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Questo pomeriggio dalle 15 alle 17 in Camera di Commercio ad Alessandria si terrà l'incontro Acqua...QBNDP - Quanto basta non di più, guida al consumo consapevole della risorsa in ambito domestico. Ad introdurre e coordinare sarà Bruno Pasero, vice presidente Federconsumatori Piemonte. Interverranno Gianfranco Lorenzo Baldi, Presidente EGATO 6, Ente del Governo d'Ambito territoriale, Mauro D'Ascenzi, Presidente Gestione Acqua Gruppo ACOS, Barbara Laveggio Amag Reti idriche Gruppo AMAG, Nadia Bosi, Direttore commerciale Pucciplast S.p.a. e Roberto Capra, Adiconsum Alessandria - Asti.

L'incontro è stato voluto e organizzato da Adiconsum, Adoc, Federconsumatori.

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A seguito del dispositivo di sentenza del Consiglio di Stato gli operatori telefonici dovranno restituire in fattura quanto pagato in più dai consumatori a fronte della fatturazione ogni quattro settimane rispetto a quella mensile.

Per Adoc è una tardiva vittoria dei consumatori che lascia comunque l'amaro in bocca: "La sentenza del Consiglio di Stato mette finalmente fine ad una situazione iniqua e dannosa che è durata fin troppo – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'Adoc – a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra i primi atti dell'Autorità e la decisione del Consiglio di Stato."

A fronte della sentenza, dunque, i consumatori  hanno diritto ad essere pienamente rimborsati del mal tolto e questo, secondo l'ADOC, indipendentemente dal fatto che siano ancora clienti dell'operatore che ha – a suo tempo – modificato unilateralmente la fatturazione con cadenza a 28 giorni.

"A nostro avviso – precisa Tascini – la sentenza è chiara ed esplicita e non può essere soggetta ad interpretazioni. La restituzione dei giorni erosi deve avvenire in maniera automatica e tempestiva. Anche chi nel frattempo ha cambiato operatore o ha chiuso l'utenza dovrà essere tutelato: esortiamo l'AgCom a definire quanto prima modalità di rimborso adeguate in favore di quei consumatori che non siano più clienti dell'operatore artefice della fatturazione a 28 giorni, che ad oggi versano in una situazione di totale incertezza.

Resta inteso che la scelta in favore di soluzioni alternative – eventualmente proposte dagli operatori –  rispetto alla restituzione automatica dei giorni di servizio non fruiti è rimessa alla autonoma ed esclusiva valutazione del consumatore, ma dovrà essere sempre proposta nel rispetto degli obblighi di trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni rese.  Dovrà essere manifestata, altresì, attraverso un consenso esplicito reso in modalità opt-in. Dunque invitiamo i consumatori a riflettere attentamente prima di accettare la proposta alternativa, la quale comporterà la rinuncia alla restituzione automatica."

Esortiamo i consumatori , infine, a segnalarci eventuali atteggiamenti dilatori o ostruzionistici da parte dei gestori telefonici, per valutare ulteriori iniziative ed azioni in favore degli utenti danneggiati.

(Notizia dal sito ADOC)

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Quando vogliamo acquistare un prodotto online molto spesso ci affidiamo alla recensioni di altri utenti per valutare la bontà o meno dell'acquisto. Da numerose ricerche è stato confermato che le recensioni online hanno una significativa influenza sul processo decisionale di noi consumatori.

Purtroppo esistono persone e aziende che si occupano proprio di scrivere recensioni false, profumatamente pagati. Cosa succede quindi se le recensioni che leggiamo sono false? Succede che la nostra libertà viene compromessa.

Dobbiamo quindi capire come riconoscere se una recensione è falsa o veritiera. Non è sempre semplice ma con un po' di allenamento e senso critico, seguendo i consigli che seguono, riusciremo ad evitare di rimanere "fregati" dalle fake reviews. Ricordiamo che scrivere recensioni fasulle è un reato, che prevede la pena del carcere e di una multa.

- Recensioni con traduzioni automatiche: spesso le recensione false sono realizzate da aziende straniere specializzate, che utilizzando traduttori automatici per adattare la loro review nella lingua dell'utente. Quindi è molto probabile che se leggete una recensione con frasi un po' sconnesse e incomprensibili e con una valutazione molto positiva, vi trovate di fronte ad un falso.

