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Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori  dipendenti, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di uno specifico  congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di  quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione  della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso  scolastico.

Sono esclusi da questa misura a sostegno delle famiglie per quarantena scolastica i  genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di  lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività  lavorativa. Il congedo può essere richiesto da uno solo dei genitori conviventi con il figlio. E' possibile  che entrambi i genitori ne possano usufruire ma solo alternativamente.

Il periodo in cui il congedo può essere fruito riguarda i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

L'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 fornisce le istruzioni  amministrative in merito alla modalità di fruizione della predetta misura.

Nel rimandarvi per ogni approfondimento alla lettura della predetta circolare n. 116, si  vengono di seguito ad evidenziare solo alcuni aspetti riguardanti le modalità di fruizione di questa  specifica forma di congedo. Vi segnaliamo che la circolare dell'INPS non tiene però conto  dell'estensione di questa misura ai casi di quarantena (sempre disposta da ASL) a seguito di contatto  verificatosi nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture  quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di  strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21bis legge di  conversione n. 12672020 del DL "agosto").

Di seguito i requisiti da far valere congiuntamente:

• Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

• Il genitore non deve trovarsi in "smart working" durante i giorni di fruizione del congedo  COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;

• il figlio, per il quale si fruisce il congedo deve essere minore di anni 14 e deve essere  convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo;

• il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con  provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a  seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per il congedo parentale per COVID-19 viene corrisposta un'indennità al genitore  beneficiario pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione  figurativa.

Nella predetta circolare 116 vengono, inoltre, riportati i casi di compatibilità e di  incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza  relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo. In buona sostanza,  così come già attuato per le altre forme di congedo COVID19 legate al periodo di chiusura scolastica,  occorrerà valutare la situazione in cui si trova l'eventuale altro genitore convivente.

Presentazione domande

Per le richieste di questa particolare forma di congedo l'INPS ha aggiornato le procedure per  l'inoltro telematico delle relative domande (vedi la schermata INPS di seguito riportata)

Come già attuato per le precedenti forme di congedo, la domanda potrà avere ad oggetto  periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché  ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Anche in questo caso i dipendenti pubblici non devono inviare la domanda a INPS. Restano  competenti le proprie Amministrazioni.

Rilevazione statistica

Per quanto attiene la rilevazione statistica di questa attività vi informiamo che è stato  aggiornato il nostro applicativo gestionale al cui interno è ora presente la seguente voce alla quale  fare riferimento.

Tab A 26 "CONGEDO COVID-19 QUARANTENA SCOLASTICA FIGLIO" ID: 13279

16 ottobre 2020

Area Assistenza e Tutela ITAL

Michele Zerillo

Allegati:

Circolare INPS n. 116/2020

In questi giorni il Parlamento è impegnato nella discussione della proposta di legge contro l'omolesbobitransfobia e la misoginia, conosciuta col nome di ddl Zan.

È arrivato il momento che l'Italia segua l'esempio degli altri Paesi europei.

Da troppi anni attendiamo una legge per contrastare la violenza e le discriminazioni verso le persone LGBTI+ e le donne, tutelando le vittime con risorse adeguate e politiche concrete. Finalmente è approdato alla Camera un testo che vogliamo venga approvato e che diventi legge al più presto.

Non si può più girare la testa dall'altra parte.

È ora di fermare l'odio.

Violenze e discriminazioni verso le persone LGBTI+ sono una realtà quotidiana. L'ultima ricerca dell'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali sulle persone LGBTI+ in Italia evidenzia che il 62% evita di prendere per mano la persona amata e il 30% non frequenta alcuni luoghi per paura di subire aggressioni. Il 23% dichiara di aver subito discriminazioni sul lavoro, il 32% di aver subito almeno un episodio di molestia nell'ultimo anno e l'8% un episodio di aggressione fisica negli ultimi 5 anni. Solo 1 persona su 6 ha denunciato questi episodi.

