Le rappresentanze sindacali CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSING UP dell'ASL AL , avendo espresso nella precedente segnalazione, solidarietà e apprezzamento verso gli operatori sanitari che con abnegazione e senso del dovere quotidianamente sono in prima linea a fronteggiare e lottare per arginare la diffusione del COVID-19, lavorando in condizioni che mettono a rischio e pericolo la propria salute e quella delle persone a loro vicine, chiedono di venire a conoscenza delle seguenti problematiche:
• Numero di Assunzioni del personale del comparto avvenute per l'Emergenza Covid 19
• Gestione del Personale del comparto dei servizi di tutto l'ambito dell'ASL AL depotenziati e del Blocco Operatorio di Casale M.to.
• Gestione dei Reparti Covid
• Numero di Reparti Covid attivi nei vari presidi dell'ASL AL.
• Situazione in riferimento a presenza ed approviggionamento dei DPI dei Distretti e P.O. dell'ASL AL.
• Conoscenza dei Protocolli e/o Procedure presenti in azienda in riferimento al corretto utilizzo dei DPI sia nei reparti Covid+ che in tutti gli altri servizi durante tutta la durata del turno, sia
per le attività a bassa/media / alta intensità di cura
• Eventuali servizi dove verrà sospesa l'attività a seguito del Decreto n. 34 del 21.3.2020 della Regione Piemonte.
Le scriventi rappresentanze sindacali ribadiscono che non è possibile chiedere agli operatori sanitari di svolgere la loro attività nella situazione di assoluto rischio per se stessi e per gli stessi pazienti assistiti.
In attesa di riscontro le scriventi OO.SS, chiedono all'Azienda la fornitura completa per tutti gli operatori dei DPI necessari nei quantitativi adeguati e in linea con il rischio infettivo ed i protocolli di protezione più recenti indicati dalle linee guida dell'ISS e dagli organismi internazionali, e diffidano la stessa dall'adottare azioni, come il riutilizzo dei DPI (mascherine, Camici impermeabili, ecc.), poiché tali procedure mettono a rischio di contaminazione gli operatori e quindi la loro sicurezza.
Alessandria, 22 marzo 2020
CISL FP firmato Sergio Melis
UIL FPL firmato Claudio Bonzani
FIALS firmato Alberto Accordi
NURSING UP firmato Moreno Maraffa
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:
Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
✓ Come fare domanda:
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting
Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.
Egregio Presidente,
l'emergenza aperta nel nostro paese dal diffondersi del contagio da COVID19 richiama tutti ad una responsabilità comune e ad uno straordinario impegno alla tutela della salute pubblica e allo stesso tempo alla protezione delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese.
Gli operatori impegnati nelle attività commerciali della piccola, media e grande distribuzione, al pari di tutti coloro che oggi sono in prima linea per garantire diritti
essenziali e servizi di pubblica utilità, chiedono tutela e sicurezza sanitaria.
Il tema quindi delle aperture degli esercizi commerciali assume grande rilevanza per una generale tutela delle nostre comunità e del lavoro.
Giungono in queste ore spontanee adesioni di grandi gruppi di distribuzione alla nostra richiesta di contenere gli orari di apertura degli esercizi, sia infrasettimanali che
domenicali. Si sta quindi determinando un quadro di restrizioni maggiori di quelle previste dall'attuale
DPCM, che, seppur nella direzione da noi auspicata, rischia di avere un esito disomogeneo nei comportamenti e confusione nel settore.
Una situazione che, oltre a creare uno svantaggio per le imprese più virtuose che tutelano i propri dipendenti, potrebbe sfociare in un sovraffollamento nei punti vendita che invece
rimarranno aperti, con evidenti problemi legati al rischio di contagio. Le scriventi pertanto, pur auspicando decisioni in merito dal Governo centrale in risposta a pari sollecitazioni avanzate dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali, ritengono comunque necessaria una tempestiva regolamentazione omogenea del settore da parte del Governo
Regionale, affinché la cittadinanza non sia disorientata ed abbia una univoca indicazione, che preveda la riduzione dell'orario di apertura giornaliera e la chiusura totale nelle domeniche degli esercizi commerciali ai quali la normativa consente l'apertura, compresi quelli della distribuzione alimentare.