- Linguaggio troppo emozionale: se nella recensione appaiono troppo spesso espressioni iper positive come "meraviglioso!", "incredibile!", "straordinario!" oppure estremamente negative come "orribile/terribile!" è possibile che ci troviamo di fronte ad una fake review. Perché? Di solito una recensione vera è abbastanza obiettiva e bilanciata. Al contrario, l'uso del sensazionalismo è spesso indice di un giudizio volutamente falso e sbilanciato.

- Attenzione all'immagine: usare la ricerca per immagini di Google per vedere se la foto usata dal recensore corrisponda davvero al prodotto è saggio. Se l'immagine proviene da un sito di immagini o da un altro sito, è quasi sicuramente un falso.

- Verifica il recensore: è buona prassi controllare il profilo dell'utente che ha lasciato la recensione. Tra le domande che dobbiamo porci: esiste? Ha un profilo su un social network? Da quanto è attivo? Ha scritto altre recensioni? Ci sono differenze tra le varie recensioni che ha scritto? Su quali prodotti? È importante capire se ci possiamo fidare dell'utente o meno.

- Controllare date e duplicati: se sullo stesso prodotto/servizio sono arrivate numerose recensioni in uno stretto lasso di tempo probabilmente ci troviamo di fronte ad una recensione falsa. Controlliamo anche se sono presenti più recensioni eccessivamente simili tra di loro, è indice di fake.

- Analizzare lo stile della recensione: una recensione troppo breve, soprattutto se abbinata ad un rating massimo o minimo e ad un tono sensazionalista, dovrebbe farci scattare un campanello d'allarme. È fondamentale imparare a leggere con senso critico e analitico.

- Attenzione al rating: molto spesso le recensioni più accurate e veritiere sono quelle che esprimono votazioni medie, mentre quelle agli eccessi spesso risultano non affidabili.Recensioni "amiche": verifichiamo se è presente una recensione di un conoscente, in questo modo potremo usarla come metro di giudizio per le altre.Il diavolo si nasconde nei dettagli: se la recensione è vaga e non offre abbastanza dettagli sul prodotto, potrebbe essere falsa. Anche un eccessivo uso di dettagli tecnici potrebbe farci insospettire.Confronta più siti per lo stesso prodotto: per lo stesso prodotto è meglio confrontare le recensioni presenti su più siti, in modo da compararle tra di loro.

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Convegno ADOC il prossimo 19 marzo alla UIL di Via Fiume ad Alessandria "Un aiuto per districarsi nel labirinto dell'Italia digitale"

La tavola rotonda si terrà martedì 19 marzo 2019 alle ore 15.

Ecco il programma:

Ore 15  Introduzione Aldo Gregori Segretario UIL Alessandria

Ore 15,30  Il rapporto tra cittadino e PA Arturo TOSON

Orec15,45 Spid,CNS l'identità digitale del cittadino e GDPR privacy.  Vincenzo BRONTI  Presidente  ADOC Alessandria

0re 16,30 La fatturazione elettronica, la pec e la tracciabilità dei flussi. Vincenzo BRONTI Presidente ADOC

Ore 17,00 Tavola rotonda

Siete tutti invitati a partecipare.

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Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA

BONUS ASILO NIDO

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).

BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

EROGAZIONE DEI BONUS

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L'utente che opta per l'accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

QUANDO FARE DOMANDA

A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

DOMANDA BONUS ASILO NIDO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

 

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Dal prossimo 1 marzo 2019 entrerà in vigore la normativa Ecobonus e Ecotassa sull'acquisto di auto nuove.

La norma riguarda veicoli immatricolati tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Nello specifico tutte le automobili, i SUV, fuoristrada o altri modelli che certifichino in omologazione delle emissioni allo scarico di anidride carbonica contenute nei 70 g/km usufruiranno di uno sconto fino ad un massimo di 6.000 euro.

Ma con un limite: il prezzo di listino non deve eccedere il valore di 45 mila euro, al netto dell'Iva (per un totale di 54.900 euro Iva inclusa).