È ora che l'Italia faccia la sua parte nel contrasto a discriminazioni e violenze fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

Siamo a buon punto: ora Parlamento e Governo devono approvare subito il testo uscito dalla commissione giustizia.

Siamo cittadine e cittadini di questo Paese e chiediamo una cosa semplice: poter vivere e amare liberi e libere dalla paura.

Ad Alessandria saremo presenti il 17 ottobre alle ore 16 in piazza Santa Maria di Castello.

Questo il comunicato di Tessere Le Identità che ha organizzato la manifestazione alla quale come prenderemo parte come UIL di Alessandria.

Saranno centinaia le iniziative sparse sul territorio nazionale, questo pomeriggio, per chiedere stabilità al lavoro e sicurezza nelle scuole.

Manifestazioni e sit-in davanti alle Prefetture e agli uffici scolastici regionali per una scuola in presenza, con tutte le garanzie necessarie: a partire dagli organici, e poi gli spazi e le misure di sicurezza.

"Le scuole hanno riaperto – osservano i segretari generali dei sindacati scuola promotori delle iniziative nelle città – ma la didattica non decolla perché mancano i docenti. Inutile dire che le misure da prendere dovevano essere di altro tipo, prova ne sono i buchi di organico e le mancanze strutturali. Ora bisogna intervenire rapidamente".

"Lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali in piena emergenza pandemica esclude dalla possibilità di partecipazione tutti i precari in situazione di quarantena in concomitanza della prova e nello stesso tempo contribuisce ad aumentare i rischi di contagio" ribadiscono i leader dei sindacati scuola.

Queste le proposte al centro della giornata di mobilitazione:

–          stabilizzare tramite prova orale e valutazione di titoli i docenti con tre anni di servizio: l'unico modo per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica.

–          stabilizzare su sostegno tramite prova orale i docenti specializzati: personale già selezionato per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità

–          avvio dei percorsi abilitanti a regime per tutti e in particolare per i docenti con 3 anni di servizio

Le iniziative avverranno nel rigoroso rispetto delle misure prescritte nell'ultimo Dpcm.

#RENDIAMOSTABILEILLAVORO
#RENDIAMOSICURELESCUOLE

 

In Piemonte appuntamento a partire dalle 14,30 davanti alle prefetture di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. Assembea on line a Biella.

Ieri, in occasione delle elezioni RSU alla Pernigotti di Novi Ligure, la UILA ha ottenuto un ottimo risultato. Due RSU su tre sono infatti UILA UIL. Congratulazioni ai nostri Piero Frescucci e Roberto De Mari!

Martedì, 13 Ottobre 2020 07:56

Scuola e supplenti Covid

Per molti giorni, i docenti precari, hanno sperato di non  essere convocati su posti di  organico covid.

Per fortuna è stato firmato  il  Decreto di Agosto DL 104/2020 con questo si elimina  la clausola di licenziamento di questo personale in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza.

L'assunzione straordinaria del cosiddetto personale covid è stata autorizzata dall'ordinanza MIUR 5 agosto 2020 n. 83, attraverso la quale si è data la possibilità ai dirigenti scolastici di assegnare per il solo a.s. 2020/2021 ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche, dando la priorità alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

La suddetta ordinanza (art.2, comma 1) prevede che gli incarichi aggiuntivi del personale docente e ATA, avvenga nel seguente modo:
1) per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
2)  per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.

Il supplente Covid può essere sostituito dal primo giorno di assenza

E' l'articolo 32, comma 3, del DL 104/2020, a disporre che l'organico COVID (sia docenti che ATA) possa essere sostituito sin dal primo giorno di assenza, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

Tale direttiva non è applicabile a tutto il personale ordinario, infatti non è consuetudine nominare un supplente sin dal primo giorno di scuola del titolare di cattedra e proprio a questo proposito, è intervenuta anche l'ANP ( Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e alle professionalità della scuola) che ha proposto di applicare a tutto il personale non COVID la medesima disciplina del DL 104/2020 [sostituzione fin dal primo giorno di assenza ]al fine di consentire alle scuole di sostituire prontamente il personale assente.