Si attende un sollecito riscontro, in quanto non sono da escludersi astensioni dal lavoro già dalla prossima domenica, decise dai lavoratori dei punti vendita, finalizzate ad ottenere una tutela che non può essere demandata all'iniziativa della singola impresa.
Distinti saluti
I Segretari Generali:
FILCAMS/CGIL FISASCAT/CISL UILTuCS/UIL
Fabio Favola Cristiano Montagnini Giannantonio Pezzetta
SEI UNA LAVORATRICE O UN LAVORATORE DEL SETTORE AGROALIMENTARE?
PER CONOSCERE LE TUTELE, CHE LA UILA HA FORTEMENTE VOLUTO, CONTENUTE NEL DECRETO "CURA ITALIA" PER TE E PER I TUOI FAMILIARI RIVOLGITI AI NOSTRI OPERATORI
La tua attività lavorativa è stata ridotta o sospesa?
Tra le diverse forme di cassa integrazione (CIGO, CISOA, Assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga) sapremo indicarti quella che fa al caso tuo.
Hai perso il lavoro nel 2020 prima dell'emergenza COVID-19 e non sei riuscito a fare la domanda Naspi?
Puoi contattare i nostri operatori, ci sono ulteriori 60 giorni per farla.
Devi continuare a lavorare ma hai esigenze familiari?
Puoi ricorrere a un congedo parentale straordinario di 15 giorni, indennizzato con un importo pari al 50% della tua retribuzione, e se sei destinatario di legge 104 potrai usufruire di complessivi ulteriori 12 giorni di permesso da utilizzare entro aprile.
Stai lavorando nonostante l'Emergenza COVID-19?
Per te è previsto un premio in busta paga fino a 100 euro.
Sei un operaio agricolo e vuoi sapere cosa è previsto per te?
Con la Uila potrai, entro il 31 marzo o al massimo entro il 1° giugno, presentare la tua domanda di disoccupazione agricola. E comunque se hai lavorato almeno 50 giornate nel 2019 è prevista una indennità di 600 euro per il mese di marzo.
Sei un coltivatore diretto?
Anche tu puoi richiedere una indennità di 600 euro per il mese di marzo.
Il tuo reddito si è ridotto a causa dell'emergenza sanitaria?
È stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, chiedi ai nostri operatori se può fare al caso tuo.
Sei un lavoratore soggetto a quarantena o a permanenza domiciliare fiduciaria?
Tutti i giorni che passerai a casa sono equiparati, anche dal punto di vista economico, alla malattia.
Il tuo datore di lavoro ti intima il licenziamento?
Non potrà farlo almeno per i prossimi 60 giorni.
PER CONOSCERE TUTTI GLI ASPETTI DELLE NUOVE MISURE PUOI CONTATTARE LE NOSTRE SEDI COMUNALI: NOI CONTINUEREMO A LAVORARE ANCHE IN VIA TELEMATICA
PERCHE' LA UILA È AL FIANCO DI TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI AGROALIMENTARI
Appello della UILTRASPORTI Piemonte settore Logistica ai Consumatori.
L'Italia intera è in isolamento forzato per le misure di contenimento del virus COVID-19, in questo nuovo, drammatico e irreale contesto, aumentano gli ordini a domicilio e per i corrieri sono giornate di lavoro estenuante.
Tutti i lavoratori dei trasporti stanno garantendo i servizi essenziali e la mobilità delle persone e delle merci, la UILTRASPORTI del Piemonte a nome di tutti i lavoratori dei trasporti e della logistica, chiede con forza ai consumatori, di limitare il più possibile gli ordini online dei prodotti non indispensabili.
Solo poche aziende hanno avuto un comportamento in linea con le disposizioni del Governo, altre, non hanno distribuito neppure i dispositivi di sicurezza specifici: guanti, mascherine, sapone per le mani.
I corrieri toccano minimo 150 pacchi al giorno, ed è complicato lavarsi le mani ad ogni consegna. Nei prossimi giorni incontreremo le aziende, nei limiti e nelle modalità che la legge ci impone in questo periodo, per dare attuazione delle misure di prevenzione alla diffusione del virus COVID-19 previste nel Protocollo del 14 marzo 2020 tra il Governo e Parti sociali.