Ecobonus

L'incentivo, o Ecobonus, è progressivo in funzione del valore CO2 emessa. Per le auto con emissioni di CO2 entro i 20g/km lo sconto diretto sull'acquisto è di 4.000 euro, per quelle con emissioni entro i 70g/km lo sconto scende a 1.500 euro. Se però l'acquisto avviene rottamando veicoli appartenenti a classi emissioni Euro dalla 1 alla 4, l'incentivo sale: 6.000 euro di bonus per la prima fascia e 2.500 euro per la seconda.

Ricordiamo che l'Ecobonus è soggetto a esaurimento, con cifre stanziate pari a 60 milioni di euro per il 2019 e 70 milioni di euro per i due anni seguenti.

Ecotassa

In parallelo all'Ecobonus è stata introdotta un'Ecotassa, che punta a disincentivare la diffusione di modelli più inquinanti e dagli alti consumi.
Anche questo malus è progressivo ed in funzione della CO2.

Per tutte le auto, i SUV, fuoristrada o veicoli in genere che certifichino valori di CO2 superiori a 160 g/km, si dovrà pagare una tassa da 1.100 euro per veicoli immatricolati che emettano CO2 da 161 g/km fino ai 175 g/km; tassa da 1.600 euro fino a 200 g/km; 2.000 euro fino a 250 g/km; infine la tassa massima è 2.500 euro per quei veicoli che abbiano emissioni CO2 superiori a 250 g/km.

Emissioni CO2 (g/km) Tassa (euro)
161-175                       1.100
176-200                       1.600
201-250                       2.000
Oltre 250                      2.500

Certificazione WLTP

L'Ecobonus e l'Ecotassa si basano sui dati omologati. I valori di CO2 sono quelli riportati nella carta di circolazione della vettura, alla voce V.7, e il ciclo di omologazione di riferimento è il nuovo WLTP, divenuto obbligatorio dallo scorso settembre, ma convertito con un algoritmo fornito dall'Ue che lo rende paragonabile al ciclo precedente, ossia il ciclo NEDC.

Rottamazione e auto estere

Al fine di incrementare l'Ecobonus il veicolo da rottamare deve essere intestato da ameno un anno all'acquirente, o a un suo familiare convivente. Se l'auto nuova arriva dall'estero è ugualmente soggetta a Ecobonus o Ecotassa, nel momento in cui deve essere immatricolata, o anche re-immatricolata, quando auto usata, prendendo nuova targa italiana.

Wall Box per la ricarica

Con il nuovo provvedimento entra pure un'agevolazione per l'installazione di "wall box" domestiche o di colonnine condominiali per la ricarica privata. Il contributo è elargito sotto forma di detrazione d'imposta lorda del 50% delle spese sostenute per l'infrastruttura di ricarica e/o per modificare l'impianto elettrico con potenza addizionale fino a 7 kW. L'agevolazione non può superare i 3.000 euro complessivi ed è valida per opere effettuate dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e fino all'esaurimento delle risorse.

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Il prossimo martedì 20 novembre a partire dalle 15.30 nella sala Viale della Camera di Commercio di Alessandria si terrà il convegno, voluto e organizzato da ADOC, Adiconsum e Federconsumatori, intitolto Tra locatore e conduttore occorre il mediatore.

A partecipare alla tavola rotonda saranno l'Avv. Bianca Migliardi, l'Avv. Vittori Morabito, Unioncamere Piemonte, Bruno Pasero, Sunia - Inquilini, Gian Carlo Cattaneo, Confedilizia - Proprietari.

A moderare sarà il giornalista Enrico Sozzetti.

L'appuntamento è realizzato grazie al patrocinio e al contributo della Camera di Commercio di Alessandria.

Locandina in allegato.

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Numerose le segnalazioni da parte dei consumatori del nuovo fenomeno, che aggira le regole e i limiti del Registro delle Opposizioni