Retribuzione spettante al personale Covid

La supplenza Covid ha decorrenza giuridica ed economica dall'effettiva presa di servizio, ed eliminata la clausola che prevedeva il licenziamento del supplente 'per giusta causa' e senza diritto ad alcun indennizzo, nel caso di chiusura dell'istituto e sospensione delle attività didattiche causa coronavirus, la durata del contratto sarà fino al termine delle lezioni.

L'unica sostanziale differenza con le supplenze ordinarie è che queste sono a carico dello stato mentre il personale covid sarà a carico della scuola. Infatti le risorse economiche messe a disposizione dallo stato si riferiscono al numero esatto di personale aggiuntivo che è stato richiesto dalle scuole e saranno queste ultime a gestire le quote ricevute e a dover supportare tutti i costi che la stipula di un contratto a tempo determinato comporti, compresi i congedi e i permessi retribuiti a cui hanno diritto anche i supplenti covid.

Ai genitori lavoratori dipendenti anche del settore pubblico spetta un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, intutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Lo prevede l'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si tratta di un congedo che può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

Per i dipendenti del settore pubblico, come spiega l'Inps con circolare del 2 ottobre, in merito alle modalità di fruizione del congedo, nonché alle relative indennità, le stesse sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Quindi, la domanda non va presentata all'Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Quello che però è necessario sapere e che non cambia da privato a pubblico è:

il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile;

il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;

il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;

il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;

per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione.

IN DIMINUZIONE DEL 31,8% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

IN DIECI ANNI I COMUNI HANNO ACCERTATO 116,8 MILIONI DI EURO DI MAGGIORI ENTRATE

SOLO 387 COMUNI (IL 5,1% DEL TOTALE) HANNO ATTIVATO

LO SCORSO ANNO L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

A GENOVA RECUPERATI 580 MILA EURO, A TORINO 518 MILA EURO, A MILANO 355 MILA EURO,  BOLOGNA 260 MILA EURO, A ROMA 66 MILA EURO, A NAPOLI SOLO 12 MILA EURO

Elaborazione a cura della UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio

Rallenta la compartecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale: le somme spettanti  quest'anno ai Comuni per la loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2019 ammontano a 7,8 milioni di euro in diminuzione del 31,8% rispetto all'anno  precedente.

Dal 2010, anno in cui fu introdotta la norma della compartecipazione dei Comuni al contrasto  all'evasione fiscale, i Comuni hanno recuperato 116,8 milioni di euro frutto di segnalazioni  "qualificate" all'Agenzia delle Entrate.

Se si analizza l'andamento delle somme recuperate - spiega Ivana Veronese, Segretaria  Confederale UIL - si è passati dai 1,1 milioni di euro del primo anno (2010), ai quasi 3 milioni di  euro del 2011, transitando per gli 11 milioni di euro del 2012 e ai 17,7 milioni di euro del 2013.

L'apice si è toccato nel 2014 con un incasso di 21,2 milioni di euro, per poi rallentare e diminuire  costantemente a partire dal 2015.

Questi dati emergono dal rapporto del Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL che ha  elaborato i dati del provvedimento del Ministero dell'Interno del 23 settembre 2020.

Il rapporto mette in evidenza come negli ultimi cinque anni sia diminuito costantemente il totale  del premio riconosciuto ai Comuni per la loro compartecipazione al contrasto all'evasione fiscale e  contributiva.

I dati che emergono dall'analisi - commenta Ivana Veronese - sono alquanto deludenti, se si  paragonano agli alti tassi di evasione fiscale e di irregolarità lavorativa nel nostro Paese, che  secondo gli ultimi dati ammontano ad oltre 110 miliardi di euro.