"Ordiniamo online solo prodotti necessari per ridurre a quanto più strettamente necessario!!!"
"Evitiamo il pagamento in contrassegno"
"Stiamo almeno ad un metro e mezzo di distanza all'atto della consegna, in alternativa, usiamo e pretendiamo dal corriere, l'uso della mascherina e guanti"
LE NOSTRE ABITAZIONI NON SONO ZONE FRANCHE DAL VIRUS COVID-19.
p. la UILTRASPORTI UIL Piemonte
Il Segretario regionale
Gerardo Migliaccio
Emergenza Coronavirus: VOGLIAMO IL RISPETTO ADENPIENTE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI NEI POSTI DI LAVORO DOVE NON CI SONO LE CONDIZIONI E DOVE LE PRESCRIZIONI NON VENGONO RISPETTATE, LA PRODUZIONE VA SOSPESA!
L'estensione delle misure limitative atte al contrasto e contenimento del virus COVID-19, previste dal Governo con DPCM 11.03.2020 prevedono la sospensione dell'attività di alcune specifiche aziende commerciali e di servizi mentre per altre, come per le aziende della Logistica e dei Trasporti, si conferma la continuazione dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti.
Questa situazione imprime, un urgentissimo confronto con le imprese e le associazioni del settore per la verifica e l'individuazione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio, tesi alla tutela della salute dei lavoratori.
Si tratta ora di gestire, con il massimo rigore e senso di responsabilità le problematiche conseguenti.
Alle aziende del settore Logistica e Trasporti che proseguono la propria attività lavorativa chiediamo di mettere
in atto – rapidamente e inderogabilmente – tutte le misure di protezione dei lavoratori dal contagio che il DPCM dispone e l'attuazione del Protocollo d'intesa del 14 marzo 2020 tra il Governo e Parti sociali.
A questo proposito la UILTRASPORTI Piemonte è disponibile a realizzare accordi che, favoriscano la immediata e totale attuazione delle misure di sicurezza per i lavoratori del settore che si rendono attualmente indispensabili: confronto preventivo con le RSA per l'individuazione e la condivisione delle procedure e degli strumenti più idonei agli obbiettivi di tutela dei lavoratori; dotazione al personale di mascherine, sapone per le mani, guanti; la sanificazione degli ambienti di lavoro, dei mezzi e delle aree comuni; riduzione del carico di lavoro; favorire lo Smart Working; attivare tutte le procedure che consentano il lavoro in sicurezza rispettando le distanze interpersonali di almeno 1 metro in tutti gli ambienti di lavoro; estensione del Protocollo di sicurezza a tutti i fornitori in appalto; costituzione in azienda del Comitato per la verifica e la vigilanza attuativa del Protocollo del 14 marzo 2020.
Nel caso la messa in opera di queste misure comporti necessariamente una sospensione temporanea – in tutto o in parte – dell'attività lavorativa e/o la riorganizzazione della stessa, queste scelte vanno assunte senza indugio alcuno.
Nel caso non fosse possibile – per motivi oggettivi o soggettivi – attuare una efficace protezione dei lavoratori non c'è alternativa alla parziale o TOTALE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' fino al superamento dell'emergenza, e alla piena salvaguardia dei posti di lavoro e del reddito dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.
La UILTRASPORTI Piemonte è pronta a segnalare alle Autorità competenti tutte le inadempienze che mettono in pericolo la salute di chi lavora e che in questo modo rischiano anche di vanificare quel grande sforzo collettivo richiesto ad ognuno di noi, nella sua funzione e ruolo, per superare rapidamente questa emergenza sanitaria.
La partecipazione attiva e responsabile di tutti, può rendere più efficaci nei posti di lavoro i provvedimenti per il contenimento del contagio.
C'è un principio per noi irrinunciabile: la salute dei lavoratori viene prima di ogni altra cosa.
p. la UILTRASPORTI UIL PIEMONTE
Il Segretario Regionale
Gerardo Migliaccio
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