"Alcuni consumatori ci hanno segnalato di aver ricevuto, nell'arco di una settimana, anche 20 telefonate da parte dello stesso operatore, diverso da quello con cui si è stipulato il contratto, tutte indicando un nominativo sbagliato e sempre diverso ad inizio chiamata, con seguente offerta promozionale, nonostante la contestazione dell'utente sia in ordine al nominativo sia in merito all'iscrizione della linea telefonica nel Registro delle Opposizioni – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'Adoc – al momento il fenomeno, a quanto ci risulta, è circoscritto alla telefonia fissa, sia per le vecchie utenze che le utenze attivate di recente. E risulta particolarmente odioso, in quanto gli operatori si fanno beffe dell'utente, trincerandosi dietro un presunto errore di nominativo, ma con l'unico fine di proporre offerte in modo aggressivo. E, in questo modo, gli operatori aggirano anche i limiti imposti dall'iscrizione della linea nel Registro delle Opposizioni. Il fenomeno del telemarketing selvaggio e molesto è proliferato e assume sempre nuove forme: oggi un consumatore che sia intestatario di utenze, titolare di conti corrente o che abbia richiesto preventivi online riceve in media dai 10 ai 15 contatti commerciali a settimana. Di questi, il 90% è composto da chiamate, il restante 10% da sms. Inoltre, risulta particolarmente odioso il fenomeno del recalling: il 70% dei consumatori riceve chiamate dallo stesso operatore, anche se risponde e si dichiara non interessato all'offerta. Si possono ricevere anche 5-7 chiamate settimanali dallo stesso operatore. L'unico strumento che ad oggi consente al consumatore di "difendersi" dalle offerte commerciali indesiderate è il Registro delle Opposizioni. Ma è uno strumento spuntato e limitato, nonostante la recente riforma che ne ha allargato il raggio di operatività."

Per questo l'Adoc, insieme a Rete Consumatori Italia, aveva proposto l'istituzione del Registro Universale dei Consensi (RUC)

"Il RUC sarebbe stato un nuovo strumento a tutela dei consumatori contro il marketing aggressivo e l'abuso dei dati personali, costituito da un database con l'elenco di tutti i trattamenti dei dati personali dei cittadini raccolti dalle imprese per finalità di marketing – continua Tascini – I consumatori avrebbero potuto accedere a tutti i trattamenti attivi ed esercitare selettivamente, su propria scelta e in qualunque momento, la revoca del consenso. E conoscendo – di fatto – quali siano i soggetti a cui, nel tempo, abbia concesso tale diritto e verificare con facilità se le telefonate, le email, gli sms e tutte le sollecitazioni commerciali pervenute da sconosciuti siano legittime o illegittime. Il cittadino riconquisterebbe così il suo diritto al consenso, mentre le imprese ritroverebbero lo spazio per un mercato più libero, sano e concorrenziale. Una riforma ad alto impatto etico e sociale, che restituisce a tutti dignità, tutele ed opportunità."

Come difendersi dalle telefonate indesiderate? Leggi la nostra guida!

Stanco di ricevere chiamate indesiderate? Segui i consigli della mini-guida dell'Adoc sul Telemarketing!

Chiamate per offerte promozionali ad ogni ora del giorno e della sera, proposte commerciali aggressive e poco chiare, telefonate mute su utenze private: quotidianamente i consumatori vengono pressati da soggetti quasi mai chiaramente identificabili perché aderiscano a proposte commerciali oppure acquistino telefonicamente prodotti o servizi.

Ma come si cade nella trappola, e come si fa ad uscirne?

E' molto semplice dare l´autorizzazione al trattamento dei propri dati personali come indirizzo e-mail e numero di telefono fisso e mobile, ma non altrettanto semplice capire come revocare il consenso ad utilizzare questi dati per noi così importanti, a maggior ragione quando magari è già trascorso molto tempo e non ricordiamo più neanche di averlo prestato.

Raccomandiamo innanzi tutto prudenza e attenzione nel barrare quelle famose caselline in fondo ai contratti e alle schede di adesione a programmi premio e tessere fedeltà perché, qualora si acconsentisse anche involontariamente al trattamento dei dati personali, i call center avrebbero tutto il diritto di contattarci.

Stiamo attenti – in particolare – a segnare quelle che autorizzano chiamate, contatti commerciali o il diritto a passare i nostri dati a terzi. Le frasi possono cambiare, ma il senso è sempre lo stesso.

Se non siete sicuri di cosa barrate o autorizzate, negate il consenso. Meglio uno sconto in meno che una scocciatura telefonica in più.Se la raccolta è preceduta, poi, da un'informativa generica che descrive il relativo trattamento in modo superficiale e non adeguatamente distinto in relazione alla natura ed alla tipologia dei diversi dati raccolti, invitiamo i consumatori a diffidare e a non prestare in nessun caso il proprio consenso.Ricordiamo, infine, di barrare sempre di proprio pugno le caselle corrispondenti alle scelte da effettuare, per evitare che qualcun altro si sostituisca al legittimo proprietario nella scelta, dopo averne raccolto la firma.