Tra l'altro i condoni o la pace fiscale varati negli ultimi anni rischiano di rendere vana, anche per il  futuro, l'azione dei Comuni nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva e, conseguentemente  al recupero di importanti risorse.

I Comuni devono e possono fare molto in chiave antievasione non solo perché così si potrebbero  recuperare risorse per ampliare i servizi ai cittadini o per abbassare le tasse a livello locale, ma  anche perché sono i primi presidi sul territorio.

Per questo riteniamo utile, aggiunge Ivana Veronese, rendere uniforme l'attività del processo di  partecipazione dei Comuni su tutto il territorio nazionale.

Occorre una forte azione di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale in grado di informatizzare e omogeneizzare l'intero patrimonio informativo a disposizione dei Comuni,  unitamente ad un piano di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti Locali.

Perché, continua Ivana Veronese, una lotta serrata all'evasione fiscale e contributiva  permetterebbe di ristabilire equità e giustizia sociale, nonché di valorizzare il tessuto produttivo in  grado di creare lavoro "sano" e "duraturo".

Tornando ai dati, spiega Ivana Veronese, lo scorso anno sono stati 387 i Comuni (solo il 5,1% del  totale dei Comuni) che hanno partecipato con la loro attività al contrasto all'evasione a fronte dei  393 dell'anno precedente

Sono esclusi dall'analisi i Comuni esclusione di quelli ubicati in Trentino Alto Adige che hanno una  loro specifica legislazione.

Tra i tutti i Comuni che hanno attivato lo scorso anno l'attività di contrasto all'evasione fiscale vi  sono 65 Città capoluogo di provincia.

In provincia di Alessandria la città capoluogo di provincia e Pozzolo Formigero sono le uniche ad avere un importo netto da erogare.

A livello di singoli Comuni – continua Ivana Veronese - il Comune di San Giovanni in Persiceto  (BO), lo scorso anno, ha recuperato 1,2 milioni di euro, diminuendo di 300 mila euro la  performance dell'anno precedente. Segue la Città di Genova che lo scorso anno ha incassato 580  mila euro; Torino 518 mila euro; Milano 355 mila euro; Bologna 260 mila euro; Prato 250 mila  euro; Brescia 205 mila euro; Bergamo 190 mila euro; Rimini 166 mila euro; Cernusco sul Naviglio  (MI) 158 mila euro.

Mentre se si analizza il dato riferito alle Città metropolitane, oltre alle già citate Genova, Torino,  Milano e Bologna - continua Ivana Veronese - Firenze ha incassato 152 mila euro; Roma 66 mila euro; Reggio Calabria 51 mila euro; Venezia 48 mila euro; Napoli 12 mila euro; Catania 2.500  euro; Palermo 2.000 euro; Messina 830 euro; Bari e Cagliari non hanno recuperato nulla.

A livello regionale, l'incidenza percentuale dei Comuni che hanno attivato accertamenti sul totale  degli stessi, in Emilia Romagna è del 26,1%; in Toscana del 15,9%; in Liguria dell'8,5%; in Friuli  Venezia Giulia del 6,5% (38 Comuni); in Lombardia del 6% (98 Comuni).

In valori assoluti, in Emilia Romagna il premio riconosciuto ai Comuni ammonta a 2,9 milioni di  euro; in Lombardia a 2 milioni di euro; in Piemonte a 681 mila euro; in Liguria 656 mila euro in  Toscana 617 mila euro; in Calabria 233 mila euro.

A livello provinciale, se si calcola l'incidenza percentuale dei Comuni che hanno attivato  accertamenti sul totale degli stessi, in provincia di Ravenna il 44,4% del totale dei Comuni ha  ricevuto il premio per la sua azione di contrasto; in provincia di Reggio Emilia e Firenze il 40,5%; in  provincia di Trieste e Ragusa il 33,3%.

