta, è indennizzabile dall'INAIL, proprio perché è da considerarsi mezzo pubblico e non mezzo privato il cui uso è "sempre necessitato".

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Il Bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile per il 2018/19 è stato pubblicato.

Il progetto presentato dall'ITAL, intitolato "Non siamo tutti connessi" è stato approvato e finanziato.

Termine di presentazione delle domande:

- Le ore 18 del 28 Settembre 2018 per le domande presentate a mano

- Le ore 23.59 del 28 Settembre 2018 per le domande presentate via PEC o Raccomandata A/R

Se vuoi partecipare clicca il banner a sinistra della home page "Servizio civile – Progetto Non siamo tutti connessi" o vai direttamente al sito

www.serviziocivile.gov.it

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Giovedì, 02 Agosto 2018 11:12

Chiusura estiva uffici CAF e ITAL UIL

Informiamo l'utenza delle chiusure estive del CAF e dell'ITAL UIL delle sedi in provincia di Alessandria.

Alessandria: CAF CHIUSO DAL 6 al 24 AGOSTO.

ITAL Chiuso lunedì 6 agosto, mentre da martedì 7 a venerdì 10 agosto apertura SOLO AL MATTINO dalle 9 alle 12.

Tortona: Apertura da martedì a venerdì SOLO POMERIGGIO dalle 15 alle 18

Tutte le sedi UIL della provincia sono invece chiusi dal 13 al 25 agosto (compreso Alessandria e Tortona).

 

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L'INPS nel proseguire nel processo di telematizzazione dei servizi, con il messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018, comunica l'applicazione dell'invio telematico per le domande di riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.

Riposi giornalieri per allattamento

Questi permessi orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Hanno la durata di due ore al giorno, se l'orario contrattuale è pari o superiore alle sei ore giornaliere; di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere.

I riposi giornalieri sono  riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); madre casalinga; rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione di un anno. Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere inoltrata anche all'Istituto.

È previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità, al termine del quale le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'Istituto o avvalendosi dei servizi dei Patronati.

Assegno di maternità a carico dello Stato

Questo assegno, per lavori atipici e discontinui, è una prestazione a carico dello Stato erogata dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà ancora possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei genitori interessati per consulenza, assistenza e inoltro delle domande

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Non è sanzionabile la condotta del lavoratore assente dal servizio per una intera giornata, che ha prodotto come giustificazione solo quella che attestava la sua presenza per due ore presso l'ambulatorio oculistico per "improvvisi disturbi visivi", non certificando una malattia per il resto della giornata.

Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10086/2018, respingendo il ricorso di Poste italiane nei confronti di un portalettere che non aveva presentato alcun certificato di malattia per l'assenza di un giorno.

Tale comportamento era stato ricondotto dalla società a un tentativo di eludere la norma contrattuale finalizzata al controllo della malattia, che impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della stessa.

Di opposto parere la Cassazione che conferma la decisione della Corte di Appello per la quale il comportamento del lavoratore non rientrava nell'ipotesi di simulazione della malattia, come riteneva la società o, in assenza di questa, nelle varie ipotesi per le quali è prevista dal c.c.n.l. l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.

Inoltre - si legge nella sentenza - la Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio, è pervenuta al convincimento che la condotta tenuta dal dipendente, assentatosi per alcune ore di un solo giorno lavorativo, non fosse di particolare gravità, evidenziando che la norma del contratto indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi.

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