Carte Fedeltà

Sono numerosi i punti vendita che spingono i clienti a credere che il rilascio della tessera sia subordianto a fornire certi dati anche sensibili. Non è così: le carte fedeltà possono essere rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing, ma solo prestando il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità connesse alle promozioni o agli sconti.

Al fine di limitare il trattamento di dati personali è intervenuto più volte il Garante per la privacy, sancendo delle regole chiare- ad esempio- per l'assegnazione di tessere fedeltà e carte vantaggi.

Il primo obbligo per chi rilascia tessere fedeltà è quello di informare in maniera chiara e completa i clienti sull'uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo conto delle diverse finalità perseguite.L'informativa al cliente deve essere formulata con un linguaggio chiaro e comprensibile, e il punto vendita dovrebbe avere sempre a disposizione un addetto in grado di dare tutte le delucidazioni utili a far compiere al consumatore una scelta consapevole.

Come posso interrompere le chiamate moleste?

L'unico strumento che ad oggi consente al consumatore di "difendersi" dalle offerte commerciali indesiderate è il Registro delle Opposizioni. Quest'ultimo è stato istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al registro un abbonato esercita il diritto ad opporsi al trattamento dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy. Al Registro può iscriversi- dunque- solo l'intestatario di un'utenza (fissa o mobile, privata o aziendale) pubblicata negli elenchi telefonici.

E se l'utenza, invece, non compare negli elenchi ed è quindi riservata?

Le dolenti note riguardano proprio questo aspetto: la normativa attuale non prevede alcuna tutela specifica successiva al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per i consumatori il cui numero non sia inserito negli elenchi telefonici pubblici. Una volta prestata l'autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati, dunque, diventa praticamente impossibile per il consumatore capire quali soggetti detengano i suoi dati e come revocare l'autorizzazione stessa.

Il cittadino oggi – di fatto- non ha alcuno strumento sempre consultabile per verificare a chi abbia prestato il proprio consenso e facilmente utilizzabile per consentirgli di revocarlo. Proponiamo un Registro dei Consensi, messo a disposizione dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, al quale i cittadini possano accedere semplicemente inserendo il proprio numero e verificando in maniera semplice a chi indirizzare l'eventuale revoca del consenso prestato, potendo – in tal modo- rintracciare anche eventuali violazioni nella cessione dei propri dati a terzi da parte di soggetti non autorizzati.

RICORDA IN OGNI CASO:

Chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante, per cui è bene diffidare delle chiamate provenienti da numeri oscurati o non visibili;

L'operatore di telemarketing ha l'obbligo, su richiesta dell'utente, di informare da quale lista sia stato estratto il suo numero telefonico.

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CONTROVERSIE CONDOMINIALI

"MEDIARE PER NON LITIGARE"

Tavola rotonda

Martedì 14 novembre 2017 ore 15,30

Camera di Commercio, via Vochieri, 58 -  Alessandria

Le associazioni dei Consumatori Adiconsum Adoc Acp e Federconsumatori  in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria organizzano una tavola rotonda per affrontare un argomento alquanto spinoso e sempre attuale " le liti condominiali"

Partendo da un'analisi delle questioni più ricorrenti con esempi pratici, interviste ed alcuni dati sulle liti più frequenti, si confronteranno in una sorta di Tavola rotonda i rappresentanti dei condomini (proprietari ed inquilini) degli amministratori e del servizio di mediazione del sistema Camerale Piemontese.

I regolamenti condominiali disattesi, i problemi di convivenza fra condomini, i rapporti con l'amministratore, la partecipazione alle assemblee, i rendiconto delle spese di gestione e riscaldamento, la morosità, i lavori di manutenzione, e tanto altro ancora rappresentano la quotidianità del vivere in condominio.

L'iniziativa di carattere pubblico intende richiamare l'attenzione dei partecipanti al rispetto delle elementari regole, all'importanza di partecipare alle assemblee per essere protagonisti della vita amministrativa del condominio, e, soprattutto, come evitare le liti ricorrendo agli strumenti di risoluzione alternativa alla giustizia, contenendo costi e tempi di attesa di una giustizia  civile lenta e sovraccarica si ricorsi pendenti.