In 23 province nessun Comune ha attivato le procedure di accertamento, mentre nella provincia di  Messina solo lo 0,9% del totale dei Comuni ha attivato i procedimenti di accertamento; nella  provincia di Potenza l'1%; nella provincia di Alessandria e Frosinone l'1,1%.

In valori assoluti, i Comuni ubicati in provincia di Bologna hanno incassato complessivamente 1,6 milioni di euro; in provincia di Milano 900 mila euro; in provincia di Torino 673 mila euro; in  provincia di Genova 618 mila euro; in provincia di Modena 615 mila euro.

Mentre in provincia del Sulcis Iglesiente i Comuni hanno incassato 100 euro; in provincia di Biella,  Viterbo e Nuoro 150 euro; in provincia di Terni 165 euro.

 

 

 
 

Finalmente lunedì 12 ottobre riprenderà il servizio mense scolastiche in tutte le scuole di Alessandria. Come organizzazione sindacale le nostre priorità restano la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nello svolgimento delle loro mansioni, sia all'interno dei plessi scolastici che nel centro cottura e di smistamento dei pasti destinati agli studenti.

Ricordiamo che le lavoratrici del comparto sono state le prime a subire le conseguenze della chiusura delle scuole che ha preceduto il lockdown totale a partire dal mese di marzo.
Di fatto le addette mensa non lavorano da fine febbraio e in questi otto mesi hanno vissuto il dramma dei ritardi della cassintegrazione e della sospensione forzata già mesi prima della fine dell'anno scolastico.

Le modalità di erogazione del servizio saranno differenti nelle varie scuole, in parte i pasti verranno serviti nel refettorio e in parte in aula a seconda delle decisioni dei dirigenti scolastici. Con la ripartenza del servizio non cesserà il monitoraggio infatti è già previsto un ulteriore incontro tra l'Amministrazione comunale di Alessandria, le aziende e le organizzazioni sindacali a fine mese per valutare l'andamento e l'impatto sull'organizzazione del lavoro e la sicurezza del personale in un nuovo tavolo tecnico.

 
 

 

La prova scritta per i posti comuni, e' finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue:

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Modalità di svolgimento delle prove

Per la procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati svolgeranno la prova scritta attraverso l'ausilio di procedure informatizzate. A parità di classe di concorso, tipo posto tutte le prove avverranno in contemporanea su tutto il territorio nazionale.
In una stessa giornata, nella stessa aula, si potrebbero svolgere 2 differenti prove (per classi di concorso/tipo posto diversi) una nella mattinata ed una nel pomeriggio, convenzionalmente "turno mattutino" e "turno pomeridiano" . Quindi una giornata può risultare divisa in due turni.
uno o più responsabili tecnici d'aula, cui spetterà il compito della gestione tecnica delle postazioni informatizzate per la somministrazione della prova (dall'installazione del software, al caricamento dei risultati in piattaforma).

Operazioni preliminari

Assicurare una dotazione di:

un numero sufficiente di buste internografate, ovvero oscurate;chiavette USB, una per ogni aula, per singola procedura concorsuale e per ogni turno da conservare agli atti della commissione;una scatola per aula da utilizzare come urna per la scelta casuale del candidato del proprio codice anonimo;almeno 3 buste bianche internografate (oscurate) A4 per aula e una congrua dotazione di fogli di carta bianca ad uso esclusivo del comitato di vigilanza o della commissione.almeno 3 buste bianche internografate (oscurate) A3 per aula;strumento per la misurazione della temperatura corporea e il materiale indicato nel protocollo di sicurezza.

Operazioni di riconoscimento dei candidati

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00.Si segnala, la necessità di prevedere, all'ingresso dei candidati presso l'istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati nell'aula ove sosterranno la prova.

La commissione di valutazione o il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. Tali operazioni dovranno essere registrate, in apposito documento che sarà reso disponibile il giorno della prova.Nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovrà essere fornita l'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000.Candidati

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione della specificità delle prove. Dell'eventuale autorizzazione è dato avviso nel sito dell'Amministrazione e degli USR.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova scritta ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli.

