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Visualizza articoli per tag: disoccupazione

Per il 2016 sembra ormai confermato il trend di riduzione degli effetti dell'esonero contributivo che emerge, con tutta evidenza, dalla flessione dei nuovi rapporti/trasformazioni a tempo indeterminato rispetto allo stesso periodo sia del 2015 che del 2014. Il segnale positivo è, se visto sotto altro punto di vista, la ripresa per i giovani, di assunzioni con contratti di apprendistato. Ciò conferma che gli incentivi, se ben regolati e mirati, possono sostenere una ripresa occupazionale.

I dati sulle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato segnalano un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2015, di licenziamenti per motivo oggettivo e soggettivo, insieme a una forte riduzione delle dimissioni, quest'ultima dovuta probabilmente alle difficoltà procedurali che richiede la nuova disciplina; mentre, con riferimento all'incremento delle cessazioni per le motivazioni di cui sopra, è opportuno verificare se riguardano gli assunti post 7 marzo 2015 per intravedere un primo eventuale segnale dell'effetto Jobs Act.

Rimane sostenuta la crescita dei voucher, anche se si può iniziare a intravedere un primo, lieve e positivo effetto deterrente del nuovo impianto sanzionatorio nella prevenzione di fenomeni di abuso e uso distorto dello strumento.

Continuiamo a sostenere, però, la necessità di apportare ulteriori miglioramenti su questo istituto, riportandolo ad essere utilizzabile per "lavoretti" occasionali ed accessori.

Roma, 19 dicembre 2016

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Per il 2016 sembra ormai confermato il trend di riduzione degli effetti dell'esonero contributivo che emerge, con tutta evidenza, dalla flessione dei nuovi rapporti/trasformazioni a tempo indeterminato rispetto allo stesso periodo sia del 2015 che del 2014. Il segnale positivo è, se visto sotto altro punto di vista, la ripresa per i giovani, di assunzioni con contratti di apprendistato. Ciò conferma che gli incentivi, se ben regolati e mirati, possono sostenere una ripresa occupazionale.

I dati sulle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato segnalano un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2015, di licenziamenti per motivo oggettivo e soggettivo, insieme a una forte riduzione delle dimissioni, quest'ultima dovuta probabilmente alle difficoltà procedurali che richiede la nuova disciplina; mentre, con riferimento all'incremento delle cessazioni per le motivazioni di cui sopra, è opportuno verificare se riguardano gli assunti post 7 marzo 2015 per intravedere un primo eventuale segnale dell'effetto Jobs Act.

Rimane sostenuta la crescita dei voucher, anche se si può iniziare a intravedere un primo, lieve e positivo effetto deterrente del nuovo impianto sanzionatorio nella prevenzione di fenomeni di abuso e uso distorto dello strumento.

Continuiamo a sostenere, però, la necessità di apportare ulteriori miglioramenti su questo istituto, riportandolo ad essere utilizzabile per "lavoretti" occasionali ed accessori.

Roma, 19 dicembre 2016

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17303 del 24 agosto 2016, afferma che il trattamento di disoccupazione non spetta al lavoratore che sia unilateralmente receduto dal rapporto o vi abbia comunque posto negozialmente (e dunque volontariamente) fine, in assenza di una giusta causa di dimissioni.

La Suprema Corte rigetta così il ricorso di un lavoratore avverso la pronuncia della Corte di Appello che gli aveva negato l'indennità di disoccupazione.

Nel caso specifico la Cassazione precisa che la giusta causa, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore ricorrente, non è certamente ravvisabile nell'asserita impossibilità per lo stesso di progredire in carriera e di crescere professionalmente.

La nozione di giusta causa, infatti, è da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario, e tanto non può dirsi per la lesione delle pur legittime aspettative di progressione in carriera e di crescita professionale, trattandosi di aspettative di mero fatto, almeno fintanto che la condotta del datore di lavoro non sconfini in una violazione dell'art. 2103 c.c..

In sostanza tale indennità non spetta a chi, avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, rinunzia al posto, ponendosi in tal caso spontaneamente nella posizione di disoccupato.

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RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO al patronato ITAL UIL della tua provincia

Dipendenti, co.co.pro., autonomi: sono attivi i nuovi trattamenti di disoccupazione; quali sono i soggetti interessati, la durata ed a quanto ammonteranno gli assegni.

esempio:

un ingegnere libero professionista, che nell'anno 2014 non ha superato il reddito di € 4800; dato che penso di chiudere la Partita Iva entro maggio 2015, sono nelle condizioni di richiedere il NASPI?"