Le associazioni dei Consumatori Adiconsum, ADOC, A.C.P. e Federconsumatori  unitamente al Servizio Conciliazione e Consumatori della Camera di Commercio di Alessandria con questa iniziativa intendono promuovere la risoluzione bonaria delle controversie e la mediazione nell'ambito delle iniziative e della collaborazione fra le associazioni dei Consumatori e la Camera di Commercio.

Alessandria, 3 Novembre 2017

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Ryanair, dopo aver cancellato oltre 2.000 voli fino alla fine di ottobre, ha esteso il programma di cancellazioni dei voli fino a marzo del 2018. Le nuove misure porteranno a cambiare i programmi di volo di oltre 400mila passeggeri. Per ADOC è la cartina tornasole di un modello economico non più sostenibile.

"La crisi di Ryanair certifica il fallimento di un modello di business non sostenibile, basato esclusivamente su una politica aggressiva dei prezzi a discapito dei diritti, dei lavoratori e degli stessi consumatori – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'ADOC – la logica del low-cost estremo ha progressivamente ridotto, in modo sensibile, la qualità del prodotto/servizio offerto e acquistato e ha corroso e compresso anche i diritti e le risorse dei lavoratori che producono quello stesso prodotto o assicurano l'esistenza del servizio. Dobbiamo abbandonare la ricerca "matta e disperatissima" del prezzo più basso ad ogni costo, in ogni posto. Al contrario, il consumatore deve ricercare e pretendere qualità, che rifletta valori, aspettative, istanze etiche e sociali insopprimibili. Se il prezzo più basso comporta la perdita o la forte riduzione dei diritti di qualcun altro, lavoratori in primis, è veramente conveniente? E' veramente un vantaggio per il consumatore e cittadino? Noi crediamo di no."

L'ADOC, in collaborazione con AIAV, offrirà assistenza a tutti i clienti per ottenere rimborsi e compensazioni.

"Esistono regole ben precise che tutelano i passeggeri coinvolti, così come previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero, che vanno rispettate e applicate alla lettera – continua Tascini – l'ADOC, insieme ad AIAV, è pronta da subito a fornire assistenza, garantendo l'applicazione dei diritti che spettano ai viaggiatori."

QUALI SONO LE REGOLE A TUTELA DEI VIAGGIATORI CHE SI APPLICANO IN QUESTI CASI?

Le normative UE, ed in particolare la Carta dei Diritti del Passeggero, stabiliscono che la compagnia debba rimborsare quanto incassato qualora la cancellazione avvenga con almeno 14 giorni d'anticipo rispetto alla data di partenza prevista. Per la cancellazione oltre tale data, o qualora il volo venga cancellato quando il passeggero si trova in aeroporto, è obbligo del vettore fornire assistenza (pasti, hotel, telefonate...) ed assegnare una compensazione in denaro da calcolarsi sulla base del volo prenotato.

Non sempre, però, queste soluzioni valgono a coprire il danno causato ai passeggeri o alle imprese turistiche: sempre più spesso, infatti, sugli operativi delle compagnie low cost vengono costruiti pacchetti turistici per individuali e gruppi, pacchetti che sono comprensivi di alloggio, visite ed escursioni e altri servizi che, quasi sempre, non possono essere recuperati.
In questi casi, il passeggero (o l'impresa turistica che abbia operato in qualità di "organizzatore") può richiedere il risarcimento del danno patito attraverso le opportune procedure legali che – seppure non rapide o certe – possono consentirne il recupero.

Ryanair, sul proprio sito, comunica che in caso di cancellazione del volo il cliente può richiedere il rimborso di quanto pagato, con somme che saranno accreditate entro 7 giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale, o modificare il volo.

L'ADOC, in collaborazione con l'AIAV (Associazione Italiane Agenzie di Viaggio) fornirà assistenza a tutti i clienti che hanno subito o subiranno disagi, nonché alle agenzie associate. Per maggiori informazioni e assistenza è possibile contattare la sede Adoc più vicina o l'avvocato di Aiav Luca Viapiano (esperto di diritto del trasporto aereo) scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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