Di tali provvedimenti, per ciascun candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà indicare i relativi estremi nel registro di aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento. Dovranno, altresì obbligatoriamente, riempire l'apposita scheda anagrafica loro predisposta.

La commissione o il comitato di vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l'Ufficio Scolastico dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di provvedimento cautelare inviando in posta elettronica il verbale d'aula o l'estratto del verbale con le relative informazioni.Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria.

Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si partecipa. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria posizione presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Codesti Uffici sono tenuti ad invitare, formalmente, il candidato a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine, a pena di esclusione, dalla procedura/e.

I candidati ammessi alla prova scritta affronteranno la prova nel giorno, nell'istituzione scolastica e nell'aula indicati negli elenchi pubblicati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova stessa, nei siti web istituzionali dagli Uffici scolastici regionali.Come è noto, la procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

L'allegato B del D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, che sostituisce l'allegato B al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali.

Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione, che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo. Prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

Dalla scatola urna, contenente i codici anonimi stampati in numero triplo rispetto al numero delle postazioni, il candidato estrarrà a caso il proprio codice anonimo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal comitato di vigilanza e dal responsabile d'aula.

La prova ha inizio.

Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare la propria postazione, ed attende lo sblocco da parte del referente d'aula.

Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice anonimo la conferma di corretto inserimento.

Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione.

La busta internografata viene poi consegnata dal candidato alla commissione o al comitato di vigilanza.

Verbali d'aula e conclusione delle operazioni

Al termine di ogni prova, dovrà essere redatto apposito verbale d'aula che dovrà dare evidenza di tutte le fasi essenziali della prova.

Il verbale d'aula sarà firmato da tutti i componenti della commissione di valutazione o dal comitato di vigilanza e dovrà essere trattenuto dalla commissione o dal comitato di vigilanza.
Si ricorda che anche per le aule con più di un responsabile tecnico d'aula è previsto un unico verbale d'aula per prova.

La busta A4, contenente le bustine con i codici anonimi e i dati anagrafici, sigillata e siglata sui lembi dal comitato di vigilanza o dalla commissione, dovrà essere inserita e conservata, unitamente alla chiavetta USB, ai codici anonimi non estratti, agli originali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, nel plico A3 predisposto per la prova scritta, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza o la commissione apporrà la firma e la data. Su tale ultimo plico dovrà essere riportato il numero delle bustine (contenenti moduli anagrafici e codici anonimi) nello stesso custoditi e il numero dei candidati che hanno sostenuto la prova. In caso di annullamento di una prova, il responsabile tecnico d'aula provvederà a digitare l'apposita combinazione di tasti prevista, e il file .BAC dovrà essere esportato e caricato sul sito ma solo come allegato al verbale d'aula.

La bustina internografata, contenente il modulo anagrafico e il codice anonimo del candidato escluso, non dovrà essere inserita nella busta internografata A4 ma in quella A3, come allegato al verbale cartaceo d'aula. L'annullamento di una prova, inoltre, deve essere necessariamente verbalizzato e registrato anche sul registro elettronico d'aula cliccando sull'apposita voce.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali daranno apposite istruzioni affinché i plichi A3, contenenti tutto il materiale sopra descritto, siano loro recapitati e/o conservati in condizioni di massima sicurezza.

Si ricorda che la Corte Costituzionale (sent n.152 del 23 giugno 2020) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l'incremento sia concesso "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" e non anche "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".

L'INPS, con la circolare n. 107 (del 23 settembre 2020) precisa che tale requisito anagrafico di sessanta anni è discriminatorio, in quanto colui che è totalmente invalido, non ha diritto a una minore tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

Pertanto, il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Nella Circolare INPS sono riportati i limiti di reddito IRPEF del beneficiario coniugato o meno.

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti.

Si precisa, infine, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

A coloro che presentano la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Sempre con voi

UIL Alessandria

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