La spettanza, o meno, del trattamento, cambia a seconda della tipologia di lavoro: Lei potrebbe essere un libero professionista che effettua soltanto prestazioni di lavoro autonomo, oppure potrebbe svolgere, o aver svolto, in aggiunta, lavoro parasubordinato (a progetto),o, ancora, lavoro dipendente.

In quest'ultima ipotesi, potrebbe fruire della Naspi,

I requisiti per ottenerla saranno:

– aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni,

– di cui 18 giorni di lavoro dipendente effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Pur ampliando la platea dei soggetti, la fruizione presenta caratteri maggiormente proporzionati alla contribuzione effettiva, rispetto ai vecchi trattamenti: difatti, la durata sarà pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 78 settimane, dal 2017, senza computare i periodi per i quali vecchie Disoccupazioni, Aspi o Mini Aspi siano state già fruite.

L'ammontare sarà pari al 75% dell'imponibile medio (basato sulle retribuzioni da lavoro dipendente) degli ultimi 4 anni, se inferiore a € 1195; se superiore, l' importo sarà incrementato del 25% della differenza tra € 1195 e la retribuzione mensile , entro un massimo di € 1300 mensili. A partire dal quinto mese di trattamento, ci sarà una decurtazione progressiva del 3%.

Il godimento della Naspi sarà subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, ed alla partecipazione a programmi di politiche attive (percorsi di riqualificazione, accettazione di nuovi impieghi adeguati, attività a favore della comunità).

Per quanto concerne lo status di disoccupato, l'aprire una partita Iva, di per sé, non lo fa perdere, se sono effettuate le dovute comunicazioni all'Istituto, e se non si superano 4800€ annui di reddito.

Per incoraggiare l'auto-imprenditorialità e rendere più semplice l'avvio di una nuova attività, oltretutto, sarà possibile richiedere all'Inps la liquidazione del trattamento in un'unica soluzione, parimenti a quello che già avveniva con l'Aspi [1].

Ma le novità non terminano qui: nel caso in cui, terminato l'intero periodo di Naspi, il beneficiario non fosse riuscito a trovare un'occupazione, qualora si trovi in stato di bisogno potrà usufruire di un ulteriore sussidio per sei mesi, l'Asdi; l'ammontare sarà pari al 75% della Naspi, entro i limiti dell'assegno sociale. In un primo tempo, per il godimento dell'Asdi verrà data precedenza a lavoratori vicini alla pensione, o con figli minorenni a carico; sarà inoltre condizionato all'adesione ad un progetto personale, realizzato dai servizi per l'impiego.

Tornando al Suo caso, qualora fosse invece lavoratore parasubordinato, anche se con Partita Iva, vi sono delle novità: anche i Co.Co. Pro possono beneficiare, in effetti, di un'indennità di disoccupazione mensile, la Dis-Coll, a partire dal 1° gennaio 2015.

Il trattamento sarà fruibile da chi potrà far valere un minimo di 3 mesi di contribuzione nell'anno solare precedente, alla Gestione Separata Inps, ed almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo(al posto dell'ultimo requisito, è altresì sufficiente, nell'annualità corrente, un rapporto di collaborazione della durata di un mese, con compenso pari alla metà della contribuzione mensile).

Il reddito medio mensile ai fini Dis-Coll si calcola in proporzione all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed al precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o loro frazione: l'ammontare sarà pari al 75% di detto risultato, con incremento del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, se oltre € 1195, sino ad un massimo di € 1300.

Per quanto concerne la durata, corrisponderà alla metà dei mesi di contribuzione, dal 1° gennaio dell'anno precedente, sino alla data del termine della collaborazione, per un massimo di 6 mensilità.

Qualora, invece, Lei non abbia svolto né rapporti di lavoro dipendente, né a progetto, l'unica possibilità sarebbe la richiesta, in quanto ingegnere, del sussidio all'Inarcassa, la cassa professionale. Il sussidio "ordinario" può essere richiesto dagli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:

– posizione previdenziale regolare in materia di iscrizione e contribuzione;

– reddito del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda non superiore ad un determinato ammontare (il limite per il reddito familiare 2014, valido per le domande presentate nel 2015, è pari a Euro 43.416,00, aumentabile di Euro 2.713,50 per ogni familiare a carico).

Il sussidio ordinario consiste nell'erogazione di una somma "una tantum", il cui importo dipende dal limite dello stanziamento annuale stabilito dall'Inarcassa in sede di bilancio preventivo.

Erogazioni a sostegno del reddito con analogo funzionamento esistono, ad ogni modo, nella maggior parte delle casse professionali: per conoscere ammontare e modalità di accesso, è necessario riferirsi ai regolamenti dei singoli enti.

[1] Circolare Inps 145/2013.

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Mercoledì, 08 Giugno 2016 11:17

Occupati e disoccupati: dati Istat

Dopo l'aumento registrato a marzo (+0,3%) la stima degli occupati ad aprile sale dello 0,2% (+51 mila persone occupate). L'aumento riguarda sia i dipendenti (+35 mila i permanenti, stabili quelli a termine) sia gli indipendenti (+16 mila). La crescita dell'occupazione coinvolge uomini e donne e riguarda tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di occupazione, pari al 56,9%, aumenta di 0,2 punti percentuali sul mese precedente.

I movimenti mensili dell'occupazione determinano, nel periodo febbraio-aprile, un aumento complessivo degli occupati (+0,2%, pari a +35 mila) rispetto ai tre mesi precedenti. L'unica componente che mostra un calo congiunturale è quella dei dipendenti a termine (-0,6%, pari a -14 mila).

Dopo il calo di marzo (-1,7%) la stima dei disoccupati ad aprile sale dell'1,7% (+50 mila), tornando al livello di febbraio. L'aumento è attribuibile alle donne (+4,2%), mentre si registra un lieve calo per gli uomini (-0,4%). Il tasso di disoccupazione è pari all'11,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali su marzo.

Ad aprile si osserva una consistente crescita della partecipazione al mercato del lavoro determinata dall'aumento contemporaneo di occupati e disoccupati e un corrispondente forte calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -113 mila). La diminuzione riguarda uomini e donne e si distribuisce tra tutte le classi d'età. Il tasso di inattività scende al 35,4% (-0,3 punti percentuali).

Nel trimestre febbraio-aprile l'aumento degli occupati (+0,2%, pari a +35 mila) è associato ad un calo dei disoccupati (-0,2%, pari a -5 mila) e degli inattivi
(-0,6%, pari a -78 mila).

Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+1,0%, pari a +215 mila). La crescita è interamente attribuibile ai dipendenti permanenti (+1,9%, pari a +279 mila occupati a tempo indeterminato), mentre sono in calo sia i dipendenti a termine sia gli indipendenti. Nello stesso periodo calano i disoccupati (-3,0%, pari a -93 mila) e, soprattutto, gli inattivi (-2,1%, pari a -292 mila).

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Finisce la scuola, arriva la NASPI. Guida alla richiesta dell'indennità di disoccupazione docenti ed ATA  precari

In ogni caso i nostri uffici di patronato ITAL UIL sono disponibili a supportare ed inviare richieste.

L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione  Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.

Naspi e dimissioni: la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione anche se si dimette

L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione  Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.

Seconda l'articolo 55 del Dl 151 del 2001 il diritto può essere esercitato da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell'anno di vita del bambino a prescindere se la lavoratrice abbia fruito o meno dell'indennità di maternità per parte di quel periodo.

A poter fruire dello strumento sono tutte le lavoratrici dipendenti assunte sia a tempo determinato che indeterminato del settore privato e quelle assunte a tempo determinato del settore privato (sia full time che part time). Non possono, quindi, accedervi le lavoratrici del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato.

Le condizioni per poter accedere al beneficio economico sono 2

§  Possedere contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (per il perfezionamento di questo requisito si considerano solo i contributi effettivi derivanti da rapporto di lavoro e quelli figurativi versati nel periodo di maternità obbligatoria purchè  intervenuti in costanza di contratto di lavoro), dei periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età con il limite di 5 giorni per ogni anno.

§  Possedere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per perfezionare questo requisito si considereranno soltanto le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria delle stesse (non si considerano per il perfezionamento del requisito ferie, malattia, permessi, congedi e festività).

Se questi requisiti sono soddisfatti la lavoratrice madre che presenta le dimissioni può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle settimane contributive accreditate nei 4 anni antecedenti le dimissioni.

L'ammontare della Naspi, invece, si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni dividendo il risultato per le settimane di contribuzione versata e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l'importo è pari o inferiore a 1195 euro, l'indennità sarà pari al 75% di questo importo se invece è superiore al 75% di 1195 euro si aggiunge il 25% della differenza. Dopo il terzo mese l'importo della indennità di disoccupazione Naspi diminuirà del 3% al mese riducendosi gradualmente nel corso del tempo.

I periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

Naspi: maternità e congedo parentale si conteggiano nelle settimane lavorative per la percezione della disoccupazione

La circolare INPS numero 94 del 2015 conferma che, come accadeva in passato per ASPI e Mini Aspi, i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

La maternità obbligatoria, da diritto ai contributi figurativi a condizione che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro risultino già versata della contribuzione mentre i periodi di congedo parentale sono utili al conteggio se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e se sono regolarmente indennizzati.

Tra i requisiti che restano come punto fermo  ci sono le 30 giornate di lavoro effettivo che il lavoratore deve aver maturato nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione e i periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale non possono essere utilizzati per perfezionare tale requisito. Tali periodi, però, se avvenuti nei 12 mesi antecedenti l'evento di perdita del lavoro, determinano un ampliamento del periodo di disoccupazione pari alla durata dei periodi stessi, del periodo di 12 mesi in cui ricercare il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

Per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

§  essere privo di impiego

§  aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).

§

Naspi e accertamento stato di disoccupazione: la dichiarazione di disponibilità immediata

Con la circolare 34 del 2015 il ministero del Lavoro precisa che per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

§  essere privo di impiego

§  aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).

A stabilire quali sono i requisiti per lo stato di disoccupazione è l'articolo 19 del DL 150/2015 che stabilisce "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Le nuove regole per l'accertamento dello stato di disoccupazione sono state, poi, dettate dall'INPS con la circolare 194/2015 la quale precisa che finchè non sarà attivo il portale per le politiche del lavoro sarà necessario procedere in tal modo per il rilascio della Did:

§  per via telematica

§  presso un centro dell'impiego.

L'articolo 21, comma 1, del DL 150/2015, inoltre, stabilisce che la presentazione di domanda per Aspi, Naspi, Dis Coll e indennità di mobilità equivalgono alla dichiarazione di immediata disponibilità. Se, quindi, che hanno già presentata una di queste domande e percepiscono un'indennità non è necessario la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Circolare 34/2015 ministero del Lavoro

Circolare 194/2015 INPS

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Cala la disoccupazione in provincia, -1,9% nel 2015

I dati 2015 relativi alla provincia di Alessandria, resi noti giovedì 10 dall'Istat, evidenziano un +1,7% del tasso di occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 64 anni, la disoccupazione cala quasi del 2%. Il confronto con le altre province piemontesi, però, rimane poco incoraggiante

PROVINCIA - Migliora la situazione del mercato del lavoro in Piemonte. I dati relativi al 2015, resi noti giovedì 10 dall'Istat, evidenziano un aumento di 26.000 occupati e una flessione di 21.000 disoccupati, stimati nell'ultimo anno in 205.000 unità. Una valutazione tendenzialmente in linea con le cifre elaborate dalla Regione e rese note lunedì 7, relative ai disoccupati che si sono dichiarati disponibili al lavoro, registrati presso i Centri per l'impiego e l'Inps. Tornando ai dati Istat, il tasso di occupazione sale di 1,4 punti percentuali, attestandosi al 68,1% nella fascia 20-64 anni, e quello di disoccupazione scende dall'11,3% del 2014 al 10,2%. Aumenta il lavoro a tempo indeterminato, fenomeno presumibilmente dovuto alla spinta impressa dall'esonero contributivo concesso con la legge di stabilità 2015.

Se il dato regionale appare incoraggiante, meno rosea è la situazione in provincia di Alessandria. Malgrado i passi in avanti compiuti nell'ultimo anno, infatti, i dati registrati dall'Istat riportano un tasso di disoccupazione che resta a due cifre, quando nelle altre province, esclusa quella di Torino, si rimane al di sotto della soglia del 10%. Inferiori alla media regionale anche i tassi di occupazione.

Nella provincia alessandrina, tra il 2014 e il 2015, il tasso di occupazione nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni è cresciuto dell'1,7%, (-0,4% per gli uomini, +3,8% per le donne) a fronte del complessivo 66,4 % relativo al solo anno 2015 (73,5% uomini, 59,4% donne).

Il tasso di disoccupazione, dal 2014 al 2015, ha invece fatto registrare un calo dell'1.9% (-0,1% per gli uomini, -4,2% per le donne), per un complessivo 11,5% riferibile allo scorso anno. Per ciò che riguarda la fascia d'età compresa tra i 15 e i 24 anni i dati restano preoccupanti, il tasso di disoccupazionearriva infatti al 39,3% (21,4% tra i 25 e i 34 anni e 7,4% dai 35 in su), 38% tra ai ragazzi, 41% tra le ragazze.

"La performance del Piemonte è la migliore del Nord Italia, - ha commentato l'assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - anche se il divario significativo che ci contraddistingue dall'inizio della recessione nei confronti delle altre regioni settentrionali permane. Rimaniamo inoltre ancora lontani dagli standard pre-crisi: nel 2008 gli occupati erano 1.861.000 e i disoccupati 100.000, mentre ora mancano all'appello 62.000 posti di lavoro, con una caduta che tende a concentrarsi nel ramo industriale  e le persone in cerca di impiego sono più che raddoppiate. Molto resta ancora da fare, ma il mercato si sta muovendo nella giusta direzione. La decisione del governo di confermare al 50% le agevolazioni è indubbiamente un elemento positivo, così come le modifiche apportate all'istituto dell'apprendistato, su cui la Regione ha già adottato un testo unico, che lo rendono una forma contrattuale appetibile per le imprese".

13/03/2016

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Venerdì, 11 Marzo 2016 10:51

Assegno di Disoccupazione ASDI: tutte le info

L'Inps in data 3 marzo 2016 ha pubblicato la circolare n. 47 (vedi allegato 1) con la quale ha preso in esame il nuovo Assegno di disoccupazione denominato ASDI e diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze attraverso l'apposita procedura telematica.


Rimandando per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti e i meccanismi di funzionamento di questa prestazione a quanto illustrato nella predetta circolare n. 47, ci soffermiamo in questa sede sulle modalità di presentazione delle relative istanze. Ad ogni buon conto abbiamo predisposto una scheda tecnica - come già fatto in precedenza per la Naspi e la Dis-Coll – che riassume l'intera disciplina dell'ASDI (vedi allegato 2) prendendo in esame i destinatari; i requisiti e le ulteriori condizioni richieste; l'importo; la durata e il pagamento; la presentazione della domanda; ecc.


Prima di entrare nel merito della parte che qui ci interessa vogliamo ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha portato alla istituzione di questo nuovo sussidio e alla definizione delle modalità per la sua erogazione A tale riguardo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'ASDI  è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento ai lavoratori percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione e in condizione di bisogno.


Successivamente con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI anche nei confronti di coloro che abbiamo interamente usufruito della Naspi oltre il termine del 31.12.2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019).

La legge istitutiva dell'ASDI se per un verso ha previsto che il nuovo sussidio opera a decorrere dal 1° maggio 2015, ha però demandato ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Finanze) la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'assegno.  Detto decreto è stato emanato in data 29 ottobre 2015 ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 18 gennaio 2016. Nel decreto viene peraltro espressamente previsto che per quanto attiene le modalità di richiesta della ASDI si dovranno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'Inps da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto.


La circolare INPS è stata diramata solo ieri e sempre da ieri sono state rese disponibili le procedure per l'inoltro telematico delle istanze (via esclusiva). Per quanto riguarda i termini posti a pena di decadenza per l'inoltro delle domande, l'Istituto previdenziale, come era prevedibile, ha dovuto necessariamente introdurre un meccanismo di "neutralizzazione" dei termini per tutte le situazioni di fine Naspi intervenute prima della pubblicazione circolare e che di fatto erano rimaste inibite dall'assenza delle procedure per l'inoltro telematico. A tale riguardo i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare n. 47.


Alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps, per quanto riguarda la tempistica della presentazione telematica delle istanze occorre distinguere, in base alla data del termine di "completa" fruizione della Naspi:


 la fase relativa al "regime transitorio" (esclusivamente per coloro che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016  - data di pubblicazione della circolare Inps): il termine di 30 giorni, posto a pena di decadenza, per l'inoltro delle istanze decorre dalla predetta data del 3 marzo 2016. Pertanto per tutte le situazioni pregresse è necessario presentare le domande entro il 1° aprile 2016 (il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare). La domanda purché presentata nei termini non inciderà sulla decorrenza della prestazione e la stessa verrà comunque corrisposta dal primo giorno successivo alla data di cessazione dalla Naspi;


 la fase a regime (cessazioni della NASpI dal 3 marzo 2016 in avanti): la domanda di ASDI va presentata telematicamente all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. L'assegno decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.


Nella circolare Inps viene precisato che qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI intervenga dopo il termine del periodo "teorico" di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpI (data di comunicazione del provvedimento di accoglimento).


Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore dovrà recarsi al Servizio competente per l'impiego (quello di residenza del richiedente l'ASDI)  per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono propedeutici all'accoglimento della domanda di erogazione del sussidio vale a dire la sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Solo in esito alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, l'Istituto previdenziale provvederà ad erogare l'assegno di disoccupazione in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Si ricorda che l'Inps riconosce il beneficio nel limite massimo delle risorse stanziate (200 milioni per l'anno 2015 e di 600 milioni per l'anno 2016) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.


Riassumendo, i potenziali beneficiari dell'ASDI devono:

1) essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro ovvero aver già presentato, all'atto della domanda di ASDI, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), al fine di verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno;

2) aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato (indicazione data e CPI);

3) presentare l'istanza all'Inps in via telematica.


Per quanto riguarda le modalità per la presentazione telematica delle domande si fa presente che l'Inps ha implementato, con l'apposita voce "ASDI", la sezione "disoccupazione/mobilità" presente all'interno dei "Servizi per i patronati".

Apri la scheda in allegato.

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Martedì, 01 Marzo 2016 10:35

Dati Istat su occupazione e disoccupazione

Dopo il calo di dicembre 2015 (-0,2%), a gennaio 2016 la stima degli occupati cresce dello 0,3% (+70 mila persone occupate), tornando al livello di agosto. La crescita è determinata dai dipendenti permanenti (+99 mila) mentre calano i dipendenti a termine (-28 mila) e gli indipendenti restano sostanzialmente stabili. L'aumento di occupati riguarda sia gli uomini sia le donne. Il tasso di occupazione, pari al 56,8%, cresce di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente.

La stima dei disoccupati a gennaio è stabile, sintesi di un calo tra gli uomini e di una crescita tra le donne. Il tasso di disoccupazione è pari all'11,5%, pressoché invariato dal mese di agosto.

A gennaio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,4% (-63 mila). Il calo è determinato dalla componente femminile e riguarda soprattutto le persone tra i 50 e i 64 anni. Il tasso di inattività scende al 35,7% (-0,1 punti percentuali).

Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo novembre 2015-gennaio 2016 si registra il calo delle persone inattive (-0,3%, pari a -43 mila) a fronte di un lieve incremento dei disoccupati (+0,3 %, pari a +9 mila) e una sostanziale stabilità del numero delle persone occupate.

Su base annua il numero di occupati è in crescita dell'1,3% (+299 mila), mentre calano sia i disoccupati (-5,4%, pari a -169 mila) sia gli inattivi (-1,7%, pari a -242 mila).

Nella nota metodologica sono riportati gli intervalli di confidenza dei principali indicatori non destagionalizzati.

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Se l'occupazione a dicembre sostanzialmente non è cresciuta, nonostante sia stato l'ultimo mese utile per usufruire dei generosi incentivi (esonero contributivo totale per 3 anni) c'è da preoccuparsi.Abbiamo sempre sostenuto che, più che del "Jobs Act", c'è bisogno di "Pil for Jobs" e, purtroppo, il tasso di crescita è ancora insufficiente a promuovere un vero salto di qualità (e quantità) del lavoro nel nostro Paese.

Con dicembre si può fare una prima analisi sull'anno trascorso e, da elaborazioni UIL, emerge che: i disoccupati, tra il 2014 e il 2015, sono scesi di 200.000 unità;  i lavoratori  dipendenti  sono aumentati  di  193.000, ma l'incremento a tempo indeterminato, pari ad 80.000 unità, è molto meno forte della crescita delle 113 mila unità a termine.

Occorre, nel valutare senza pregiudizi questi dati, sottolineare due aspetti importanti: il primo è che nel 2015 sono state assunte circa 1.300.000 persone a tempo indeterminato con i forti incentivi, che , come noto, da quest'anno scendono al 40% per un massimo di 24 mesi; il secondo è che nel 2015 sono andate in pensione (di anzianità) circa 50.000 persone in più rispetto al 2014, creando una piccola voragine che sembra non sia stata riempita.

Ora più che mai la politica e il Governo dovrebbero costruire una vera politica di crescita fatta di promozione di investimenti, buona amministrazione, sostegno ai redditi fissi, rinnovo dei contratti collettivi scaduti, qualità della spesa dei Fondi europei. Se si imboccasse questa strada la UIL sarà  in prima fila nel sostenere queste azioni.

Roma, 2 Febbraio 2016

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